Trib. Potenza, sentenza 05/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. 703/2013 R.G.A.C. Trib. Melfi
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 703/2013 R.G.A.C. Trib. Melfi,
TRA
RR AL, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso al G.E., depositato il 31 Gennaio 2013, dall'Avv. Emanuele BRUNETTI, nel cui studio è elett.te dom.to;
OPPONENTE
E
BANCO DI NAPOLI S.P.A., ora SAN PAOLO BANCO NAPOLI S.P.A., in persona del
l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
BANCA CARICAL S.P.A., ora BANCA CARIME S.P.A., in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
BANCA DI LUCANIA S.P.A., CAPITALIA S.P.A., in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
BANCA DI ROMA S.P.A., ora TREVI FINANCE S.P.A., e, per essa, UNICREDIT
CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., quale mandataria della UNICREDIT S.P.A., in
persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti (cfr. la comparsa di costituzione e risposta), dall'Avv. Luigi SINISI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
OPPOSTA
EQUITALIA POTENZA S.P.A., già S.E.M. S.P.A., in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
ORTOPLANT S.R.L., in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
FINIGUERRA Avv. RO Francesco, che si difende di persona, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,
con elezione di domicilio nel proprio studio;
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N. 703/2013 R.G.A.C. Trib. Melfi
OPPOSTO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GAUDIANO DI LAVELLO S.P.A., in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
CC VI;
OPPOSTO contumace
ON EL;
OPPOSTO contumace
CAPITALIA SERVICE J.V., già BANCA MEDITERRANEA S.P.A., già BANCA
POPOLARE DI PESCOPAGANO, in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
CONSORZIO AGRARIO REGIONALE DELLA LUCANIA E TARANTO, in persona
del l.r. p.t.;
OPPOSTO contumace
CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA S.P.A., in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
AT SU;
OPPOSTO contumace
ADL AGRICOLTURA S.R.L., in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
CARFA PETROLI DI RR VE IN NN & C. S.N.C., in persona del l.r. p.t.;
OPPOSTA contumace
DI CC RO;
OPPOSTO contumace
ITACAPITAL S.R.L., in persona del procuratore CREDIT BASE INTERNATIONAL
S.R.L., la quale si costituisce attraverso il legale rappresentante pro tempore, Sig. Antonio
EO (ITACAPITAL S.R.L. agisce quale cessionaria del credito dalla ARENA NPL
ONE S.R.L., a sua volta cessionaria dalla UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK
S.P.A.), rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa d'intervento, dagli Avv.ti
Raffaele ZURLO ed Andrea ORNATI, del Foro di La Spezia, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE
avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RR AL, debitore esecutato nella procedura di esecuzione immobiliare n.
37/1985 R.G. Es. Imm. Trib. Melfi (riunita alla n. 39/1987), proponeva, innanzi al G.E., con
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N. 703/2013 R.G.A.C. Trib. Melfi
ricorso depositato il 31 Gennaio 2013, un'opposizione agli atti esecutivi, nel contempo qualificando, altresì, il mezzo quale actio nullitatis.
Il 3 Dicembre 1985, dietro istanza del BANCO DI NAPOLI, gli era stato notificato un atto di pignoramento, che colpiva, tra gli altri beni, la «quota parte» del fondo in Lavello, in catasto al fol. 19, p.lle 1, 2 e 74.
L'esatta indicazione dei beni pignorati era pretesa dall'art. 555 c.p.c., e la violazione di tale prescrizione produceva l'inesistenza del pignoramento.
Egli, peraltro, era proprietario dell'intero.
Il lotto, formato in seno alla procedura esecutiva, era stato, come egli aveva appreso,
sinanche aggiudicato.
2. Il G.E. rigettava la domanda di sospensione: egli richiamava Cass. civ., Sez. III,
4.12.1998, sent. n. 12315, che aveva escluso l'inesistenza del pignoramento pur laddove non fosse precisata l'ampiezza della quota;
menzionava un precedente provvedimento, reso dal medesimo Tribunale, già sfavorevole, sul punto, all'esecutato;
reputava tardiva l'opposizione agli atti esecutivi.
Il G.E. condannava, altresì, il RR alle spese di lite, ed assegnava il termine per
l'introduzione del giudizio di merito.
3. RR AL introduceva, dunque, il giudizio di merito, ossia il presente.
4. Resistevano i creditori Avv. RO Francesco FINIGUERRA e BANCA DI ROMA
S.P.A., ora TREVI FINANCE S.P.A., e, per essa, l'UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT
BANK S.P.A., quale mandataria della UNICREDIT S.P.A.
5. Interveniva, altresì, l'ITACAPITAL S.R.L., in persona della società procuratrice
CREDIT BASE INTERNATIONAL S.R.L.: l'ITACAPITAL S.R.L. agiva quale cessionaria del credito dalla ARENA NPL ONE S.R.L., a sua volta cessionaria dalla UNICREDIT
CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I pur plurimi precedenti provvedimenti giudiziari, menzionati dalle parti, che avevano già pronunziato sulla medesima questione, non risultano aver assunto, in alcun caso, la natura della decisione di merito, suscettibile del giudicato: sicché occorre decidere sul merito
medesimo.
2. Essendo pacifico che l'opposizione, attenendo alla configurazione formale dell'atto di pignoramento e, dunque, potendo essere considerata come opposizione agli atti esecutivi, sia stata proposta ben oltre il termine, di cui all'art. 617 c.p.c., occorre comprendere se si