Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 03/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 14
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 747/2021 R.G. promossa da:
( ) nata a [...] il [...], con il Parte_1 CodiceFiscale_1
patrocinio dell'avv. TRABACE CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cinisello Balsamo (MI), Via G. Frova n. 34
RICORRENTE

contro

:
( ) nato a [...] il [...] già con il Parte_2 CodiceFiscale_2
patrocinio dell'avv.ZUCCALA STEFANO (il quale ha dimesso il mandato con missiva 20 ottobre
2021 depositata il 21.1.2022);

RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Monza
- INTERVENUTO-
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Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 2 gennaio 2025

CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: come da atto depositato in via telematica il 6 giugno 2024
In via principale e nel merito:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi ordinandone l'annotazione sui registri dello stato civile dal competente Ufficio dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano.
2) Affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre Sig.ra con Per_1 Per_2 Parte_1
collocazione presso l'immobile sito in Cinisello Balsamo (MI), Via Giolitti n. 23.
3) Disporre che il padre ogni mese versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
'importo di Euro 500,00 (Euro 250,00 a figlio) – importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT Per_2
- oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e di istruzione, e altre spese di carattere straordinario) - ripartite tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che non richiedono il preventivo accordo – in ossequio alle linee guida adottate dal Tribunale di Monza
4) Determinare le migliori modalità di frequentazione padre/figli alla luce delle circostanze dedotte nel presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze inerenti al presente giudizio.
In via istruttoria: con riserva di ogni ulteriore e più ampia istanza istruttoria ai sensi dell'art. 183,VI comma c.p.c.
Il PM ha concluso come da provvedimento del 30 aprile 2021 nulla opponendo.
Conclusioni per parte resistente devono intendersi, in assenza di ulteriori difese, come da atto di costituzione del 28 giugno 2021.
In via principale:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ordinando Parte_2 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

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2) Disporre l'affidamento condiviso, come per Legge, dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
3) Stabilire un assegno di mantenimento a carico del Sig. per i figli, per un importo totale di Pt_2
Euro 300,00 mensili (Euro 150,00 per figlio). Tale somma dovrà essere versata alla Sig.ra Pt_1
tramite assegno o bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per Legge.
4) Disporre che il Sig. si prenda carico dell'obbligo di contribuzione del 50% delle spese Pt_2
straordinarie, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche e trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente (ad es: visite specialistiche, cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche cure termali e fisioterapiche) che dovranno essere preventivamente approvate dallo stesso, preferendo, ove possibile, il Servizio Sanitario Pubblico;
le spese scolastiche (ad es: libri di testo, tasse scolastiche ed universitarie, gite scolastiche, spese per mezzi di trasporto) ed extrascolastiche ludico-ricreative (ad es: dopo-scuola, centro ricreativo estivo, corsi di lingue, corsi sportivi, vacanze-studio), come meglio dettagliate dai Protocolli vigenti del
Tribunale di Monza;
tali importi dovranno essere corrisposti a mezzo bonifico bancario, previa esibizione dei giustificativi di spesa.
5) Fermo quanto precede in punto di mantenimento, disporre che ciascun genitore si impegni a provvedere senza ritardo ai bisogni quotidiani dei bambini quando l'avrà con sé a proprie spese (a titolo di esempio la sostituzione di vestiario, l'acquisto di medicinali, alimenti, giocattoli e qualsivoglia attività consona che possa avere finalità educative e/o di intrattenimento, nel rispetto della sensibilità e della progressiva maturazione di . Per_1 Per_2
6) Disporre le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita del padre, salvo l'intervento di diversa regolamentazione tra le parti:
a. collegamento in audio-video per la durata di almeno 15 minuti due volte alla settimana;

b. due incontri infrasettimanali, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, o comunque dopo cena;

c. due weekend al mese alternati, dal sabato mattina (orario variabile) alla domenica sera (orario
variabile);

d. durante le vacanze estive, i minori trascorreranno le prime due settimane del mese di agosto con un genitore e le ultime due del mese di agosto con l'altro, con l'impegno dei genitori a decidere pagina 3 di 13
congiuntamente entro il 30 maggio di ogni anno il periodo di propria spettanza, rispettando, in punto di priorità della scelta del periodo, il criterio dell'alternanza, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, nell'interesse primario dei figli;

e. nelle festività natalizie i minori rimarranno dal primo giorno di sospensione della frequenza scolastica sino al giorno 30 dicembre con uno dei genitori e dal 31 dicembre sino al giorno precedente quello di ripresa delle lezioni con l'altro, invertendosi ogni anno rispetto al precedente, sempre nel rispetto della cogenitorialità, e con mutuo accordo sulle modalità di organizzazione e le questioni logistiche, salvo diverso e migliore accordo tra le parti, nell'interesse primario dei figli;

f. nelle vacanze Pasquali, i minori trascorreranno le festività con un genitore o con l'altro, ad anni alternati;

g. nel periodo invernale ciascun genitore, ove lo ritenga, potrà tenere con sé i figli per una settimana intera qualora ritenesse di portarli in località di villeggiatura;

h. le turnazioni come sopra indicate, dovranno tenere conto delle variazioni degli orari di lavoro
dei genitori che, in futuro, potrebbero intervenire, e che allo stato non sono prevedibili. L'altro genitore dovrà agevolare detto cambiamento.
i. Fermo quanto precede, ogni cambiamento/compensazione dovrà avvenire nel rispetto del diritto di visita e di cogenitorialità come
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