Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2024, n. 1634

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2024, n. 1634
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 1634
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 403/2024
Oggi, 3 luglio 2024, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to FRANCESCO RINALDI per l'impresa MECCANICA MERIDIONALE S.R.L., il quale si riporta alle approntate difese e fa rilevare che la parte resistente si sia costituita tardivamente, in tal guisa incorrendo nelle decadenze di legge;
avv.to LUCIO PANZA per AT NT, il quale si riporta alle approntate difese.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 429 cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo

1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 403/2024 R.G., avente ad oggetto “contratto di locazione”, pendente
TRA
MECCANICA MERIDIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Francesco Rinaldi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via Carmine Consalvo, n. 32;

- RICORRENTE -

E
NT AT, quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso, come da procura allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Lucio Panza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla Via C. Biagi, n.7;

- RESISTENTE -
All'udienza celebrata in data 3.7.24, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificato, l'impresa Meccanica Meridionale S.r.l., preliminarmente esposto:
- che essa impresa istante è proprietaria dell'immobile sito in Nocera Superiore alla via
Nazionale, identificato al N.C.E.U. del prefato Comune al foglio 8, particella 380, sub. 14;

2
- che il summenzionato immobile era stato – in virtù di contratto stipulato in data 19.9.18 e registrato in data 21.9.18 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Pagani – da essa società intimante concesso in locazione, ad uso commerciale, al sig. RI
AT, “nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale”;

- che, segnatamente, i contraenti avevano previsto una durata di 6 anni, convenendo che il testé citato contratto sarebbe scaduto in data 30.09.24;

- che, con p.e.c. inoltrata in data 25.9.23, essa impresa esponente aveva comunicato al prefato conduttore l'intenzione di avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, indicando nel corpo di tale missiva quale motivazione alla base del diniego “la necessità di adibire l'immobile all'esercizio” della propria attività commerciale, avente ad oggetto “il commercio all'ingrosso, il noleggio e l'effettuazione di manutenzione ordinaria e straordinaria di carrelli elevatori”;

- che il conduttore non aveva provveduto a riscontrare la prefata p.e.c. né, comunque, a manifestare l'intenzione di rilasciare l'immobile alla prima scadenza;

ha convenuto in giudizio il sig. RI AT, quale titolare dell'omonima ditta individuale, per sentir convalidare l'intimata licenza per finita locazione al 30.9.24, data convenzionalmente prevista come scadenza dello stipulato negozio.
Ad onta della rituale notificazione del libello introduttivo, il sig. RI non si è costituito nella fase sommaria.
All'udienza celebrata in data 1.2.24, il procuratore dell'impresa istante ha chiesto di convalidarsi
l'intimata licenza.
A scioglimento della riservata assunta alla predetta udienza, rilevato che il legislatore, nel riconoscere al locatore il diritto di non rinnovare il contratto alla prima scadenza per taluni specifici
e tassativi motivi (artt. 29 e 59 L. n. 392/78), gli consente di proporre soltanto un'azione di rilascio dell'immobile locato che si svolge secondo le forme della cognizione piena ed esauriente, strutturata secondo le forme del rito speciale del lavoro (art. 30 L. n. 392/78), non è stato convalidato l'intimato sfratto né è stata concessa l'ordinanza di rilascio di cui all'art. 665 c.p.c. in subordine invocata;
inoltre, è stato disposto – conformemente al dettato degli artt. 667 e 426 c.p.c. – il mutamento del rito, con assegnazione alle parti
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