Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 747

TRIB Milano
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Milano
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 747
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 747
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Stefania Illarietti presidente dott. Antonio S. Stefani giudice relatore dott. Guido Macripò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 309/2024 promossa da:
MILANO SERVIZI 2020 S.R.L (c. f. 03348140165), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA
PAOLO MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
IC IA (c. f. [...]), con il patrocinio dell'avv.
PAGLIA PAOLO MARIA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
TI SE NA (c. f. [...]), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA PAOLO MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (c. f. 05828330638), con il patrocinio dell'avv. RAVASIO GIUSEPPE, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all' Ill.mo Collegio del Tribunale di Milano contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso: in via preliminare, in rito dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Treviso e conseguentemente dichiararsi la nullità e/o l'invalidità del Decreto, nonché provvedere in merito alle spese del presente giudizio, ponendole a carico della parte convenuta opposta, in quanto soccombente ai sensi dell'art. 91 del c.p.c.;
nel merito:

1. accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
16989/2023 Ruolo 34900/2023 emesso in data 4 no-vembre 2023, pubblicato l'8 novembre 2023 e notificato in data 10 novembre 2023 perché illegittimo, inammissibile, improponibile ed inefficace per tutti i motivi gradatamente esposti nel presente atto, eventualmente condannando gli opponenti al minor importo che si ri-terrà di giustizia;

2. in ogni caso accertare e dichiarare, in particolare, la nullità assoluta della fideiussione omnibus con limitazione dell'importo garantito ad € 540.000,00.= rilasciata in data 17 dicembre 2014 dai signori IN NA NT e AR CO prodotta da controparte quale doc. n. 10 fascicolo monitorio in virtù dell'adesione al modello
ABI vietata e, dunque, frutto di una intesa anticoncorrenziale anche essa vietata e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto con ciò revocandolo;

Nel merito, in via subordinata rispetto alla domanda sub. n. 2.:
Accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole riportate nella predetta fideiussione così come analizzate negli scritti difensivi, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'odierna convenuta attesa la riviviscenza del disposto ex art. 1957 cod. civ. con conseguente estinzione delle fideiussioni e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori;
in via istruttoria: si chiede, ove ritenuto necessario ai fini della decisione pur in presenza della produzione documentale e se del caso previa revoca del provvedi-mento assunto in data 14 maggio
2024 di rejezione dell'ordine di esibizione, che venga ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nel mese di dicembre 2014 a:
- NC Intesa Sanpaolo;

- NC Nazionale del Lavoro;

- NC Monte dei Paschi di Siena;

- NC Sella;

- Credem NC;

- Banco BPM;

- Banco di Desio e della Brianza;

- Credit Agricole – Cariparma
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA.
pagina 2 di 8 Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
In via preliminare di rito: rigettare l'avversa eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in quanto infondata in fatto e diritto per quanto esposto in atti;

- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento monitorio
Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023, non sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc;

- dichiarare il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023, esecutivo ex art. 648 cpc nei confronti dei signori AN CO e US NA NT, non essendo l'opposizione basata su prova scritta o di facile soluzione
In via principale di merito: respingere tutte le domande formulate dagli opponenti nessuna esclusa, compresa l'eccezione di nullità delle garanzie di causa, perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in nel presente atto, confermando il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023
In via subordinata di merito: nel denegato caso di revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n. 16989/2023 del 4.11.2023 pubblicato l'8.11.2023, condannare, in Milano
Servizi 2000 s.r.l. a corrispondere alla Amco S.p.A, la somma di € 731.903,87 (o
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