Trib. Perugia, sentenza 04/06/2024, n. 873
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Testo completo
N. R.G. 3784/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Famiglia 1
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa M R Presidente rel. dr.ssa L G Giudice dr.ssa E S Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3784/2023 promossa congiuntamente da
, rappresentato e difeso dall'Avv. L A come da procura in calce al ricorso Parte_1 co
e da Contr
, per la quale interviene il Dr. in qualità di rappresentata e Parte_2 CP_1 difesa dall'Avv. B R, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. F B.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti nel ricorso:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in BARBERINO DI MUGELLO (FI) in data 8/07/2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 7, Parte I, Serie Ufficio 1, Anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 22/9/2023.
La signora a modificato nel corso del giudizio le conclusioni come precisato nella parte narrativa. Pt_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 22/9/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;Visti i documenti ad esso allegati;Visto il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno del 13/10/2023 e depositato il 27/10/2023;Viste le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di comparizione del 5/12/2023, del 20/2/2024 e del 16/5/2024;osserva
Preliminarmente, si rende necessario esaminare l'incidenza nel processo delle nuove conclusioni adottate dalla sig.ra nella comparsa di costituzione e risposta del 14/2/2024. Parte_2
Il procedimento in esame trae origine dal ricorso congiunto depositato in data 22/9/2023 per il riconoscimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al momento del deposito della domanda congiunta, i ricorrenti concordavano le seguenti condizioni: l'assegnazione della casa coniugale a favore del sig. in quanto proprietario dell'abitazione, Parte_1 rinuncia reciproca all'assegno divorzile e ad ogni altra pretesa, affermando ciascuno la propria autosufficienza economica. Le parti attestavano altresì l'impossibilità di una riconciliazione e rinunciavano alla comparizione delle parti in presenza.
In data 27/10/2023, la procuratrice di entrambi i ricorrenti nella persona dell'Avv. L A depositava il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno a favore della sig. e la Parte_2 dichiarazione di giuramento formulata dal Dott. in qualità di ADS. In particolare, nel CP_1 provvedimento del 13/10/2023, il giudice tutelare dava atto della condizione psico-fisica della signora (con allegazione della documentazione medica) e della difficoltà della stessa “nella gestione dei propri affari a causa della profonda agitazione che la assale di fronte alle situazioni nuove e impreviste e che la conduce a uno stato di confusione”.
All'udienza di comparizione delle parti del 5/12/2023 – svolta in presenza con la partecipazione da remoto del sig. in considerazione dell'età e del domicilio in M d S – le parti Parte_1 precisavano la reciproca condizione reddituale e patrimoniale, e l interveniva Controparte_3 chiarendo che la sig.ra avrebbe percepito il reddito di cittadinanza fino al 31/12/2023 e di Parte_2 aver intrapreso degli accertamenti presso l'INPS per un eventuale riconoscimento del reddito d'inclusione e della pensione di invalidità, tenuto conto della situazione clinica della signora.
Come emerso dalle dichiarazioni dell'ADS, il giudice tutelare aveva invitato il Dr. alla CP_1 nomina di un nuovo difensore per la sig.ra per quest'ultima quindi, in data 13/2/2024, si Parte_2 costituiva, tramite deposito di comparsa di costituzione, un nuovo difensore nella persona dell'avv. B R.
Nella comparsa l'avv. B R comunicava la volontà della sig.ra i non confermare Parte_2 le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio come formulate originariamente nel ricorso, bensì a fronte della situazione di indigenza della signora e della ritenuta migliore situazione patrimoniale del sig. , richiedeva riconoscersi, a carico del sig. e in favore della sua Parte_1 Parte_1 assistita, la liquidazione una tantum della somma € 10.000,00 in sostituzione dell'assegno divorzile.
All'udienza del 20/2/2024, che si è svolta con collegamento da remoto, l'avv. L A, procuratore del sig. , si è opposta alla richiesta economica di cui alla comparsa di costituzione della Parte_1 signora rilevando l'impossibilità del suo assistito di sostenere l'impegno economico richiesto dalla Pt_2
controparte per insufficienza delle disponibilità economiche. Ha rappresentato, in relazione a tali disponibilità, che il sig. percepisce una pensione di invalidità pari a € 600,00 gravata da un debito Pt_1 per la cessione del quinto ed è titolare di una polizza vita del valore di € 15.000, esclusivamente funzionale alle spese di emergenza. La difesa dalla signora ha rilevato nella stessa sede l'erroneità di quanto Pt_2 riportato in occasione della separazione circa il regime patrimoniale di separazione dei beni (in costanza di matrimonio tra i coniugi) e la necessità di allegazione della documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. al fine di verificare la veridicità delle condizioni economiche dichiarate in sede di separazione, conclusa tramite negoziazione assistita nell'anno 2016 dove entrambe le parti avevano dichiarato di essere economicamente autonome.
