Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 443
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere - Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena - Giudice dott. Angela Casalini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 7849/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, Parte_1 elettivamente domiciliata presso gli stessi difensori;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, Parte_2 elettivamente domiciliato presso gli stessi difensori;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, e manterrà la residenza Persona_1 anagrafica presso il padre al quale, pertanto, verrà assegnata la casa familiare già di sua proprietà, così come arredata e corredata, sita in Noceto, via Gatti, n. 2.
C. La signora trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica presso altra Pt_1
1
abitazione di sua proprietà non appena quest'ultima verrà liberata. D. La frequentazione della figlia con i genitori verrà scandita secondo un calendario paritario.
Essendo entrambi i genitori lavoratori turnisti hanno organizzato i loro turni lavorativi, già dalla nascita della figlia, in modo da essere presenti alternativamente con la figlia, pertanto l'attuale assetto verrà mantenuto anche a seguito della separazione. ertanto starà con la madre e con il padre nei rispettivi giorni di riposo dal lavoro. Per_1 Nei giorni di rispettiva pertinenza i genitori si occuperanno di tutti gli spostamenti della figlia e di tutte le incombenze conseguenti (impegni sportivi, feste di compleanno, ecc). Eventuali variazioni preventivabili con anticipo dovranno essere concordate almeno con 15 (quindici) giorni di preavviso. L'accordo potrà essere raggiunto anche tramite whatsapp o email ed il mancato riscontro alla comunicazione inviata al fine di accordarsi, sarà da intendersi come accettazione.
Durante le vacanze estive a minore potrà trascorrere con i genitori due settimane anche non consecutive da concordarsi fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le date scelte dai genitori coincidano, il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari. Le vacanze scolastiche coincidenti con il periodo natalizio verranno trascorse in parte con la madre ed in parte con il padre, alternando di anno in anno tra i genitori i giorni della Vigilia, Natale, S. Stefano, 31
Dicembre, Capodanno ed Epifania.
Lo stesso dicasi per le vacanze coincidenti con il periodo pasquale: la minore trascorrerà con entrambi i genitori almeno due giorni anche non consecutivi alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e quello della Pasquetta.
E. Considerato il regime paritario di collocazione dei minori, i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia occupandosi, durante i giorni di rispettiva spettanza, di tutti i suoi bisogni e necessità. Le spese per il vestiario verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
F. Parimenti le spese straordinarie sostenute per i figli verranno suddivise tra le parti nella misura del
50% secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal CNF e di seguito riportate:
SPESE STRAORDINARIE
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere - Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena - Giudice dott. Angela Casalini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 7849/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, Parte_1 elettivamente domiciliata presso gli stessi difensori;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Glenda Gandolfi e Raffaele Busani, Parte_2 elettivamente domiciliato presso gli stessi difensori;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, e manterrà la residenza Persona_1 anagrafica presso il padre al quale, pertanto, verrà assegnata la casa familiare già di sua proprietà, così come arredata e corredata, sita in Noceto, via Gatti, n. 2.
C. La signora trasferirà il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica presso altra Pt_1
1
abitazione di sua proprietà non appena quest'ultima verrà liberata. D. La frequentazione della figlia con i genitori verrà scandita secondo un calendario paritario.
Essendo entrambi i genitori lavoratori turnisti hanno organizzato i loro turni lavorativi, già dalla nascita della figlia, in modo da essere presenti alternativamente con la figlia, pertanto l'attuale assetto verrà mantenuto anche a seguito della separazione. ertanto starà con la madre e con il padre nei rispettivi giorni di riposo dal lavoro. Per_1 Nei giorni di rispettiva pertinenza i genitori si occuperanno di tutti gli spostamenti della figlia e di tutte le incombenze conseguenti (impegni sportivi, feste di compleanno, ecc). Eventuali variazioni preventivabili con anticipo dovranno essere concordate almeno con 15 (quindici) giorni di preavviso. L'accordo potrà essere raggiunto anche tramite whatsapp o email ed il mancato riscontro alla comunicazione inviata al fine di accordarsi, sarà da intendersi come accettazione.
Durante le vacanze estive a minore potrà trascorrere con i genitori due settimane anche non consecutive da concordarsi fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le date scelte dai genitori coincidano, il padre deciderà negli anni pari e la madre negli anni dispari. Le vacanze scolastiche coincidenti con il periodo natalizio verranno trascorse in parte con la madre ed in parte con il padre, alternando di anno in anno tra i genitori i giorni della Vigilia, Natale, S. Stefano, 31
Dicembre, Capodanno ed Epifania.
Lo stesso dicasi per le vacanze coincidenti con il periodo pasquale: la minore trascorrerà con entrambi i genitori almeno due giorni anche non consecutivi alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e quello della Pasquetta.
E. Considerato il regime paritario di collocazione dei minori, i genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia occupandosi, durante i giorni di rispettiva spettanza, di tutti i suoi bisogni e necessità. Le spese per il vestiario verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
F. Parimenti le spese straordinarie sostenute per i figli verranno suddivise tra le parti nella misura del
50% secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal CNF e di seguito riportate:
SPESE STRAORDINARIE
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