Trib. Salerno, sentenza 28/06/2024, n. 1450

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 28/06/2024, n. 1450
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1450
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2024
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. L B, ha OGGETTO
Opposizione a pronunciato la seguente decreto ingiuntivo
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3164/2022 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex Registro Generale
art. 127 ter cpc nel termine del giorno 07.06.2024, avente ad N. 3164/22 oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”;

e vertente
[...]
Parte_1 tra
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa CP_1 REPERTORIO
dall'avv. K. Malfetta del Foro di Perugia in virtù di mandato N. _______________
n. 137/2024 R.B. allegato al ricorso, elettivamente domiciliata preso lo studio del
secondo difensore in Perugia, Piazza Piccinino, n. 10;
Discusso nel termine
Opponente del 07.06.2024 con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, rappresentato e difeso dall'avv. D. Palo del Foro di Parte_2
Salerno in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva,
Deposito minuta elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
_________________
Battipaglia, Via Primo Maggio, n. 11;
Opposto
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 3164/22 R.G. c/o pag. 1 CP_1 Pt_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 07.06.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 25.03.2022, n. 188/22 D.I., notificato in data 30.03.2022, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva alla società di pagare in favore di CP_1 Parte_2
la somma di euro 5.585,00 per compenso professionale, con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la società ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 09.05.2022, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 188/22 per intervenuta prescrizione del credito azionato;
2) in via riconvenzionale: a) Accertare
e dichiarare l'intervenuta soddisfazione delle pretese avversarie mediante compensazione delle somme riportate in decreto rispetto alla maggiore somma richiesta di risarcimento danni della opposta eventualmente riconosciuta in giudizio, in misura pari al valore del velivolo pari a circa euro 50.000,00, ovvero nella minore o maggiore somma da liquidarsi in via equitativa quantomeno nei limiti dell'importo del decreto ingiuntivo;
ed evidenziava quanto segue: “Risultano invero non contestati dalle parti i seguenti rilievi di fatto: 1) Il sig. nella sua qualità Parte_2
di istruttore di volo e teoria, in possesso dei relativi brevetti professionali ha svolto in favore dell attività inquadrabile CP_1
nella fattispecie di lavoro autonomo professionale;
tanto emerge dalla qualificazione del rapporto data dallo stesso legale di controparte.
Giudizio n. 3164/22 R.G. c/o pag. 2 CP_1 Pt_2
2) In data 19.1.2012 veniva sottoscritta tra le parti scrittura privata nella quale venivano puntualmente ricostruite le poste dare-avere scaturenti dall'effettuazione di detta attività professionale nell'arco temporale 2006-2011 con un residuo in favore di pari ad € Pt_2
5.585,00.
3) inoltrava in data 8.7.2013 una generica diffida di Pt_2
impugnazione del licenziamento priva di qualsivoglia pregio giuridico.
4) puntualmente con diffida del 15.7.2013 respingeva ogni CP_1
richiesta evidenziando in primis che nessun licenziamento era intercorso stante il carattere autonomo e professionale della prestazione e soprattutto formulava richiesta di risarcimento danni nei confronti di avendo lo stesso in occasione di uno dei voli di tutoraggio, per Pt_2
sua colpa e negligenza, causato un atterraggio di fortuna di un aereo dalla flotta con distruzione dello stesso come meglio si dirà in CP_1
seguito, causando danni di entità ben superiori alla residua somma allo stesso dovuta in virtù della pregressa scrittura.
5) In data 27.2.2018 promoveva dinanzi il Tribunale di Roma Pt_2
ricorso per il pagamento, previo riconoscimento di esistenza di rapporto di collaborazione continuata dal 1.3.1999 sino al 20.5.2013 di emolumenti di lavoro a vario titolo;
procedimento che si concludeva con sentenza di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Salerno ove l riassumeva la causa, rubricata al n. 6832/2018 con la Pt_2
quale, tra l'altro, chiedeva la condanna di parte resistente per arricchimento senza causa, al pagamento della somma di € 5.585,00 quale differenza riconosciuta dall somma mai percepita dal CP_1
ricorrente, il tutto con applicazione degli interessi e rivalutazione monetaria dal 1.02.2012 al soddisfo…..
6) Con sentenza 1846/2020, con riferimento alla richiesta di pagamento di cui al punto precedente il Giudice del Lavoro così argomentava:
“….in tema di esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento….l'art. 2042 cc dispone che l'azione di arricchimento
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non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito…ed ancora…qualora per una ragione qualsiasi, il rimedio tipico esisteva e non sia più adoperabile (ad esempio per prescrizione o decadenza dell'azione) la tutela perduta non potrà essere recuperata mediante lo strumento dell'ingiustificato arricchimento….
