Trib. Roma, sentenza 23/01/2024, n. 724
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa E C, all' udienza del
23/1/2024 nella causa civile iscritta sotto il numero 22950 R.G. dell'anno 2022, e vertente tra
Parte_1
( avv.ti E M e R R ) ricorrente
e
CP_1
Resistente contumace
Oggetto : accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1 premettendo in fatto : aveva lavorato dal 3 febbraio 2022 al 2 luglio 2022 alle dipendenze del convenuto, presso l'abitazione di costui, sita in Roma alla via Etruria n. 7, in qualità di collaboratore domestico;aveva svolto mansioni, in base alle direttive datoriali: addetto ai servizi domestici in qualità di assistente familiare a persone autosufficienti ; come tale, il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato nel corrispondente livello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e,precisamente, nel livello «B Super» ;aveva osservato il seguente orario di lavoro pari a 39 ore settimanali, con l'obbligo aggiuntivo di alloggiare nell'abitazione del convenuto le notti di mercoledì, giovedì e venerdì, pronto ad intervenire in caso di chiamata dello steso nelle ore notturne:- mercoledì, dalle ore 19 alle ore 22;giovedì, dalle ore 7 alle ore 22;venerdì, dalle ore 7 alle ore 22;sabato, dalle ore 7 alle ore
19;percepiva una retribuzione mensile di 630 euro, inferiore a quella minima contrattuale determinata dalla contrattazione collettiva di categoria ;usufruiva della retribuzione in natura prevista dall'art. 2242 cod. civ., consistente in vitto (prima colazione, seconda colazione, cena) per tre giorni alla settimana . Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra , quale datore di lavoro, e quale lavoratore, è CP_1 Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 3 febbraio 2022 al 2 luglio 2022 della durata di 39 ore settimanali, ovvero della diversa durata che risulterà in corso di causa, e conseguentemente condannare al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1 euro 3.836,65 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ.
Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.;oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate “ il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. E M, procuratore antistatario.
Nonostante la ritualità della notifica la convenuta rimaneva contumace . Ammesse ed espletate prove orali , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza
La teste escussa ha riferito : “ Sono stata la compagna del ricorrente Testimone_1 nel periodo febbraio luglio 2022 . Per questo so che in quel periodo il ricorrente ha lavorato come collaboratore domestico e badante del sig. in zona Re di Roma . Io mi sono recata CP_1 due volte lì e poi quotidianamente con il ric.te ci facevamo video chiamate per aiutarlo a preparava
i pasti del sig. ;lavorava tre volte a settimana oltre il sabato non so gli orari precisi . In CP_1 questo periodo non ha goduto di ferie “ Non sussistono elementi che inducano , nonostante i rapporti dell'epoca tra la teste e la ricorrente , di dubitare dell'attendibilità della deposizione . Ulteriori elementi di conferma si deducono inoltre dalla mancata risposta della convenuta contumace all'interrogatorio formale ritualmente dedotto, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. In accoglimento della domanda, deve pertanto essere pronunciata condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3836,65 di cui € 433,64 a titolo di TFR come da conteggi allegati al ricorso , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93
c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.
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