Trib. L'Aquila, sentenza 28/11/2024, n. 86
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Testo completo
R.G. V.G. N. 909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa E BI Presidente Relatore dott. ssa J D R Giudice dott.ssa M M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g. v.g n. 909/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] Frazione Paganica
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati in L'Aquila (AQ) presso lo studio del difensore Avv.
N O
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.06.2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ) Parte_2
in data 23.07.2006 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, , il Per_1
18.07.2011 (dunque minorenne), e , il 03.04.2016 (dunque minorenne), Persona_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.10.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M
.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data 23.07.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune, dalla cui unione matrimoniale sono nati due figli, , il Per_1
18.07.2011 (dunque minorenne), e , il 03.04.2016 (dunque minorenne), alle Persona_2 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila
(AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i figli minori e restino affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la casa coniugale e con collocamento sostanzialmente paritetico. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei predetti, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai bambini. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. stabilisce che la casa coniugale, intestata al sig. ma rientrante nella Parte_2
comunione legale dei beni ed ubicata in Paganica, alla via Onna n. 12/B resterà assegnata al predetto che nella stessa continuerà a vivere;
3. dispone che, relativamente al collocamento dei minori e nel primario interesse degli stessi, gli odierni ricorrenti concordano nel voler aderire ad un collocamento paritario alternato, di talché i figli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa E BI Presidente Relatore dott. ssa J D R Giudice dott.ssa M M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al r.g. v.g n. 909/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] Frazione Paganica
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...] entrambi elettivamente domiciliati in L'Aquila (AQ) presso lo studio del difensore Avv.
N O
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.06.2024, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ) Parte_2
in data 23.07.2006 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, , il Per_1
18.07.2011 (dunque minorenne), e , il 03.04.2016 (dunque minorenne), Persona_2
chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.10.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M
.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data 23.07.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune, dalla cui unione matrimoniale sono nati due figli, , il Per_1
18.07.2011 (dunque minorenne), e , il 03.04.2016 (dunque minorenne), alle Persona_2 condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila
(AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. dispone che i figli minori e restino affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la casa coniugale e con collocamento sostanzialmente paritetico. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei predetti, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai bambini. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. stabilisce che la casa coniugale, intestata al sig. ma rientrante nella Parte_2
comunione legale dei beni ed ubicata in Paganica, alla via Onna n. 12/B resterà assegnata al predetto che nella stessa continuerà a vivere;
3. dispone che, relativamente al collocamento dei minori e nel primario interesse degli stessi, gli odierni ricorrenti concordano nel voler aderire ad un collocamento paritario alternato, di talché i figli
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