Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2024, n. 2222

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2024, n. 2222
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 2222
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa A S, ha pronunciato, ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9428/2017
TRA
rappr. e dif. dall'avv. M M presso il cui studio elett. dom. in Caserta, Parte_1 alla via Dorso n. 16 giusta mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del titolare legale rappresentante, sig. Controparte_1
, rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. M F, presso il cui studio CP_1 elett. dom. in Caserta alla via Arena snc Centro Direzionale Corpo 4
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2017 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe esponeva:
a) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 27.04.2016 in forza di contratto di apprendistato a tempo determinato ed orario di lavoro part-time, con inquadramento e mansioni di apprendista commessa, VI livello del CCNL Commercio – Terziario;

b) di avere prestato la propria attività lavorativa osservando l'orario di lavoro analiticamente indicato in ricorso, percependo a titolo di retribuzione le somme ivi specificate;

c) di avere percepito una paga inferiore alla qualità e quantità del lavoro prestato ed inferiore a quanto previsto dal CCNL di categoria;

e) di non aver percepito alcunché a titolo di ferie non godute, lavoro supplementare/straordinario,
13^ e 14^ mensilità, festività, permessi e TFR.
f) di essere stata licenziata con comunicazione del 21.06.2017 per giusta causa.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva a questo giudice preliminarmente di accertare
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso, quindi chiedeva di
condannare la parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 30283,94, a titolo di differenze retributive per le causali indicate in ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, nonché dichiarare la illegittimità del licenziamento irrogato, con ogni conseguenza di legge, vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva parte convenuta che resisteva al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato.
Espletata l'attività istruttoria, disposta ed espletata CTU contabile, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Nel merito, la domanda è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex plurimis Cass.
7171/2003;
Cass. 14664/2001;
Cass.4036/2000;
Cass. 14248/1999;
Cass. 326/1996
) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002;
Cass. 535/2003),
fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La coerente applicazione dei summenzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata consentono di affermare quanto segue.
Oggetto di contestazione tra le parti sono le circostanze relative alle modalità di svolgimento del rapporto, con particolare riferimento alla articolazione temporale della prestazione lavorativa e, CP_ quindi, all'esistenza del credito della lavoratrice istante nei confronti della convenuta per i titoli derivanti dal rapporto e reclamati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Va in limine osservato che parte ricorrente non ha impugnato in questa sede il contratto di apprendistato, non ha dedotto alcun vizio del contratto in questione che ha regolamentato il rapporto tra le parti per il periodo dal 27.04.2016 al 21.06.2017 (cfr. doc. in atti). Non vi sono allegazioni in ricorso volte a sollevare motivi di doglianza in ordine alla validità e regolarità del predetto contratto. Analogamente, rappresentano circostanze pacifiche tra le parti - in quanto non contestate
- l'inquadramento della ricorrente come apprendista commessa, livello VI del Org_1
.
[...]
A ben vedere, parte attrice agisce per il pagamento di differenze retributive, per le causali indicate in ricorso, sul presupposto dello svolgimento di giorni ed orari di lavoro superiori a quelli contrattualmente pattuiti
Tanto premesso, occorre verificare le deposizioni testimoniali.
Il teste , escussa all'udienza del 19.02.2020, ha dichiarato: “…Sono la Testimone_1 zia della ricorrente per essere la figlia di mia sorella. So che mia nipote ha lavorato nella tabaccheria sita in Alvignano al Corso Umberto tra il 2016 e il 2017, ma non so essere più precisa sulle date. So che mia nipote la mattina lavorava molto presto, infatti io stessa quando mi recavo a lavoro mi fermavo nell'esercizio per prendere caffè e dolci intorno alle sei e mezza e lei era già a lavoro. Io lavoro a Marcianise presso il Pronto Soccorso. So che mia nipote terminava il turno alle
14.00. Mia nipote lavorava su turni o di mattina, secondo l'orario che ho detto, o di pomeriggio dalle 14.00 e sino ad ora tarda, qualche volta anche le 23.00, ma prevalentemente 22.00. Io personalmente mi recavo nella tabaccheria solo di mattina e solo nei giorni in cui andavo al lavoro. Io dalla mia casa non vedo la tabaccheria. Posso dire che sia io che i miei nipoti ed anche il mio fidanzato vanno frequentemente a fornirsi di leccornie, perciò so che la ricorrente era sempre presente. Mia nipote per il periodo di lavoro non ha mai avuto interruzioni. So che nella tabaccheria vi era anche un'altra dipendente e, nelle occasioni in cui mi recavo nella tabaccheria, la vedevo insieme a mia nipote”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha affermato: “…Conosco la ricorrente Testimone_2 sin da quando lavorava presso la farmacia di Piana di Monte Verna. So che successivamente ha lavorato ad Alvignano nel bar-tabacchi vicino all'ufficio postale. Non ricordo gli anni in cui la ricorrente ha lavorato nel bar. Non so gli orari svolti dalla ricorrente, posso dire che quando io andavo a giocare al lotto, due o tre volte a settimana, io la vedevo. Ciò è capitato sia di mattina che di pomeriggio. Preciso che in queste occasioni, alcune volte, era lei stessa che prendeva le giocate, altre volte altra persona che non conosco”.
Il teste , escusso all'udienza del 25 febbraio 2021, ha dichiarato: “…Lavoro Testimone_3 alle dipendenze
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