Trib. Catania, sentenza 29/01/2024, n. 503

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 29/01/2024, n. 503
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 503
Data del deposito : 29 gennaio 2024

Testo completo

N.R.G. 11702/2018
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa C R, in esito all'udienza del 29 settembre 2023 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11702/2018 vertente tra
TRA
nato a Catania il 03.08.1974 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. L V, giusta procura in atti;

RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C. F.: ), in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

(C. F.: – P. I.: Controparte_3 P.IVA_2
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_3
e difeso dall'avv. R V, giusta procura in atti;

RESISTENTI
OGGETTO: ricostruzione carriera e conseguenti differenze retributive e contributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 15
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2018, parte ricorrente ha premesso di lavorare alle dipendenze della in forza Organizzazione_1
dei seguenti contratti:
- primo contratto di lavoro a tempo determinato per 24 mesi a far data dal 07/08/2006 prorogato per 12 mesi, ma successivamente revocata la proroga al 31/05/2009;

- secondo contratto di lavoro a tempo determinato, dal 19/05/2010, prorogato fino al
05/09/2013, e successivamente;

- contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 09/09/2013, sempre applicato nell'Area Professionale 3, con mansioni di operaio, inquadrato nell'Area Operativa
Tecnica infrastrutture Tecnologiche – Sez. Ferroviario, e , con Org_2 Org_3
la mansione di “operatore qualificato elettromeccanico, impianti tecnologici, con attribuzione del par. 140.
Ha precisato che dall' 01/05/2015 al momento del deposito del ricorso ha ricoperto la figura professionale di Specialista Tecnico Qualità presso la Direzione Parte_2
Orga Generale della , con attribuzione del par. 193.
Ha osservato che dalla documentazione in atti risulta evidente che il rapporto
Orga lavorativo tra il ricorrente e la Gestione si è concretizzato attraverso la formalizzazione di vari e consecutivi contratti a tempo determinato e si è, definitivamente, stabilizzato con il contratto di assunzione a tempo indeterminato, sempre per il profilo professionale di
Operatore Qualificato elettromeccanico impianti tecnologici, parametro 140.
Ha dedotto di aver subito una, ingiusta, metodica reiterazione di contratti di lavoro a termine, per una durata complessiva di oltre tre anni, mai giustificata da reali esigenze produttive e organizzative di carattere eccezionale ma risultato di un abuso a danno del lavoratore che - seppur abbia svolto le proprie mansioni in maniera stabile e continuativa - non ha potuto beneficiare da subito delle prerogative riservate ai dipendenti assunti a tempo indeterminato, vivendo in uno stato di precariato.
Ha dedotto altresì che la non ha mai tenuto in considerazione i Controparte_1
diritti acquisiti, nonostante per anni avesse espletato le stesse mansioni, con il medesimo parametro, per la medesima parte datoriale e che aveva pertanto inoltrato alla Direzione della
formale diffida il giorno 08/02/2018, per il riconoscimento dei propri Controparte_1
diritti, quali la ricostruzione della carriera lavorativa, conseguenziale riconoscimento, ai fini
pagina 2 di 15
giuridici ed economici, l'anzianità del servizio come unico rapporto di lavoro, calcolata dal primo giorno di lavoro a tempo determinato.
Ha precisato di avere chiesto in particolare l'aggiornamento degli scatti di anzianità, con contestuale ricalcolo, corresponsione, delle differenze retributive maturate e maturande, senza ottenere alcun riscontro da parte della Gestione Governativa convenuta.
Ha dedotto la discriminazione subita rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e l'illegittimità del comportamento datoriale in contrasto con l'ordinamento comunitario che prescrive la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia nel settore privato sia in quello pubblico, richiamando a tal proposito la clausola n. 4 della direttiva 1999/70/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Ha richiamato altresì la normativa italiana in materia.
Ha riferito che nel caso di specie, nonostante la natura, le condizioni e le mansioni svolte dal ricorrente nelle due diverse fasi del rapporto di lavoro, sia a termine che indeterminato, siano state sempre le stesse per anni e del tutto equivalenti a quelle dei colleghi assunti in ruolo a tempo indeterminato, con conseguente assoluta identità tra gli stessi sotto ogni profilo afferente la disciplina degli istituti contrattuali, ha usufruito di trattamento retributivo corrispondente all'anzianità maturata a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato e non per tutti gli anni passati.
Ha dedotto l'imprescrittibilità dei crediti conseguenti.
Ha richiamato le previsioni della contrattazione collettiva e in particolare, l'Accordo
Nazionale di rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri-Internavigatori sottoscritto Org_4
nel 2015, art. 19 co 9.
Ha concluso che

