Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 89
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Testo completo
N. R.G. 1458/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1458 dell'anno 2021 TRA
NI DO TE VI, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cardinali come da mandato in atti;
attore
CONTRO
Comune di Santeramo in Colle, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza
NI come da mandato in atti;
convenuto
E
Acquedotto UG spa, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Scalioti come da mandato in atti;
terzo chiamato
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
NI DO TE VI con atto di citazione notificato in data 18.1.2021 ha chiesto il risarcimento del danno nei confronti del Comune di Santeramo in Colle, quantificato nella somma di euro 32.918,47 ma richiesto nella minore somma di euro 26.000,00, subito dall'attore a seguito della caduta avvenuta in strada la mattina del 4.12.2018, alle ore 11:45 circa.
Deduceva il NI che, nel completare in Santeramo in Colle l'attraversamento della strada
pagina 1 di 5
denominata via G. Donizetti all'altezza del civico n. 86, inciampava nel tombino posto sul manto stradale e rovinava malamente al suolo;
che nell'occasione la buca non risultava assolutamente visibile né in alcun modo segnalata perché era ricoperta d'acqua;
che a seguito della rovinosa caduta aveva riportato gravi lesioni (frattura scomposta dell'epifisi distale del radio destro) come da referto del pronto soccorso dell'ospedale Miulli ove prontamente si portava;
che successivamente il 10.12.2018 veniva sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione e placca synthes VA-LCP” cui erano residuati postumi di carattere permanente dell'8-9% del totale oltre l'inabilità temporanea il tutto come indicato nella relazione medico-legale di parte.
Aggiungeva l'attore che, come documentato dalle copie fotostatiche allegate in atti, lungo la via
Donizetti, all'altezza del civico 86 dove era caduto, la pavimentazione all'epoca dei fatti presentava un dislivello tra il manto stradale e il chiusino dell'acquedotto pugliese ivi installato. In particolare esisteva un dislivello di circa 5 cm tra il manto stradale il tombino ivi collocato causato dalla non corretta esecuzione dei lavori di sistemazione dello stesso oltre che di cattiva manutenzione del manto stradale.
Detto dissesto, che aveva determinato la sua caduta, rappresentava indubbiamente un'insidia stradale o trabocchetto tale da aver causato la caduta al suolo dall'attore.
Evidenziava che, dopo qualche mese dal descritto evento, l'amministrazione comunale di Santeramo in
Colle, rilevata la pericolosità dell'avvallamento del manto a ridosso del tombino ove si era verificato il sinistro, eseguiva un livellamento della pavimentazione atta a ripristinare la regolarità della superficie stradale, come da fotografie prodotte.
Deduceva ancora che era obbligo ed onere dell'ente convenuto controllare lo stato della pavimentazione stradale ed eliminare le situazioni di pericolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
sezione terza civile
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1458 dell'anno 2021 TRA
NI DO TE VI, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Cardinali come da mandato in atti;
attore
CONTRO
Comune di Santeramo in Colle, in persona del Sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza
NI come da mandato in atti;
convenuto
E
Acquedotto UG spa, in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Scalioti come da mandato in atti;
terzo chiamato
Conclusioni come da verbale odierno.
Ragioni della decisione
NI DO TE VI con atto di citazione notificato in data 18.1.2021 ha chiesto il risarcimento del danno nei confronti del Comune di Santeramo in Colle, quantificato nella somma di euro 32.918,47 ma richiesto nella minore somma di euro 26.000,00, subito dall'attore a seguito della caduta avvenuta in strada la mattina del 4.12.2018, alle ore 11:45 circa.
Deduceva il NI che, nel completare in Santeramo in Colle l'attraversamento della strada
pagina 1 di 5
denominata via G. Donizetti all'altezza del civico n. 86, inciampava nel tombino posto sul manto stradale e rovinava malamente al suolo;
che nell'occasione la buca non risultava assolutamente visibile né in alcun modo segnalata perché era ricoperta d'acqua;
che a seguito della rovinosa caduta aveva riportato gravi lesioni (frattura scomposta dell'epifisi distale del radio destro) come da referto del pronto soccorso dell'ospedale Miulli ove prontamente si portava;
che successivamente il 10.12.2018 veniva sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione e placca synthes VA-LCP” cui erano residuati postumi di carattere permanente dell'8-9% del totale oltre l'inabilità temporanea il tutto come indicato nella relazione medico-legale di parte.
Aggiungeva l'attore che, come documentato dalle copie fotostatiche allegate in atti, lungo la via
Donizetti, all'altezza del civico 86 dove era caduto, la pavimentazione all'epoca dei fatti presentava un dislivello tra il manto stradale e il chiusino dell'acquedotto pugliese ivi installato. In particolare esisteva un dislivello di circa 5 cm tra il manto stradale il tombino ivi collocato causato dalla non corretta esecuzione dei lavori di sistemazione dello stesso oltre che di cattiva manutenzione del manto stradale.
Detto dissesto, che aveva determinato la sua caduta, rappresentava indubbiamente un'insidia stradale o trabocchetto tale da aver causato la caduta al suolo dall'attore.
Evidenziava che, dopo qualche mese dal descritto evento, l'amministrazione comunale di Santeramo in
Colle, rilevata la pericolosità dell'avvallamento del manto a ridosso del tombino ove si era verificato il sinistro, eseguiva un livellamento della pavimentazione atta a ripristinare la regolarità della superficie stradale, come da fotografie prodotte.
Deduceva ancora che era obbligo ed onere dell'ente convenuto controllare lo stato della pavimentazione stradale ed eliminare le situazioni di pericolo
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