Trib. Potenza, sentenza 03/12/2024, n. 1978
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Testo completo
R.G. N. 1457/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1457/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.10.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. sino al 19.11.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIANO MARRAZZO (C.F.: , giusta procura C.F._2
in atti, elettivamente domiciliata in Pagani (SA) alla via C. Tramontano n. 62 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._3
residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv.
ANNALISA TOMASIELLO (C.F.: ), giusta procura in atti, C.F._4
elettivamente domiciliato in Picerno alla c.da Campo di Donei - Zona P.I.P. presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
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NONCHE'
(Potenza, 25.8.2008) e (Potenza, Controparte_2 Parte_2
10.3.2011), in persona della curatrice speciale Avv. GIUDITTA LAMORTE (C.F.:
), giusta nomina dell'intestato Tribunale del 25.5.2024, in C.F._5 giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Potenza alla via Livorno
n. 131 presso lo studio della curatrice speciale, pec: Email_3
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza con scadenza in data 9.10.2024;
per il Pubblico Ministero come risultante in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I La ricorrente ATTORRE ha chiesto pronunciarsi la separazione Pt_1 personale dal coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio civile in Potenza il 7.5.2007, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (Potenza, 25.8.2008) e CP_2 Pt_2
(Potenza, 10.3.2011).
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del resistente, in particolare della sua gelosia e del consumo di sostanze alcoliche a cui spesso era dedito, diventando -per tale ragione- violento nei suoi confronti al punto da aggredirla anche fisicamente, oltre ad attribuirle relazioni adulterine e a offenderla. La ricorrente ha dedotto di aver più volte denunciato le violenze subìte, tuttavia, essendo stato il rapporto matrimoniale «caratterizzato da esplosioni di collera e di rabbia» del resistente «alternate a pianti con richieste di perdono», ella aveva sempre rimesso le querele, credendo ai buoni propositi di cambiamento del marito.
La ricorrente ha poi sostenuto che il resistente, a seguito della separazione di fatto concordata e avvenuta in data 19.2.2016, allorquando si era trasferito presso la casa dei suoi genitori sita in Potenza alla via Tirreno n. 24 mentre ella era rimasta a vivere con
i figli nell'abitazione familiare, «in preda sempre di più a una gelosia disperata e
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morbosa, aveva preso a perseguitarla, a spiarla, a seguirla nel tentativo di coglierla con uno degli (inesistenti) amanti che lui le attribuiva […]» e non aveva più provveduto al mantenimento della famiglia, motivo per cui aveva dovuto chiedere aiuto economico ai suoi genitori per assicurare un adeguato sostentamento ai figli.
A seguito di uno degli episodi di violenza era stato adito il Tribunale per i
Minorenni di Potenza, che aveva incaricato i competenti Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare.
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al marito per violazione dei doveri discendenti dal matrimonio e per il pregiudizio arrecato ai figli;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e la loro collocazione prevalente presso la stessa;
3) prevedere e regolamentare le visite del padre ai figli in base al seguente schema:
- a settimane alterne (a seconda dei turni lavorativi del convenuto) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30 ovvero dalle 8.30 alle 9,00 del mattino con accompagnamento a scuola a cura del padre;
- che il convenuto tenga presso di sé i figli dal sabato mattina alle 9,00 alle 20.30 della domenica a settimane alterne;
- che per le vacanze natalizie i minori rimangano alternativamente con l'uno e l'altro genitore per metà del periodo comprendendo ad anni alterni Natale con l'uno e
Capodanno con l'altro;
- che per le vacanze pasquali i minori rimangano per metà del periodo con l'uno o
l'altro dei genitori comprendendo uno dei periodi di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
- per le vacanze estive il padre trascorra con i minori quindici giorni in luglio o in agosto, previ accordi con l'altro genitore»;
4) assegnare alla ricorrente l'abitazione familiare quale genitore collocataria dei figli;
5) porre a carico del sig. e in favore della ricorrente un assegno di CP_1
mantenimento di almeno Euro 700,00 mensile, di cui Euro 200,00 per il mantenimento del coniuge e Euro 250,00 per il mantenimento indiretto di ciascun figlio, oltre al mantenimento diretto dei figli per i periodi di permanenza presso il padre ed oltre il
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50% delle spese straordinarie eventualmente necessarie;
il tutto con rivalutazione annuale automatica dell'assegno in base alle variazioni accertate ex indici ISTAT;
6) condannare il convenuto alle spese e competenze di causa».
II Emesso decreto di fissazione udienza per il dì 5.7.2016 ai sensi dell'art. 706, comma 3, c.p.c., il resistente si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva in data 24.6.2016, nella quale ha contestato i motivi addotti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito chiedendone il rigetto.
In particolare, il resistente ha confermato che l'affectio coniugalis con il passare del tempo era venuto meno, talché in data 19.2.2016, nell'esclusivo interesse dei figli, si era trasferito presso la casa dei suoi genitori, sita in Potenza alla via Tirreno n. 24, cessando la coabitazione matrimoniale di comune accordo con la ricorrente.
Il resistente ha poi contestato di aver adottato comportamenti contrari ai doveri di coniuge e padre, sostenendo che i litigi con controparte rientravano in un normale rapporto di coppia e che le sue condotte, come descritte in ricorso, erano state semplicemente la conseguenza del modo con cui la ricorrente gli aveva impedito di avere un rapporto sano ed equilibrato con i figli, i quali erano giunti ad assumere per opera della madre un atteggiamento di repulsione nei suoi confronti.
Il resistente ha -poi- dedotto che, dopo la separazione di fatto, aveva continuato
a versare delle somme a titolo di mantenimento dei figli e che la ricorrente non era priva di un proprio sostentamento economico in quanto, oltre a percepire la quota di mantenimento, svolgeva altre attività lavorative (non dichiarate).
Per l'effetto, il resistente ha concluso la memoria difensiva come segue:
«Voglia l'adito Tribunale Ordinario di Potenza contrariis rejectis, così giudicare:
1) Preliminarmente dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi;
-ciascun coniuge pertanto vivrà separatamente e provvederà al proprio mantenimento;
-il sig. , per ciò che riguarda la casa coniugale sita in Potenza, alla C.da CP_1
Bucaletto mont. 88/A, riconosce che questa continuerà ad essere occupata dalla moglie
e dai figli;
2)Preliminarmente che i figli vengano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
3)Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre SI. potrà vedere e CP_1
tenere con sé i figli secondo le seguenti disposizioni:
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- weekend alternati (dal sabato pomeriggio alla domenica sera);
- nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alla sera;
-durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
-nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori
2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
-per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) che