Trib. Castrovillari, sentenza 01/03/2024, n. 379
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Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 90 /2023 da:
L'avv. SALCINA ANDREA ANTONIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si
intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. GIAMMUSSO LUCA per ER, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui
integralmente trascritte;
L'avv. Aronne per CE, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente
trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 90 del RGAC dell'anno 2023, a vente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento e vertente
TRA
TT AR (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Salcina
ATTORE
E
Agenzia Della Regione Calabria Per Le Erogazioni In Agricoltura (ARCEA) (P.I.
02868170792), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Aronne
CONVENUTA
E
Agenzia delle Entrate Riscossione (P.I. 13756881002), in persona del l.r.p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. Luca Giammusso
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'attore ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. 03420220030977369000, con la quale è stato richiesto il pagamento di euro 9.078,46, a titolo di restituzione di contributi agricoli indebitamente percepiti.
1
Ha dedotto: a) la genericità della cartella;
b) l'esistenza del giudicato penale di assoluzione costituito dalla sentenza n. 906/2020 del Tribunale di Castrovillari, ormai irrevocabile;
c)
l'infondatezza della pretesa creditoria.
1.2. Si sono costituiti i convenuti chied endo il rigetto dell'opposizione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
La vicenda per cui è causa ha origine da un accertamento della Guardia di Finanza, in esito al quale è stata contestata all'attore l'indebita percezione di aiuti agricoli comunitari a causa della asseritamente falsa indicazione di una particella di terreno nella sua disponibilità, particella che, viceversa, risulterebbe di proprietà del Demanio e in relazione alla quale il beneficiario non avrebbe prodotto alcun valido titolo di poss esso.
Tale omissione avrebbe determinato il carattere indebito della percezione dei relativi aiuti con conseguente integrazione dello specifico reato previsto, nonché dell'obbligo di restituzione di quanto ingiustamente percepito.
E' stato, pertanto, avviato un procedimento penale, in cui