Trib. Catania, sentenza 15/03/2024, n. 1396

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 15/03/2024, n. 1396
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1396
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 10316/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice
dott. Ezio Cannata Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10316/2020
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. LAMICELA EDOARDO FELICE (C.F.: C.F._1
) C.F._2
ATTORE
CONTRO
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nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. PARISI PAOLA EMANUELA (C.F.: C.F._3
) C.F._4
CONVENUTA
E DI
AVV. MARINA SCELBA (C.F.: N.Q. DI CURATORE SPECIALE DEL C.F._5
MINORE NATA A CATANIA IL 10/09/2019 (C.F.: Persona_1
C.F._6
E DI
PUBBLICO MINISTERO, IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI
CATANIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17.09.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinnanzi a questo Tribunale per ottenere la dichiarazione di disconoscimento di Controparte_1
paternità nei confronti della minore Persona_1
Parte attrice esponeva: che nel 2015 aveva convissuto more uxorio con l'odierna convenuta senza,
tuttavia, riuscire a coronare il desiderio di genitorialità della coppia, a seguito dell'insuccesso dei
tentativi di procreazione naturale, la coppia si rivolgeva alla clinica di Kiev, in Ucraina, al Org_1
fine di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Dopo l'insuccesso del primo tentativo di procreazione artificiale, nel quale erano stati formati cinque
embrioni con i gameti dell'odierno attore, non tutti contestualmente impiantati nell'utero della
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convenuta, in un secondo tentativo venivano impiantati gli embrioni in sovrannumero, la tecnica aveva
successo e la iniziava una gravidanza, trascorsi alcuni mesi, successivamente alla nascita CP_1
della figlia a causa dei comportamenti della convenuta che tendeva ad escluderlo Per_1
dall'accudimento della figlia e dei tratti somatici della stessa, l'odierno attore iniziava a nutrire dei
dubbi circa la sua paternità biologica nei confronti della figlia, tanto che eseguiva un test del DNA dal
quale scopriva che la bambina non aveva il suo patrimonio genetico.
Concludeva chiedendo il disconoscimento della sua paternità, l'annotazione della sentenza nei registri
dello Stato civile e la condanna alle spese della convenuta.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di parte Controparte_1
attrice.
La convenuta esponeva: che, prima di rivolgersi alla clinica ucraina, si rivolgeva a due cliniche locali in
cui a seguito di diversi tentativi, le tecniche di procreazione medicalmente assistita non avevano avuto
successo, le veniva, quindi comunicato che la causa era da individuarsi nei gameti maschili, per questo
motivo la coppia si rivolgeva alla clinica presso Kiev, in cui veniva confermata la ragione Org_1
dell'infertilità.
L'odierna convenuta, spinta dal desiderio di genitorialità del compagno , poneva in atto tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, senza tuttavia rendere edotto lo della Parte_1
tipologia di intervento praticato.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e la condanna alle spese.
Con ordinanza del 17.11.2020 veniva nominato curatore speciale per la minore Persona_1
Il curatore speciale si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento della domanda di parte attrice,
esponendo che non era mai stato instaurato alcun legame affettivo tra il padre e la bambina.
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Durante la fase istruttoria
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