Trib. Firenze, sentenza 10/12/2024, n. 3916

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 10/12/2024, n. 3916
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3916
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9810/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Teresa Fiortini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-

contro

:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'Avv. Marzio Campostrini che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5
conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affido condiviso di con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei Per_1 assegnata, e libertà di frequentazione paterna;
porre a carico del padre la somma mensile di € 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il pagamento della quota parte della rata di mutuo di pertinenza di ;
porre a carico Controparte_1 dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.9.24 ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 13.5.2009 in Firenze (FI) con
, dalla cui unione erano nate le figlie e rispettivamente Controparte_1 Per_2 Per_1
il 4.11.2004 ed il 28.9.2010, la prima ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di
Firenze aveva pronunciato sentenza di separazione il 13.10.2021, ponendo a carico del padre la somma mensile di € 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Ha evidenziato la riduzione della propria capacità reddituale essendo ormai pensionato, con minori introiti rispetto all'epoca della separazione. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la revoca del contributo per il mantenimento di l'assegnazione della casa familiare Per_2 alla
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