Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 25
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Testo completo
N. R.G. 420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MIGLIOLI ANNALISA e dell'avv. PELOSI Parte_1
SIMONA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PALOMBA MARIA;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente, all'udienza del 02/07/2024, ha precisato “le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., precisando che l'assegno di mantenimento di € 350,00 viene richiesto con rivalutazione Istat. Chiede inoltre venga ordinata al resistente l'esibizione in giudizio degli estratti di conto corrente bancario degli ultimi tre anni e di documentazione comprovante l'assegno unico percepito per i due figli avuti dall'attuale moglie”. Il resistente, all'udienza del 02/07/2024, ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 07/02/2024, - premesso Parte_1
che le condizioni di affidamento, di visite e di mantenimento del figlio minore , nato il Persona_1
27/09/2015 dalla sua relazione more uxorio intercorsa con , fossero regolate dal CP_1 decreto di questo Tribunale dell'08/02/2017 – chiedeva una modifica di quest'ultimo decreto, domandando un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, anche nei periodi di vacanza (in particolare, quanto al calendario ordinario, con l'introduzione del pernottamento infrasettimanale del martedì, e con l'estensione dei week end di spettanza paterna dal venerdì al lunedì mattina, anziché limitarli dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 19:00), nonché un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio da porre a carico del padre, da € 230,00 mensili ad € 350,00 al mese rivalutabili su base Istat.
Chiedeva infine, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti di , rispetto alle “obbligazioni sullo stesso gravanti in virtù dell'emanando CP_1 provvedimento, prevedendo, a carico dello stesso IG. , l'obbligo di corrispondere in CP_1 favore della IG.ra , la somma giornaliera di € 50,00, ovvero la diversa maggiore o Parte_1
minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno in cui il padre, nei giorni di propria spettanza, non terrà il minore con sé”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale - deducendo di aver formato un nuovo nucleo familiare con CP_1
l'attuale moglie e di essere divenuto padre di due bambine - chiedeva una riduzione dell'assegno mensile di mantenimento del figlio da € 230,00 ad € 200,00;
acconsentiva ad un ampliamento Per_1 dei propri diritti di visita, anche nei periodi di vacanza, con l'introduzione, nell'ambito del calendario ordinario, del pernottamento infrasettimanale del martedì, e con l'estensione dei week end alternati con decorrenza dalle ore 18:00 del venerdì (anziché dal sabato pomeriggio) sino alla domenica sera dopo cena.
Acconsentiva inoltre a che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla ricorrente, e chiedeva infine, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., di “ammonire entrambi i genitori ad adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni gravanti su entrambi in virtù del calendario indicato nell'emanando provvedimento, prevedendo, a carico di entrambi i genitori e , l'obbligo Parte_1 CP_1 di corrispondere all'altro genitore la somma giornaliera di € 20,00 giornaliera o quella che sarà ritenuta di giustizia a favore del genitore che non potrà tenere con sé il figlio nei giorni come da calendario indicato o non terrà con sé il minore senza adeguata e comprovata motivazione”.
pagina 2 di 11
In data 11/06/2024, la ricorrente depositava la memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., con la quale tra l'altro, “in via pregiudiziale in rito”, eccepiva l'inammissibilità della costituzione in giudizio avversaria per inesistenza della procura alle liti, mentre, nel merito, confermava le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Seguiva in data 25/06/2024 il deposito, da parte della ricorrente, della propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 3 c.p.c.
Interrogate liberamente le parti dal giudice relatore, fallito il tentativo di conciliazione e respinte le istanze istruttorie, la causa - previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in data
02/07/2024 e discussione orale - veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
14/11/2024.
2.
Ciò posto, va preliminarmente disattesa l'eccezione della ricorrente di inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente per inesistenza della procura alle liti.
Come chiarito dal procuratore del resistente all'udienza del 02/07/2024, la data della procura alle liti
(15/06/2021) si giustifica con il fatto che la procura fu rilasciata in occasione della diffida, datata infatti
15/06/2021, prodotta dallo stesso resistente al documento n. 2.
La procura, avente ad oggetto un mandato difensivo molto ampio (“mandato di assistenza stragiudiziale e giudiziale ed in ogni stato e grado del giudizio”) non risulta, da allora, essere stata revocata, desumendosi dunque che, sin dall'anno 2021, il sia stato assistito dall'avv. Palomba CP_1
Maria nelle vicende che hanno riguardato la sua separazione dalla ex compagna e la gestione del figlio minore della coppia.
Il fatto poi che la procura faccia riferimento ad una “società” del Milo, è frutto di un evidente errore materiale e di un refuso di stampa, che, come tale, non può di certo inficiare la validità della procura.
E' in ogni caso dirimente osservare che, alla stessa prima udienza di comparizione del 02/07/2024, il resistente , presente personalmente, interpellato dal giudice in merito alla procura alle CP_1
liti, ha confermato innanzi al giudice relatore la procura alle liti ed il mandato difensivo dallo stesso conferito, in relazione al presente procedimento, all'avv. Palomba Maria.
3.
Venendo al merito, oggetto della controversia è la modifica del decreto n. cronol. 376/2017 emesso da questo Tribunale in data 07/02/2017, riguardante le condizioni di affidamento, di visite e di
pagina 3 di 11
mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1
intercorsa tra la ricorrente ed il resistente . Parte_1 CP_1
Sulla modifica del calendario di visite del padre, richiesta da entrambe le parti, le conclusioni delle parti stesse non sono distanti tra loro, convergendo sulla necessità dell'introduzione del pernottamento infrasettimanale del martedì, e su di un ampliamento del week end facendolo decorrere dal venerdì
(anziché dal sabato pomeriggio).
In particolare, il decreto del 2017 aveva previsto, a partire dal compimento del secondo anno di età del bambino, che il padre lo avrebbe tenuto con sé il martedì dalle ore 18:00 sino alle ore 20.30 dopo la cena, nonché a week end alterni dalle ore 15:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica.
Come si è detto, entrambe le parti sono concordi, nelle loro conclusioni, nell'introdurre il pernottamento infrasettimanale del martedì, e sulla estensione del week end con decorrrenza dal venerdì (anziché dal sabato pomeriggio).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il seguente calendario, garantendo l'instaurazione di un rapporto equilibrato e continuativo del minore anche con il genitore non collocatario, sia conforme al principio di bigenitorialità ed all'interesse del bambino. Esso ricalca sostanzialmente il calendario proposto dal resistente nelle sue conclusioni.
Pertanto il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio il Per_1
martedì dalle ore 18:00 (in considerazione degli orari lavorativi del resistente) sino al mercoledì mattina, quando avrà cura di accompagnarlo a scuola, e, nei periodi di chiusura della scuola, dalle ore
18:00 del martedì ovvero dal diverso orario di fine del centro estivo ricreativo sino alle ore 8:00 del mercoledì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 420/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MIGLIOLI ANNALISA e dell'avv. PELOSI Parte_1
SIMONA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PALOMBA MARIA;
CP_1
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente, all'udienza del 02/07/2024, ha precisato “le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., precisando che l'assegno di mantenimento di € 350,00 viene richiesto con rivalutazione Istat. Chiede inoltre venga ordinata al resistente l'esibizione in giudizio degli estratti di conto corrente bancario degli ultimi tre anni e di documentazione comprovante l'assegno unico percepito per i due figli avuti dall'attuale moglie”. Il resistente, all'udienza del 02/07/2024, ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 07/02/2024, - premesso Parte_1
che le condizioni di affidamento, di visite e di mantenimento del figlio minore , nato il Persona_1
27/09/2015 dalla sua relazione more uxorio intercorsa con , fossero regolate dal CP_1 decreto di questo Tribunale dell'08/02/2017 – chiedeva una modifica di quest'ultimo decreto, domandando un ampliamento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, anche nei periodi di vacanza (in particolare, quanto al calendario ordinario, con l'introduzione del pernottamento infrasettimanale del martedì, e con l'estensione dei week end di spettanza paterna dal venerdì al lunedì mattina, anziché limitarli dal sabato pomeriggio alla domenica sera alle 19:00), nonché un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio da porre a carico del padre, da € 230,00 mensili ad € 350,00 al mese rivalutabili su base Istat.
Chiedeva infine, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., l'emissione di un provvedimento di ammonimento nei confronti di , rispetto alle “obbligazioni sullo stesso gravanti in virtù dell'emanando CP_1 provvedimento, prevedendo, a carico dello stesso IG. , l'obbligo di corrispondere in CP_1 favore della IG.ra , la somma giornaliera di € 50,00, ovvero la diversa maggiore o Parte_1
minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni giorno in cui il padre, nei giorni di propria spettanza, non terrà il minore con sé”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31/05/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale - deducendo di aver formato un nuovo nucleo familiare con CP_1
l'attuale moglie e di essere divenuto padre di due bambine - chiedeva una riduzione dell'assegno mensile di mantenimento del figlio da € 230,00 ad € 200,00;
acconsentiva ad un ampliamento Per_1 dei propri diritti di visita, anche nei periodi di vacanza, con l'introduzione, nell'ambito del calendario ordinario, del pernottamento infrasettimanale del martedì, e con l'estensione dei week end alternati con decorrenza dalle ore 18:00 del venerdì (anziché dal sabato pomeriggio) sino alla domenica sera dopo cena.
