Trib. Benevento, sentenza 25/11/2024, n. 1202
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza all'esito della trattazione scritta del 22.11.2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n.
R.G.3223/2024 + 3647/2023 (ATP) riunito
TRA
TA CO n. il 20/11/56 in Arpaia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carmen Cavuoto in Benevento al c.so Garibaldi 184, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti ;
Ricorrente
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvio Garofalo elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Foschini 28, giusta procura generale alle liti;
Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il ricorrente in epigrafe identificata ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla visita anziché dalla domanda e di aver proposto tempestivamente dissenso.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità della domanda o, comunque, il rigetto della stessa.
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* Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
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Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014;
6085/2014). In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella