Trib. Firenze, sentenza 05/03/2024, n. 807

TRIB Firenze
Sentenza
5 marzo 2024
0
0
05:06:40
TRIB Firenze
Sentenza
5 marzo 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 05/03/2024, n. 807
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 807
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda sezione civile
VERBALE DELL'UDIENZA del 5 MARZO 2024 ore 10,30
Compare l'avv. VALENTI per parte attrice riportandosi alla nota scritta e alle conclusioni ivi rassegnate;
l'avv. Minucci per il Comune di Firenze richiama la propria nota conclusionale;
i procuratori si rimettono a giustizia per le spese processuali e vengono autorizzati ad allontanarsi avendo rinunciato a presenziare alla lettura della sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Sezione Seconda Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 15.11.2022 e segnata dal N° R.G.A.C. 12731/2022, promossa da
AN NA, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone VALENTI
-attrice - contro
COMUNE DI FIRENZE – Ufficio di Riscossione Attiva, in persona del Sindaco
p.t. Dario Nardella, autorizzato al giudizio con Determinazione Dirigenziale in atti e rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Pisapia, dall'avv. Matteo Romeo e dall'avv.
ANlisa Minucci della Direzione Avvocatura Comunale in Firenze
-resistente-
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento nr. 99202205180105317569 del 18.5.2022
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accogliere integralmente o anche parzialmente la domanda e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'ingiunzione di pagamento opposta nonché dei verbali di accertamento di violazione del CdS in essa richiamati e dichiarare che nulla
è dovuto dall'attrice a tale titolo al Comune di Firenze con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il convenuto: Rigettare l'opposizione;
con vittoria di spese e di onorari di causa.

Esposizione dei Fatti
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata da AN AN avverso l'ingiunzione di pagamento del 18.5.2022, notificatale il 16.10.2022, dall'Ufficio
Riscossione Coattiva del Comune di Firenze, con la quale è stata richiesta del pagamento della somma di euro 14.703,55 risultante dalla sommatoria delle nr. 50 sanzioni irrogatele perché ha circolato, quale proprietaria del veicolo tg. CP973VR, nel periodo intercorrente fra il febbraio
2018 ed il 12 marzo 2018 senza autorizzazione in ZTL nel Comune di Firenze, ovvero con permesso invalidi scaduto dal 20.2.2017 fino al 13.3.2018;
la stessa dà atto nel proprio atto introduttivo che le infrazioni non le sono state immediatamente contestate in quanto accertate da remoto a mezzo di dispositivi di rilevamento elettronico degli accessi, senza la presenza di personale addetto;
deve sin d'ora anche essere precisato che tutti i verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale di Firenze risultano essere stati notificati a
AN in Vipiteno (BZ) nel 2018 per “compiuta giacenza” ai sensi dell'art 8 comma 2 e 3 della legge 890/1982.
AN, oltre a chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, chiede la dichiarazione di nullità dell'ingiunzione con revoca di ogni conseguente statuizione di legge, per i seguenti motivi:
1----quale portatrice di handicap e titolare di un contrassegno per disabili nr. 303, di cui all'art. 188 del C.d.S., rilasciatole dal Comune di Vipiteno, assume di poter circolare e sostare nelle ZTL delle città italiane ogni qual volta nelle medesime aree sia stato autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità (come del resto previsto dal comma 3° dell'art. 11 del D.P.R. 503/1996) e ciò a prescindere dalla comunicazione del numero della targa del veicolo collegato al suo permesso invalidi per l'accesso alla ZTL che la stessa ammette, comunque, di non aver fatto al Comune di Firenze, anche se precisa di essersi munita di apparecchio telepass collegato alla targa del veicolo (che a sua volta ritiene non abbia funzionato o correttamente funzionato);
ciò in quanto, come sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza nr. 21320/2017 e nr.
28144/2022), “…la violazione dell'obbligo di comunicazione telefonica del transito entro le 48 ore successive non inficia la legittimità dell'accesso alla zona dell'utente dotato di contrassegno disabili”, affermazione dalla quale desume che semplificatoria dal punto di vista amministrativo poiché snellirebbe le pratiche di verifica di coloro che hanno legittimamente il diritto di transito> non limita il diritto alla circolazione delle persone affette da disabilità;

2----di aver proposto presso il Prefetto di Firenze ricorso per altri verbali di accertamento tutti attinenti alla medesima condotta posta in essere tra il mese di gennaio 2018 ed il mese di marzo 2018 che è stato accolto e che ha comportato l'archiviazione dei verbali, decisione che per coerenza ed analogia dovrebbe essere in questa sede essere adottata;

2
3----poiché le violazioni poste in essere sono tutte della stessa natura – concorso formale - la sanzione dovrebbe essere diminuita mediante applicazione del “cumulo giuridico” di cui all'art. 8 della legge 689/1981 (sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo).
Si è costituito in giudizio il COMUNE di FIRENZE contestando la domanda di cui ha chiesto il rigetto, non senza eccepire l'incompetenza per valore del Tribunale di Firenze dato che per gli importi inferiori ad euro 15.943,00 sarebbe competente il giudice di Pace.
Con provvedimento adottato all'udienza del 18.04.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione;
assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 20.7.2023 è stata ritenuta la competenza per valore del Tribunale, poiché trattasi di procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 rispetto al quale valgono i criteri di legge regolanti la competenza per valore degli Uffici giudiziari e non di opposizione a ordinanza ingiunzione;
essendo la causa di carattere documentale, la stessa viene oggi in decisione, previa assegnazione di termini per note conclusive.
MOTIVI della DECISIONE
In diritto
L'ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio Decreto del 14 aprile 1910 n. 639 è lo strumento tipico [ed alternativo al sistema mediante “ruolo esattoriale” adoperato in via esclusiva dall'Agente della riscossione] con cui l'Ente locale, o il soggetto terzo delegato dall'Ente medesimo, avvia il procedimento di riscossione coattivo dei tributi e delle altre entrate patrimoniali dell'ente1. 1 Detta normativa è rimasta pressoché in quiescenza fino al riordino della disciplina dei tributi locali e delle “altre entrate” di spettanza delle Province e dei Comuni effettuato dal D.lgs. 446 del 15.12.19971, anche se la novella si è
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi