Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2024, n. 1208
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Testo completo
R.G. 1104/2018
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 9/7/2024, alle ore 9:54, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per EN SS ([...]), l'avv. AC NUNZIATA;
per CO LA TO, l'avv. ROMANO PAOLA.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da atti introduttivi ed eccepisce il vizio di procura come in atti.
L'avv. di parte convenuta precisa come da atti introduttivi e replica che è pacifico che la ACON SRLS fosse amministratore del condominio, fatto mai contestato dalla controparte. Produce, su autorizzazione del giudice, la visura della ACON S.R.L.S. in formato cartaceo, nonché il codice fiscale che emerge dal sito Agenzia delle Entrate.
L'avv. di parte attrice discute come in atti.
L'avv. di parte convenuta replica che EN SS ha ricevuto la convocazione alle riunioni assembleari, sicché è decaduto dalla domanda.
L'avv. di parte attrice replica come da nota, le notifiche non sono valide, non sono state depositate le ricevute di ritorno, che fanno piena prova, trattandosi di poste private.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile pagina 1 di 8
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1104/2018 pendente tra:
SS EN (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. AC
NUNZIATA
ATTORE contro
CO LA TO (c.f. 92037160881), con il patrocinio dell'avv. ROMANO PAOLA
CONVENUTO
Conclusioni
Per l'attore:
Per il convenuto:
“In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari, poiché infondata in fatto e diritto;
Nel merito, rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata;
Condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite, oltre Iva e Cpa ove dovute;
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Condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 cpc atteso l'evidente abuso dello strumento processuale a fronte di un'azione giudice palesemente infondata e temeraria”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 1/3/2018 EN SS impugnava le delibere assembleari del 13/3/2015, 22/1/2016, 10/3/2016, 18/5/2016, 17/1/2017, 16/2/2017, 4/4/2017 e 7/2/2018, adottate dal CO “LA ND convenuto, deducendone l'invalidità sulla base della sua mancata convocazione, dell'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e dei riparti di spese straordinarie in violazione dell'art. 1123, co. 1, c.c., in quanto ripartite per testa e non per millesimi, dell'approvazione delle tabelle millesimali nonostante il mancato ufficiale conferimento dell'incarico alla redazione delle stesse al geom. Licitra, oltre all'erroneità della sua perizia, fondata solo sulle indicazioni catastali non conformi allo stato di fatto, nonché per violazione dell'art. 1118, co. 2, c.c. quanto all'ordine del giorno relativa alla condomina AS IE, ed talora per erronea verbalizzazione.
Concludeva, dunque, in via cautelare, per la sospensione delle delibere e, nel merito, per la declaratoria di invalidità delle stesse, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva il CO LA TO eccependo la decadenza dall'impugnazione delle delibere, tutte comunicate a mezzo di società munita di autorizzazione ministeriale e di licenza (AUG/001682/2006;
LIC. 1397/2011), al servizio di posta privata, nonché
l'infondatezza, nel merito, dei relativi motivi.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza l'attore chiedeva essere ammesso alla chiamata del terzo NZ LV, domanda ritenuta inammissibile dal giudice istruttore, il quale assegnava termine per il completamento del procedimento di mediazione, ancora in corso. Successivamente, concessi i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e ritenuta l'opportunità a fini del decidere dell'esame della questione circa la tempestività dell'impugnazione delle delibere, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, senza attività istruttoria, poi fissata all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dal successivo assegnatario del fascicolo, il quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava a verbale la presente sentenza.
Nel merito
In via pregiudiziale di rito, deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccepita carenza di procura alle liti, sollevata con le note conclusive autorizzate in vista della discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
È pacifico, in quanto allegato e non specificamente contestato entro il termine di preclusione assertiva
(art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), che il condominio fosse amministrato, al momento della proposizione della pagina 3 di 8
domanda, dalla società ACON SRLS.
Dalla visura acquisita in atti all'udienza di discussione orale si evince, inoltre, il potere di rappresentanza di tale società da parte di AC CA, sottoscrittore della procura rilasciata in favore dell'attuale difensore. È irrilevante la mancanza del timbro societario, così come la volontà di conferire il potere di rappresentanza, da parte della ACON SRLS, non in proprio, come sostiene l'attore, bensì in qualità di amministratore del condominio convenuto, si evince, da un lato, dall'apposizione della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (come da art. 83, co. 3, c.p.c.) e, dall'altro, dal contenuto di tale procura speciale, appositamente rilasciata proprio per