Dall'audizione personale delle parti è emerso che la signora a un figlio, nato da una relazione Pt_2 precedente al matrimonio con il sig. , che vive a Londra e che supporta la madre economicamente Pt_1 su sua richiesta.
Con ordinanza resa al termine dell'udienza indicata la sottoscritta ha riservato la decisione concedendo alle parti un termine di giorni 40 per il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale. Con successiva ordinanza in data 08/04/2024, richiamata la possibilità emersa nel corso dell'udienza svolta da remoto del raggiungimento di un nuovo accordo tra le parti, è stata fissata nuova data di comparizione per verificare eventuali diversi accordi.
La nuova udienza si è svolta in presenza e le parti sono comparse personalmente. L'avv. Alfì, per il signor , ha precisato di aver erroneamente valutato l'ammontare della polizza vita che, diversamente Pt_1 da quanto prima indicato, è invece risultata pari alla minore somma di € 5.081,84. La controparte ha ribadito l'interesse al riconoscimento di un assegno di mantenimento esplicitando che non era stato raggiunto un accordo diverso da quello oggetto del ricorso depositato il 22/09/2023.
Sulla base di tali elementi si osserva quanto segue.
In linea generale, in merito all'ammissibilità di una richiesta di modifica delle condizioni di un divorzio congiunto, deve rilevarsi che il giudice può adottare con la pronuncia di divorzio scelte diverse da quelle proposte nel ricorso originario solo ove nel corso del giudizio siano proposte congiuntamente modifiche delle originarie condizioni a seguito di un nuovo accordo intervenuto tra le parti.
Sul punto la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di ritenere che “ in tema di divorzio congiunto … l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori” ( in tal senso Cass. sez. 6-1 24/07”018 N. 19540). Con riferimento alla revoca del consenso ( la richiesta di un assegno di mantenimento una tantum rappresenta un'implicita revoca del consenso alle condizioni pattuite che hanno escluso qualunque contributo economico di una parte nei confronti dell'altra) la stessa pronuncia del giudice di legittimità ora richiamata ha affermato che “la revoca del consenso mentre risulta irrilevante” per il profilo dei presupposti necessari allo scioglimento del vincolo coniugale “in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è irrilevante” con riferimento alla pattuizioni economiche “dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio e alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (in tal senso Cass. 19540/2018 cit.).
Nel caso in esame, al momento del deposito della domanda congiunta le parti si determinavano nel senso di non avere nulla a che pretendere reciprocamente (peraltro confermando quanto già affermato in sede di separazione consensuale conclusa nella forma della negoziazione assistita) e una revoca del consenso a tali pattuizioni deve ritenersi inammissibile per le ragioni prima esposte. Ovviamente la parte potrà, ove ritenga il ricorrere dei relativi presupposti, instaurare successivamente un autonomo giudizio chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio per ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Considerando che nel caso in esame è intervenuta l'amministrazione di sostegno in favore della signora in epoca di poco successiva al deposito del ricorso va verificato se possano indagarsi nel Pt_2 caso in esame eventuali vizi del consenso (previsti in via generale per gli accordi negoziali dall'art. 1427 c.c. e idonei a pregiudicare la validità dell'atto negoziale stipulato tra i contraenti), anche in relazione a quanto affermato dalla giurisprudenza di merito laddove ha ritenuto ammissibile la domanda di rinuncia unilaterale quando il consenso di una parte sia stato prestato per dolo, violenza o errore essenziale. (Tribunale di Bari, Sez. I n. 5960/2016).
Si è fatto esclusivamente riferimento ad eventuali vizi del consenso dovendo certamente escludersi qualunque questione inerente la capacità di agire poiché, come noto, a differenza di quanto accade per il soggetto interdetto, la persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno conserva la propria capacità d'agire in ordine agli atti personali o personalissimi, tra cui figura anche la convenzione di scioglimento del vincolo coniugale. In realtà, l'assistenza dell'amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio, salvo che non sia stato esonerato espressamente dal giudice tutelare nel decreto di nomina dell'ADS ovvero il giudice abbia imposto il divieto anche per l'ADS di instaurare in autonomia un giudizio di separazione/divorzio per conto del beneficiario. Con particolare riferimento alla prosecuzione dei giudizi già iniziati, la giurisprudenza di legittimità ha, in un diverso caso, sostenuto che “in forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato” ( in tal senso Cass. Sez. I, n.