1. il rapporto di lavoro intercorso con la Gestione Governativa FCE deve essere
considerato come un unico rapporto contrattuale a tempo indeterminato;

2. gli scatti di anzianità devono essere ricalcolati, a far data dallo scadere del secondo anno di lavoro, attribuendo, conseguentemente, il parametro 160 alla maturazione di 6 anni di anzianità lavorativa, che decorrono dal 07/08/2006,

3. le differenze stipendiali devono essere ricalcolate a far data dal primo contratto a tempo determinato, per un importo pari ad € 15.335,41 (quindicimilatrecentotrentacinque/41
pagina 3 di 15
euro), oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Ha chiesto pertanto “1. accertare l'illegittimità della apposizione del termine nei contratti a tempo determinato, con conseguente nullità degli stessi;

2. considerare il rapporto di lavoro intercorso tra e la come Parte_1 Organizzazione_1

un unico rapporto contrattuale a tempo indeterminato, dichiarando il diritto di
[...]
alla ricostruzione della propria carriera lavorativa a decorrere dal Parte_1
07/08/2006, calcolando scatti di anzianità e aumenti di parametro, ai fini previdenziali, contributivi, pensionistici, e retributivi, attesa l'imprescrittibilità dei crediti ad essi afferenti, sin dall'origine del rapporto di dipendenza lavorativa e conseguentemente 3. condannare la Orga Gestione Governativa ed il in persona Controparte_1
del Ministro p.t., ad effettuare la ricostruzione della carriera di , intesa Parte_1
come unico rapporto contrattuale sin dal 07/08/2006, e il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, nonché gli emolumenti dovuti in virtù degli scatti biennali di anzianità e l'attribuzione del par. 160 dal 6° anno, attesa l'imprescrittibilità dei crediti ad essi afferenti, sin dall'origine del rapporto di dipendenza lavorativa;

4. Orga condannare la Gestione Governativa ed il Controparte_1

in persona del Ministro p.t., al versamento, a , delle differenze Parte_1
retributive, dovute e riconosciute, a titolo di differenza economica tra quanto versato dalla
e quanto realmente al ricorrente spettante in virtù della ricostruzione Controparte_1
della carriera, a decorrere dal 07/08/2006, per un importo pari ad € 15.335,41
(quindicimilatrecentotrentacinque/41 euro), come dai conteggi allegati (doc.3), e al relativo versamento dei contributi dalle stesse discendenti e ogni altro istituto correlato, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo, o della somma maggiore o minore che l'Ill.mo Decidente riterrà congrua, anche alla luce di eventuale CTU, di cui si chiede sin d'ora ammissione;

5. in subordine, condannare la

ed il in persona Organizzazione_1 CP_1 Controparte_1
del Ministro p.t. al risarcimento dei danni che ha subito a seguito della Parte_1
ingiusta ed arbitraria riduzione della proroga del primo contratto a tempo determinato e del mancato tempestivo rinnovo contrattuale, che lo ha lasciato privo di occupazione dal
31.05.2009 al 19.05.2010, in misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
pagina 4 di 15 fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o nella maggior o minor somma che
l'On.le Decidente riterrà congrua”.
Con memoria depositata in data 31 dicembre 2019 si è costituito tempestivamente il
convenuto il quale ha precisato che il ricorrente nel corso della proroga del secondo CP_1
contratto di lavoro fino al 18 gennaio 2014 aveva presentato dimissioni volontarie con conseguente risoluzione anticipata del secondo contratto a termine, con decorrenza dal
06/09/2013 (ultimo giorno lavorativo 05/09/2013) come da ordine di servizio n.136/2013 del
05/09/2013, che in seguito di superamento di concorso pubblico era stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 09/09/2013, nella categoria del personale in prova con il profilo professionale di operatore qualificato elettromeccanico impianti tecnologici parametro 140 del e che infine, in seguito al superamento di un Organizzazione_5
concorso interno per la copertura di un posto di specialista tecnico, visto il Regolamento per gli sviluppi professionali del personale di ruolo in servizio presso la Organizzazione_1
era stato nominato “Specialista Tecnico par. 193 – Unità
[...]
Organizzativa Tecnica “sicurezza - Qualità”.
Ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione ai sensi di legge del termine apposto nei contratti a tempo determinato.
Ha eccepito in ogni caso la prescrizione dei crediti rivendicati.
Ha evidenziato che alla possibilità di considerare i periodi di lavoro svolti dal
07/08/2006 al 31/05/2009 e dal 19/05/2010 al 06/09/2013 quale un unico rapporto di lavoro che si sarebbe stabilizzato con
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi