Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

RG 4727/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022);
preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);

Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1
nella causa di cui al RG n. 4727/2024 promossa da:
EN RM s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Zagami ed Enzo Buda;
attrice contro
AZ NT Società Cooperativa AG, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo
Triolo e Carla Agarito;
convenuta
avente ad oggetto: restituzione d'indebito
all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 10.12.2024 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui EN RM s.r.l. citava in giudizio AZ NT Società Cooperativa AG in opposizione al decreto ingiuntivo n.
631/2024 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di € 109.564,98, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di restituzione della somma che GS (Gestore
Servizi Energetici) in data 30.08.2023 aveva erroneamente versato all'opponente (subentrante nella gestione dell'impianto di produzione elettrica inizialmente avviato da AZ NT) invece che alla convenuta a titolo di conguaglio degli incentivi per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici, rappresentando: 1) di aver ricevuto il pagamento (di non contestata spettanza di AZ NT) dopo che il GS non riuscì a pagare l'opposta;
2) di aver maturato un credito di € 10.475,33 verso la convenuta per mancato pagamento di alcune forniture elettriche, e di € 52.500,00 a titolo di penale maturata a seguito della risoluzione del contratto di fornitura elettrica per inadempimento dell'opposta, somme che domandava in via riconvenzionale;
3) che il pagamento effettuato da GS non ha liberato GS visto che detto ente
2
era perfettamente consapevole che il creditore effettivo fosse AZ NT e non EN
RM, tanto che la somma pagata era stata determinata proprio in ragione del subentro nella gestione dell'impianto elettrico a titolo di conguaglio, ragion per cui l'opponente sarebbe tenuta a restituire i soldi solamente a GS e non alla resistente ex art. 2033 c.c., non essendo neppure applicabili gli artt. 1188 e 1189 c.c.;

- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui AZ
NT Società Cooperativa AG contestava la fondatezza dell'avversaria opposizione rappresentando: 1) che GS in buona fede aveva pagato il conguaglio all'opponente invece che all'opposta, essendo l'opponente creditore apparente in quanto subentrante nella gestione dell'impianto;
2) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale attorea in quanto afferente diverso rapporto giuridico;
3) la non corrispondenza fra la somma richiesta a titolo di fornitura elettrica e i consumi effettivi, dalla convenuta stimati in € 4.023,04;
4) che, peraltro, l'opponente avrebbe pure dovuto corrispondere alla convenuta il 90% del maggior risultato economico risultante dalla produzione degli impianti ceduti, pari ad € 1.843,00, oltre l'importo di € 5.000,00 a titolo di rifacimento del tetto, somme che portava in compensazione;
5) che la risoluzione del contratto di fornitura era stata formulata solamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo sicché non era valida;
6) che la clausola risolutiva espressa e la penale contrattuale contenute nell'art. 15 del contratto di fornitura elettrica erano inefficaci in quanto clausole vessatorie non debitamente sottoscritte;
7) di voler ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c.;

- dato atto che con ordinanza 15.07.2024 il Giudice rigettava i mezzi di prova orali dedotti dalla sola parte convenuta, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, infine, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio al 10.12.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;

RITENUTO
- che l'opposizione sia fondata nei limiti di seguito espressi;

- che, innanzi tutto, il decreto ingiuntivo va revocato in quanto l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del denaro che GS ha corrisposto a EN RM invece che a AZ
NT è lo stesso GS (va detto che le parti sono concordi nell'attribuire alla società opposta la titolarità esclusiva del credito pagato da GS a EN RM);

3
- che, infatti, l'art. 2033 c.c. attribuisce la legittimazione a chiedere la ripetizione dell'indebito al soggetto che ha pagato, e non al vero creditore, che nel caso di specie è, pacificamente,
AZ NT, posto che i conguagli corrisposti da GS si riferivano a crediti maturati quando
l'impianto era gestito dalla convenuta e non dall'attrice;

- che, inoltre, nel caso di specie non è neppure applicabile l'art. 1188 c.c. secondo cui “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”;

- che, infatti, EN RM non era né rappresentante del creditore né altrimenti autorizzata a ricevere il pagamento in luogo di AZ NT, sicché era soggetto del tutto non legittimato
a ricevere il pagamento, pagamento che pertanto non ha effetto liberatorio per GS non avendolo la convenuta ratificato né avendone approfittato;

- che neppure è applicabile l'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente) secondo cui “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,
è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”, norma invece espressamente invocata dalla difesa di AZ NT;

- che, infatti, ad avviso del Tribunale GS non ha effettuato il pagamento a favore di chi appariva legittimato in base a circostanze univoche, dal momento che essa sapeva benissimo che il titolare del credito era AZ NT, dato che stava espressamente (come evincibile dai documenti formati dallo stesso GS) pagando i conguagli degli incentivi maturati in data antecedente al subentro nella gestione dell'impianto da parte di EN RM, tanto che effettuò un primo tentativo di pagamento a favore dell'opposta, non andato a buon fine, ragion per cui decise (non se ne conosce la ragione) di effettuare il pagamento a favore dell'opponente;

- che, pertanto, la decisione di GS di versare il conguaglio dichiaratamente spettante a
AZ NT a favore di EN RM risulta scelta gravemente colpevole, non essendovi
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