8347/2022, con riguardo a un'ipotesi in cui l'amministratore di sostegno aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi).
Nel caso in esame, neppure il giudice tutelare ha manifestato perplessità in ordine alla sottoscrizione della domanda congiunta di divorzio nei mesi precedenti alla nomina dell'ADS, né ha imposto una ricognizione della capacità d'agire della beneficiaria all'epoca dei fatti, riconoscendo una discreta capacità di autodeterminazione della sig.ra del tutto autonoma e vigile, collaborante e disposta al dialogo”, Pt_2 ritenendo di prevedere l'assistenza di un amministratore di sostegno con il solo fine di agevolare e dispensare la beneficiaria dalla cura dei propri interessi personali e patrimoniali e sostanzialmente coadiuvarla nella capacità di agire.
Esclusi quindi profili rilevanti idonei a porre in dubbio la capacità di agire della signora al Pt_2 momento della sottoscrizione del ricorso congiunto di divorzio, non può neppure indagarsi l'eventuale sussistenza di un vizio del consenso spettando alla stessa interessata (quale contraente) la legittimazione ad agire in giudizio al fine di ottenere l'annullamento della convenzione di scioglimento del vincolo coniugale assumendo la sussistenza di un vizio del consenso, come espressamente previsto all'art. 1427 c.c.
Va peraltro rilevata, se pure per le ragioni appena dette non può indagarsi nel merito la sussistenza di un vizio del consenso, l'identità delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale conclusa con atto di negoziazione assistita con le determinazioni assunte dalle parti in sede di domanda congiunta di divorzio. Invero, la volontà della sig.ra risulta invariata dall'08/07/2013, data di Parte_2 conclusione della negoziazione assistita.
Deve quindi concludersi che le determinazioni assunte dalle parti nella domanda congiunta di divorzio sono suscettibili di modifica solo se la revoca del consenso abbia riguardato entrambe le parti e le stesse abbiano adempiuto all'onere di concludere un nuovo accordo da sottoporre al vaglio del giudice, ovvero risulti sussistente un vizio nel consenso prestato da una delle parti, previo esperimento dell'azione di annullamento ad iniziativa della parte interessata.
Per le ragioni sopra esposte, l'istanza di modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal nuovo difensore della signora on è ammissibile e non può quindi essere Pt_2 presa in considerazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Famiglia 1
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa M R Presidente rel. dr.ssa L G Giudice dr.ssa E S Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3784/2023 promossa congiuntamente da
, rappresentato e difeso dall'Avv. L A come da procura in calce al ricorso Parte_1 co
e da Contr
, per la quale interviene il Dr. in qualità di rappresentata e Parte_2 CP_1 difesa dall'Avv. B R, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. F B.
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti nel ricorso:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in BARBERINO DI MUGELLO (FI) in data 8/07/2013, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 7, Parte I, Serie Ufficio 1, Anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 22/9/2023.
La signora a modificato nel corso del giudizio le conclusioni come precisato nella parte narrativa. Pt_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 22/9/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;Visti i documenti ad esso allegati;Visto il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno del 13/10/2023 e depositato il 27/10/2023;Viste le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di comparizione del 5/12/2023, del 20/2/2024 e del 16/5/2024;osserva
Preliminarmente, si rende necessario esaminare l'incidenza nel processo delle nuove conclusioni adottate dalla sig.ra nella comparsa di costituzione e risposta del 14/2/2024. Parte_2
Il procedimento in esame trae origine dal ricorso congiunto depositato in data 22/9/2023 per il riconoscimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al momento del deposito della domanda congiunta, i ricorrenti concordavano le seguenti condizioni: l'assegnazione della casa coniugale a favore del sig. in quanto proprietario dell'abitazione, Parte_1 rinuncia reciproca all'assegno divorzile e ad ogni altra pretesa, affermando ciascuno la propria autosufficienza economica. Le parti attestavano altresì l'impossibilità di una riconciliazione e rinunciavano alla comparizione delle parti in presenza.
In data 27/10/2023, la procuratrice di entrambi i ricorrenti nella persona dell'Avv. L A depositava il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno a favore della sig. e la Parte_2 dichiarazione di giuramento formulata dal Dott. in qualità di ADS. In particolare, nel CP_1 provvedimento del 13/10/2023, il giudice tutelare dava atto della condizione psico-fisica della signora (con allegazione della documentazione medica) e della difficoltà della stessa “nella gestione dei propri affari a causa della profonda agitazione che la assale di fronte alle situazioni nuove e impreviste e che la conduce a uno stato di confusione”.
All'udienza di comparizione delle parti del 5/12/2023 – svolta in presenza con la partecipazione da remoto del sig. in considerazione dell'età e del domicilio in M d S – le parti Parte_1 precisavano la reciproca condizione reddituale e patrimoniale, e l interveniva Controparte_3 chiarendo che la sig.ra avrebbe percepito il reddito di cittadinanza fino al 31/12/2023 e di Parte_2 aver intrapreso degli accertamenti presso l'INPS per un eventuale riconoscimento del reddito d'inclusione e della pensione di invalidità, tenuto conto della situazione clinica della signora.
Come emerso dalle dichiarazioni dell'ADS, il giudice tutelare aveva invitato il Dr. alla CP_1 nomina di un nuovo difensore per la sig.ra per quest'ultima quindi, in data 13/2/2024, si Parte_2 costituiva, tramite deposito di comparsa di costituzione, un nuovo difensore nella persona dell'avv. B R.
Nella comparsa l'avv. B R comunicava la volontà della sig.ra i non confermare Parte_2 le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio come formulate originariamente nel ricorso, bensì a fronte della situazione di indigenza della signora e della ritenuta migliore situazione patrimoniale del sig. , richiedeva riconoscersi, a carico del sig. e in favore della sua Parte_1 Parte_1 assistita, la liquidazione una tantum della somma € 10.000,00 in sostituzione dell'assegno divorzile.
All'udienza del 20/2/2024, che si è svolta con collegamento da remoto, l'avv. L A, procuratore del sig. , si è opposta alla richiesta economica di cui alla comparsa di costituzione della Parte_1 signora rilevando l'impossibilità del suo assistito di sostenere l'impegno economico richiesto dalla Pt_2
controparte per insufficienza delle disponibilità economiche. Ha rappresentato, in relazione a tali disponibilità, che il sig. percepisce una pensione di invalidità pari a € 600,00 gravata da un debito Pt_1 per la cessione del quinto ed è titolare di una polizza vita del valore di € 15.000, esclusivamente funzionale alle spese di emergenza. La difesa dalla signora ha rilevato nella stessa sede l'erroneità di quanto Pt_2 riportato in occasione della separazione circa il regime patrimoniale di separazione dei beni (in costanza di matrimonio tra i coniugi) e la necessità di allegazione della documentazione economica di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. al fine di verificare la veridicità delle condizioni economiche dichiarate in sede di separazione, conclusa tramite negoziazione assistita nell'anno 2016 dove entrambe le parti avevano dichiarato di essere economicamente autonome.
Dall'audizione personale delle parti è emerso che la signora a un figlio, nato da una relazione Pt_2 precedente al matrimonio con il sig. , che vive a Londra e che supporta la madre economicamente Pt_1 su sua richiesta.
Con ordinanza resa al termine dell'udienza indicata la sottoscritta ha riservato la decisione concedendo alle parti un termine di giorni 40 per il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale. Con successiva ordinanza in data 08/04/2024, richiamata la possibilità emersa nel corso dell'udienza svolta da remoto del raggiungimento di un nuovo accordo tra le parti, è stata fissata nuova data di comparizione per verificare eventuali diversi accordi.
La nuova udienza si è svolta in presenza e le parti sono comparse personalmente. L'avv. Alfì, per il signor , ha precisato di aver erroneamente valutato l'ammontare della polizza vita che, diversamente Pt_1 da quanto prima indicato, è invece risultata pari alla minore somma di € 5.081,84. La controparte ha ribadito l'interesse al riconoscimento di un assegno di mantenimento esplicitando che non era stato raggiunto un accordo diverso da quello oggetto del ricorso depositato il 22/09/2023.
Sulla base di tali elementi si osserva quanto segue.
In linea generale, in merito all'ammissibilità di una richiesta di modifica delle condizioni di un divorzio congiunto, deve rilevarsi che il giudice può adottare con la pronuncia di divorzio scelte diverse da quelle proposte nel ricorso originario solo ove nel corso del giudizio siano proposte congiuntamente modifiche delle originarie condizioni a seguito di un nuovo accordo intervenuto tra le parti.
Sul punto la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di ritenere che “ in tema di divorzio congiunto … l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori” ( in tal senso Cass. sez. 6-1 24/07”018 N. 19540). Con riferimento alla revoca del consenso ( la richiesta di un assegno di mantenimento una tantum rappresenta un'implicita revoca del consenso alle condizioni pattuite che hanno escluso qualunque contributo economico di una parte nei confronti dell'altra) la stessa pronuncia del giudice di legittimità ora richiamata ha affermato che “la revoca del consenso mentre risulta irrilevante” per il profilo dei presupposti necessari allo scioglimento del vincolo coniugale “in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è irrilevante” con riferimento alla pattuizioni economiche “dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio e alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (in tal senso Cass. 19540/2018 cit.).
Nel caso in esame, al momento del deposito della domanda congiunta le parti si determinavano nel senso di non avere nulla a che pretendere reciprocamente (peraltro confermando quanto già affermato in sede di separazione consensuale conclusa nella forma della negoziazione assistita) e una revoca del consenso a tali pattuizioni deve ritenersi inammissibile per le ragioni prima esposte. Ovviamente la parte potrà, ove ritenga il ricorrere dei relativi presupposti, instaurare successivamente un autonomo giudizio chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio per ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Considerando che nel caso in esame è intervenuta l'amministrazione di sostegno in favore della signora in epoca di poco successiva al deposito del ricorso va verificato se possano indagarsi nel Pt_2 caso in esame eventuali vizi del consenso (previsti in via generale per gli accordi negoziali dall'art. 1427 c.c. e idonei a pregiudicare la validità dell'atto negoziale stipulato tra i contraenti), anche in relazione a quanto affermato dalla giurisprudenza di merito laddove ha ritenuto ammissibile la domanda di rinuncia unilaterale quando il consenso di una parte sia stato prestato per dolo, violenza o errore essenziale. (Tribunale di Bari, Sez. I n. 5960/2016).
Si è fatto esclusivamente riferimento ad eventuali vizi del consenso dovendo certamente escludersi qualunque questione inerente la capacità di agire poiché, come noto, a differenza di quanto accade per il soggetto interdetto, la persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno conserva la propria capacità d'agire in ordine agli atti personali o personalissimi, tra cui figura anche la convenzione di scioglimento del vincolo coniugale. In realtà, l'assistenza dell'amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio, salvo che non sia stato esonerato espressamente dal giudice tutelare nel decreto di nomina dell'ADS ovvero il giudice abbia imposto il divieto anche per l'ADS di instaurare in autonomia un giudizio di separazione/divorzio per conto del beneficiario. Con particolare riferimento alla prosecuzione dei giudizi già iniziati, la giurisprudenza di legittimità ha, in un diverso caso, sostenuto che “in forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato” ( in tal senso Cass. Sez. I, n.
8347/2022, con riguardo a un'ipotesi in cui l'amministratore di sostegno aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi).
Nel caso in esame, neppure il giudice tutelare ha manifestato perplessità in ordine alla sottoscrizione della domanda congiunta di divorzio nei mesi precedenti alla nomina dell'ADS, né ha imposto una ricognizione della capacità d'agire della beneficiaria all'epoca dei fatti, riconoscendo una discreta capacità di autodeterminazione della sig.ra del tutto autonoma e vigile, collaborante e disposta al dialogo”, Pt_2 ritenendo di prevedere l'assistenza di un amministratore di sostegno con il solo fine di agevolare e dispensare la beneficiaria dalla cura dei propri interessi personali e patrimoniali e sostanzialmente coadiuvarla nella capacità di agire.
Esclusi quindi profili rilevanti idonei a porre in dubbio la capacità di agire della signora al Pt_2 momento della sottoscrizione del ricorso congiunto di divorzio, non può neppure indagarsi l'eventuale sussistenza di un vizio del consenso spettando alla stessa interessata (quale contraente) la legittimazione ad agire in giudizio al fine di ottenere l'annullamento della convenzione di scioglimento del vincolo coniugale assumendo la sussistenza di un vizio del consenso, come espressamente previsto all'art. 1427 c.c.
Va peraltro rilevata, se pure per le ragioni appena dette non può indagarsi nel merito la sussistenza di un vizio del consenso, l'identità delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale conclusa con atto di negoziazione assistita con le determinazioni assunte dalle parti in sede di domanda congiunta di divorzio. Invero, la volontà della sig.ra risulta invariata dall'08/07/2013, data di Parte_2 conclusione della negoziazione assistita.
Deve quindi concludersi che le determinazioni assunte dalle parti nella domanda congiunta di divorzio sono suscettibili di modifica solo se la revoca del consenso abbia riguardato entrambe le parti e le stesse abbiano adempiuto all'onere di concludere un nuovo accordo da sottoporre al vaglio del giudice, ovvero risulti sussistente un vizio nel consenso prestato da una delle parti, previo esperimento dell'azione di annullamento ad iniziativa della parte interessata.
Per le ragioni sopra esposte, l'istanza di modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal nuovo difensore della signora on è ammissibile e non può quindi essere Pt_2 presa in considerazione.
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