Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2024, n. 1708

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 07/11/2024, n. 1708
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1708
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3897/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3897/2021 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella C.le San Giuliano Macallé Parte_1
S. Elena n. 18/B, C.F. , elettivamente domiciliato a Modica in Via Santa n. 12, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Federica Iabichino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
C.F. elettivamente domiciliata in Pozzallo, Via Mazzini n. 30, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Pietro Latino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

RESISTENTE

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Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza camerale del 22.05.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato il giorno 14.11.2021, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e , celebrato in Modica il Controparte_1
09.09.1995, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 123, parte II, serie A, anno 1995, dal quale sono nati i figli il 24.11.2000 e 29.12.2003: ER Persona_2 il ricorrente ha chiesto, altresì, l'affidamento congiunto della IA con collocamento Persona_2
presso la madre e diritto di visita per il padre compatibilmente agli impegni di studio e ricreativi della stessa, disporre in capo al ricorrente stesso di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro
250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di non riconoscere alcun assegno divorzile in favore della resistente;
il ricorrente ha all'uopo dedotto che a far data dall'intervenuta separazione consensuale tra i coniugi, omologata dal Tribunale di Ragusa ex Modica il 16-21.01.2014, non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi ed è venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi;
costituitasi in giudizio , non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, ha chiesto di porre a carico del ricorrente il versamento di una somma meglio ritenuta dal Tribunale quale assegno divorzile in favore della resistente, nonché euro 700,00 quale contributo al mantenimento dei figli, nella misura di euro 350,00 ciascuno, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 24.03.2022, è stato determinato in euro 300,00 l'assegno di mantenimento da porre in capo al ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio , studente universitario fuori sede, e per il resto sono stati ER
confermati i provvedimenti resi in sede di separazione;
sulla base dei documenti prodotti in giudizio, all'udienza del 22.05.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti in data 24.05.2024, nulla ha opposto;
ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

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lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine di sei mesi dall' udienza presidenziale, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 116/2014 del 16-
21.01.2014 emesso inter partes dal Tribunale di Ragusa ex Modica, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;

l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
nulla deve disporsi in merito all'affidamento della IA in quanto diventata Persona_2
maggiorenne nelle more del giudizio;
relativamente ai profili riguardanti il mantenimento dei due figli entrambi maggiorenni, e ER
, relativamente al primo, non può che trovare conferma, anche in questa definitiva Persona_2 sede, l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento indiretto del figlio , ER diversamente deve ritenersi non più dovuto l'assegno in favore della seconda, stante che, a quanto consta, la stessa avrebbe trovato un impiego lavorativo ed altresì non vivrebbe più con la madre avendo formato un autonomo nucleo familiare con il proprio compagno, dal quale -secondo quanto esposto dal
Migliore- aspetterebbe un figlio;
invero, va rilevato come la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani;

i genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene, che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio;
il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno;

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secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano
"non indipendenti economicamente",” non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso
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