Così brevemente ricostruita la vicenda de quo in punto di fatto si impongono le seguenti considerazioni in diritto inerentemente l'ormai intervenuta prescrizione di ogni diritto vantato con decreto ingiuntivo oggi opposto e, comunque non debenza di alcuna somma per compensazione con credito derivante da risarcimento del danno, oggetto di apposita domanda riconvenzionale.
Notorio e pacifico che, ex art. 2956 n. 2) c.c.: si prescrive in tre anni il diritto: dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
In opera professionale può e deve essere inquadrata, senza timore di essere smentiti, la prestazione resa dall in favore dell Pt_2 CP_1
come peraltro effettuato dallo stesso legale di controparte.
Per la giurisprudenza, nella categoria dei professionisti assoggettati alla prescrizione presuntiva rientrano coloro che esercitano «una professione intellettuale di antica o recente tradizione nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione
[…]» (Cass. 3886/1985).
Così ricondotta l'attività lavorativa, la prescrizione dei relativi crediti matura con lo spirare di anni tre.
Quale il dies a quo dal quale parte la quantificazione del tempo necessario al maturare della prescrizione?
L'articolo 2935 del codice civile stabilisce che il termine di prescrizione inizia a decorrere «dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere» ossia da quando il creditore può riscuotere il proprio credito o, in caso di inadempimento, esigerlo tramite il ricorso al giudice. È questo il
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momento da cui decorre la prescrizione;
nel caso di specie a far data con ogni evidenza dal 19.1.2012.
Anche a voler far slittare il dies a quo alla data dl 20.5.2013 giorno ultimo di esecuzione dell'incarico professionale come dichiarato dal legale di controparte, ugualmente sarebbe spirato ogni termine prescrizionale.
Ancora, per estrema tutela di controparte parimenti estinto ogni diritto se facessimo partire la data di prescrizione dall'atto interruttivo (anche se per le motivazioni di estrema genericità non potrebbe essere ricondotto!) del 8.7.2013.
Ogni diritto, oggi vantato con il decreto ingiuntivo opposto, si è irrimediabilmente prescritto alla data del 8.7.2016.
La scrittura privata di riconoscimento di debito, per propria natura può essere definita titolata o pura;
nel caso di specie trattasi di cosiddetta scrittura titolata ove è specificato che il credito oggetto del presente decreto, ivi riconosciuto ha immediata derivazione dal lavoro professionale svolto dall' Pt_2
Una dichiarazione-ricognizione titolata, nella quale viene richiamato appunto il titolo, e cioè la ragione del debito riconosciuto, "non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un precedente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi - in forza dell'art. 1988 c.c., nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa debendi, dalla cui esistenza e validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale;
con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o si è estinto".
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 25 gennaio 2021 n. 1435 si sofferma sull'istituto della prescrizione presuntiva o impropria. I crediti del professionista ricadano nel termine prescrittivo triennale (art. 2956
n. 2 c.c.) e, qualora il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione,
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l'onere della prova grava sul creditore.
Nondimeno, la presunzione iuris tantum non può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, ma solo con il deferimento del giuramento decisorio o servendosi dell'ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non sia stata estinta.
Nel caso di specie nessuna delle due ipotesi si è verificata, essendo vero esattamente il contrario”.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, rigettate le istanze di ammissione della prova per testi formulate dalle parti (cfr. ordinanza del GdL in data 10.11.2023), nel termine fissato del giorno 07.06.2024 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 188/22 D.I., emesso in data
25.03.2022, proposta dalla società è fondata e, pertanto, va CP_1
accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente,
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una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448;
Cass. n.
10229/2002;
Cass. n. 22489/2006;
Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, risulta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito azionato dall'odierno opposto. Infatti, il credito azionato in sede monitoria risulta dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 19.01.2012: quindi, poiché la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art.
2935 cod. civ., la prescrizione è decorsa già in data 19.01.2015, trovando applicazione il disposto dell'art. 2956, n. 2, cod. civ., in base al quale “si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
Peraltro, alle stesse conclusioni si giunge se si considera come termine iniziale del decorso della prescrizione il giorno 20.05.2013, ultimo giorno di esecuzione dell'incarico professionale, oppure il giorno
08.07.2013, data di ricezione da parte di dell'atto CP_1
interruttivo costituito dalla richiesta di pagamento.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta fondata e, quindi, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
III. La domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente è infondata e, pertanto, va rigettata.
Infatti, dagli atti allegati (cfr. fascicolo telematico di parte opposta) risulta che l'opposto è stato assolto dal reato a lui ascritto di cui agli artt.
428 e 449 cod. pen., con sentenza del Tribunale di Roma n. 6423/17, emessa in data 14.07.2017, perché il fatto non costituisce reato,
Giudizio n. 3164/22 R.G. c/o pag. 7 CP_1 Pt_2
escludendo qualsiasi responsabilità dell' nella causazione Pt_2
dell'evento (cfr. la citata sentenza e i verbali dell'udienza penale, con le deposizioni dei testimoni).
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della reciproca soccombenza.
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