Acconsentiva inoltre a che l'assegno unico fosse percepito per intero dalla ricorrente, e chiedeva infine, ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., di “ammonire entrambi i genitori ad adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni gravanti su entrambi in virtù del calendario indicato nell'emanando provvedimento, prevedendo, a carico di entrambi i genitori e , l'obbligo Parte_1 CP_1 di corrispondere all'altro genitore la somma giornaliera di € 20,00 giornaliera o quella che sarà ritenuta di giustizia a favore del genitore che non potrà tenere con sé il figlio nei giorni come da calendario indicato o non terrà con sé il minore senza adeguata e comprovata motivazione”.
pagina 2 di 11
In data 11/06/2024, la ricorrente depositava la memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c., con la quale tra l'altro, “in via pregiudiziale in rito”, eccepiva l'inammissibilità della costituzione in giudizio avversaria per inesistenza della procura alle liti, mentre, nel merito, confermava le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Seguiva in data 25/06/2024 il deposito, da parte della ricorrente, della propria memoria ex art. 473 bis.17 comma 3 c.p.c.
Interrogate liberamente le parti dal giudice relatore, fallito il tentativo di conciliazione e respinte le istanze istruttorie, la causa - previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti in data
02/07/2024 e discussione orale - veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
14/11/2024.
2.
Ciò posto, va preliminarmente disattesa l'eccezione della ricorrente di inammissibilità della costituzione in giudizio del resistente per inesistenza della procura alle liti.
Come chiarito dal procuratore del resistente all'udienza del 02/07/2024, la data della procura alle liti
(15/06/2021) si giustifica con il fatto che la procura fu rilasciata in occasione della diffida, datata infatti
15/06/2021, prodotta dallo stesso resistente al documento n. 2.
La procura, avente ad oggetto un mandato difensivo molto ampio (“mandato di assistenza stragiudiziale e giudiziale ed in ogni stato e grado del giudizio”) non risulta, da allora, essere stata revocata, desumendosi dunque che, sin dall'anno 2021, il sia stato assistito dall'avv. Palomba CP_1
Maria nelle vicende che hanno riguardato la sua separazione dalla ex compagna e la gestione del figlio minore della coppia.
Il fatto poi che la procura faccia riferimento ad una “società” del Milo, è frutto di un evidente errore materiale e di un refuso di stampa, che, come tale, non può di certo inficiare la validità della procura.
E' in ogni caso dirimente osservare che, alla stessa prima udienza di comparizione del 02/07/2024, il resistente , presente personalmente, interpellato dal giudice in merito alla procura alle CP_1
liti, ha confermato innanzi al giudice relatore la procura alle liti ed il mandato difensivo dallo stesso conferito, in relazione al presente procedimento, all'avv. Palomba Maria.
3.
Venendo al merito, oggetto della controversia è la modifica del decreto n. cronol. 376/2017 emesso da questo Tribunale in data 07/02/2017, riguardante le condizioni di affidamento, di visite e di
pagina 3 di 11
mantenimento del figlio minore , nato il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1
intercorsa tra la ricorrente ed il resistente . Parte_1 CP_1
Sulla modifica del calendario di visite del padre, richiesta da entrambe le parti, le conclusioni delle parti stesse non sono distanti tra loro, convergendo sulla necessità dell'introduzione del pernottamento infrasettimanale del martedì, e su di un ampliamento del week end facendolo decorrere dal venerdì
(anziché dal sabato pomeriggio).
In particolare, il decreto del 2017 aveva previsto, a partire dal compimento del secondo anno di età del bambino, che il padre lo avrebbe tenuto con sé il martedì dalle ore 18:00 sino alle ore 20.30 dopo la cena, nonché a week end alterni dalle ore 15:00 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica.
Come si è detto, entrambe le parti sono concordi, nelle loro conclusioni, nell'introdurre il pernottamento infrasettimanale del martedì, e sulla estensione del week end con decorrrenza dal venerdì (anziché dal sabato pomeriggio).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il seguente calendario, garantendo l'instaurazione di un rapporto equilibrato e continuativo del minore anche con il genitore non collocatario, sia conforme al principio di bigenitorialità ed all'interesse del bambino. Esso ricalca sostanzialmente il calendario proposto dal resistente nelle sue conclusioni.
Pertanto il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio il Per_1
martedì dalle ore 18:00 (in considerazione degli orari lavorativi del resistente) sino al mercoledì mattina, quando avrà cura di accompagnarlo a scuola, e, nei periodi di chiusura della scuola, dalle ore
18:00 del martedì ovvero dal diverso orario di fine del centro estivo ricreativo sino alle ore 8:00 del mercoledì
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