Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2024, n. 1511

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2024, n. 1511
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1511
Data del deposito : 24 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti al n. 4528/2018 e al n. 4828/2018 R.G.A.C. vertenti
TRA
AT AC (c.f. [...]) e SE.MA. S.A.S. DI AT
AC & C. (c.f. 00880470794), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in Catanzaro Lido, Via Nazario Sauro, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Barbieri, che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;

- Opponenti nel giudizio n. 4528/2018 r.g. -

LO TE (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Catanzaro
Lido, Via Nazario Sauro, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Barbieri, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- Opponente nel giudizio n. 4828/2018 r.g. -
E
BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A. (c.f. 03667810364), quale mandataria di BPER
Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via
F. Burza, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Amendola, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Opposta in entrambi i giudizi -
NONCHÉ
UNIONFIDI PIEMONTE SOC. COOP. DI GARANZIA COLLETTIVA DI FIDI IN
LIQUIDAZIONE (c.f. 01725030017), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di successore a titolo universale di NF BR (già CO BR), elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale G. Mancini, n. 188, presso lo studio dell'Avv. Luigi Natalizia, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Terza chiamata nel giudizio n. 4528/2028 r.g. -

FIDIMPRESA CALABRIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro, Via
A. Barbaro n. 16;

1
COFIDI CALABRIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro, Piazza
Garibaldi n. 16
- Terzi chiamati non costituiti nel giudizio n. 4528/2028 r.g. -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 599/2018 depositato in data 03.07.2018 e notificato a ciascuno degli opponenti il 9.07.2018, il 27.07.2018 e il 27.08.2018.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.02.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni cfome da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. BPER Banca S.p.A., e per essa la sua procuratrice speciale BPER Credit Management S.C.P.A., otteneva dall'intestato Tribunale decreto ingiuntivo di pagamento di € 134.073,93 oltre accessori e spese in danno di AN SI, IO TI e SE.MA. S.a.s. di TI IO &
C., quali fideiussori della fallita OW S.r.l.
In data 16 settembre 2018, due dei tre fideiussori ingiunti, il TI e la SE.MA. S.a.s., hanno proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, incardinando il giudizio n. R.G. 4528/2018, per ivi sentire: “- dichiarare inammissibile la domanda proposta col ricorso introduttivo del 19.3.2018 per difetto di legittimazione attiva della ricorrente;
- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, riconoscere e dichiarare che l'esposizione debitoria nascente dal mutuo chirografario concesso alla OW srl il 29.8.2011 si è estinta a seguito del versamento effettuato dalla Banque

Cantonale Vaudoise di Losanna e degli addebiti eseguiti dalla Banca creditrice sui conti “Fondo
Rischi” delle tre Coperative di garanzia ai sensi dell'art. 10 delle convenzioni sottoscritte in data
8.10.2001, 28.10.2001 e 25.7.2002;
- condannare la BPER Credit Management S.C.P.A. al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese e onorari del giudizio, da distrarre a favore del procuratore costituito
”. Contestualmente chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa di
FI BR, CO BR e NF PI, alle quali la causa sarebbe comune in ragione dei pagamenti eseguiti o in corso di esecuzione a seguito dell'escussione della garanzia prestata sul finanziamento convenzionato deliberato a favore della OW S.r.l.
2
Si è costituita la BPER Credit Management, in nome e per conto di BPER Banca, contestando
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Autorizzata la chiamata di terzi, si è costituita solo NF PI, chiedendo di “dichiarare nulla, improcedibile, inefficace e, comunque, rigettare definitivamente la domanda di opposizione al D.I. n. 599/18 del 3.07.2018 (emesso dal Tribunale civile di Catanzaro) con chiamata di terzo così come formulata da IO AT e SE.MA. S.a.S. di TI IO & C. nei confronti di NF PI Soc. Coop. in liq., perché totalmente infondata in fatto ed in diritto
e, quindi, estromettere la medesima terza chiamata dalla causa, con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e con condanna delle medesime suddette controparti al risarcimento-danni da lite temeraria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co. III c.p.c.”.
Nelle more il terzo fideiussore, AN SI, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, fondata sui medesimi motivi di cui sopra (giudizio n. R.G. 4828/2018).
Anche in quest'ultimo giudizio si è costituita la BPER Credit Management, in nome e per conto di
BPER Banca, concludendo come sopra.
I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza del 4 novembre 2019.
Respinte le richieste istruttorie di parte opponente, perché ritenute superflue, la causa è stata rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede, parte opponente precisava così: “- dichiarare inammissibile la domanda proposta col ricorso introduttivo del 19.3.2018 per difetto di legittimazione attiva della ricorrente;- nel merito, riconoscere e dichiarare che, in relazione al credito chirografario a suo tempo concesso dalla
Banca Popolare del Mezzogiorno (ora Banca Popolare dell'Emilia Romagna) ed a copertura del rischio di insolvenza, la debitrice principale (OW srl) ha costituito in pegno le somme anticipatamente versate a FI BR, CO BR e CO BR (ora NF
PI), per l'importo di euro 25.000,00 ciascuno;
- riconoscere e dichiarare che le somme costituite in pegno presso i tre consorzi devono essere utilizzate per il pagamento del credito garantito;
- riconoscere e dichiarare che a fronte dell'esposizione debitoria nascente dal mutuo chirografario concesso alla OW srl il 29.8.2011, la banca creditrice ha incassato, oltre alle somme versate dalla Banque Cantonale Vaudoise di Losanna, anche le somme costituite in pegno presso i consorzi di garanzia FI BR e CO BR;
- riconoscere e dichiarare che NF PI è custode della somma di euro 25.000,00 costituita in pegno a garanzia del credito chirografario concesso dalla Banca Popolare del Mezzogiorno a favore di OW
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