Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 9844

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 9844
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 9844
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

n. 7860/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M C Presidente dott. M D S Gdice dott.ssa A A G riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7860/2023
TRA
C.F. , nato in [...] il [...], codice Parte_1 C.F._1 cui rapp.to e difeso dall'Avv. A C, C.F. , C.F._2 C.F._3 presso il cui studio in Sant' Anastasia (Na) alla Via Umberto I° n. 32 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale CP_3 dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino del Ghana, impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali Cat. Prot. n. 282 emesso dal Questore della NumeroDi_1
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Provincia di il 21.11.2022, notificato in data 20.2.2023, con cui il Questore della CP_3
Provincia di in ordine alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno CP_3 presentata dalla ricorrente così decideva: “.........Atteso che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di , vista la CP_3 documentazione in atti, ha espresso parere contrario al rilascio del titolo autorizzatorio in data 4.11.2022….….” rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari invitando il ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego. Il ricorrente riteneva di avere diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18;
o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i. Non disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio Controparte_1
e resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 10.10.2024, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, il giudice riservava al Collegio la decisione della causa. Ritiene, in via preliminare, il Tribunale adito che la controversia debba essere decisa in composizione collegiale ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. in virtù della disciplina dettata dal d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, che ha introdotto l'art. 19ter nel d.lgs. 150\11. L'istante ha impugnato, come sopra visto, il provvedimento emesso dal Questore il quale ha fatto proprio il parere espresso dalla Commissione territoriale di Caserta, che ha negato la ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 19, comma 1 e 1.1. per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e art.1, CP_4 comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18. Vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018), la decisione è collegiale. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto
pagina 2 di 6 degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo
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