Trib. Roma, sentenza 07/06/2024, n. 9805
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE - IMPRESE in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. dott. Claudia Pedrelli Presidente dott. Tommaso Martucci Giudice dott. Maria Pia De Lorenzo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60450 del RGAC dell'anno 2017 , avente ad oggetto Concorrenza sleale decisa ai sensi degli art. 189, 281 quinquies c.p.c. sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza di precisazione e successivo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
TRA
IL CIOCCOLATO DI ROMA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesa e domiciliata come in atti con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe
Gallo;
ATTORE
E
IT dei Cistercensi Riformati (PP) delle Tre Fontane, rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Carmine Grisolia e dall'Avv. Giacomo Ciammaglichella
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE: La scrivente difesa si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito e concluso nei precedenti scritti difensivi e precisa le conclusioni come in atti.
PER IL CONVENUTO: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
• in via principale, rigettare totalmente le domande degli attori in quanto del tutto infondate in fatto e diritto e per difetto di prova, in base a quanto esposto in narrativa, con conseguente revoca integrale della Ordinanza cautelare resa inter partes il 19 luglio
2017 nel procedimento dinanzi a questo Tribunale recante il numero di Ruolo Generale
32468/2017;
disporre la pubblicazione integrale oppure, in subordine, dell'intestazione e dispositivo, della sentenza d'accoglimento delle domande della convenuta sul sito Internet della società attrice http://www.cioccolatotrappisti.it/;
• con vittoria di spese e compensi di lite”.
FATTO E DIRITTO
1.1 In data 11 maggio 2017, la società Il Cioccolato di Roma S.r.l. e AO GH agivano in via cautelare contro la IT dei Cistercensi Riformati (PP) delle Tre Fontane depositando ricorso ex art. 131 del d.lgs. 30/2005 ed ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma (Sez. IX –
R.G. n. 32468/2017) per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Verificata la sussistenza degli estremi di cui agli artt. 126, 129, 131, 131 c.p.i. e/o 700 c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con termine alle ricorrenti per la notifica del presente ricorso e decreto in calce: I. disporre l'inibitoria della commercializzazione e pubblicizzazione del cioccolato recante la denominazione “cioccolato dei ON PP” ed il marchio “T PP”, comunque rappresentati e documentati sub doc. 10-14, anche da parte di eventuali intermediari, ordinando altresì il ritiro dal mercato di tale prodotto e di ogni altro prodotto oggetto delle condotte illecite;
II. inibire alla IT di Tre Fontane l'uso in qualsiasi forma dei marchi illegittimamente registrati, di cui in narrativa;
III. ordinare l'interruzione e la cessazione delle violazioni in corso e, in particolare: a) disporre l'immediato sequestro dei prodotti oggetto delle condotte illecite, a spese dei resistenti, e/o inibirne comunque l'ulteriore fabbricazione e commercializzazione;
b) ordinare l'eliminazione delle informazioni equivoche sui prodotti e sul marchio nelle pagine web specificatamente indicate in narrativa e nelle altre eventualmente esistenti, a spese e ad opera dei resistenti;
c) ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda ordinanza, a cura e spese dei resistenti sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il Sole 24 Ore” sia nella versione cartacea sia nella versione on line, per due volte e a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti e i marchi de quibus in grassetto, nonché sulla home page dei siti internet dell'Abbazia Tre
Fontane, con modalità di collocazione e grafiche che diano il giusto e proporzionato risalto;
d) ordinare l'astensione da qualunque comportamento che possa comunque pregiudicare illecitamente, in via diretta ed indiretta, l'attività delle ricorrenti;
IV. fissare una penale nella misura che sarà ritenuta equa per ogni violazione del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
V. adottare ogni altro provvedimento cautelare idoneo a tutelare i diritti dei ricorrenti, anche in via residuale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;
con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari e con riserva di chiedere nella sede competente la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e subendi quale conseguenza delle reiterate condotte illecite tenute dalle IT destinatarie del presente atto”. 1.2 Con ordinanza del 18 luglio 2017, comunicata il giorno successivo, il Tribunale di Roma disponeva: “dichiara la carenza di legittimazione attiva di AO GH;
inibisce alla IT dei Cistercensi Riformati PP delle Tre fontane, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'utilizzo dei marchi recanti la denominazione “PP Abbazia Tre Fontane” ed il Marchio “T PP” limitatamente alla produzione di cioccolato, nonché la produzione e commercializzazione del cioccolato con detti marchi, ritirando i prodotti già in commercio;
dispone la pubblicazione, entro il medesimo termine, dell'emananda ordinanza, a cura e spese della suddetta IT, sull'home page dei suoi siti internet per la durata di un mese;
fissa una penale per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di euro 250,00;
rigetta le altre richieste cautelari avanzate dalle parti ricorrenti nonché ogni provvedimento cautelare nei confronti della IT dei Cistercensi Riformati PP. PP-Ente Religioso con sede in Frattocchie;
rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria avanzata dalla
IT dei Cistercensi Riformati PP delle Tre Fontane e dichiara inammissibili le domande riconvenzionali avanzate da detta IT;
compensate tra le parti le spese di lite”.
1.3 Con atto di citazione notificato in data 8 settembre 2017, il Cioccolato di Roma e AO GH introducevano il presente giudizio di merito, convenendo in giudizio la IT, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare a) dare atto che l'ordinanza cautelare emanata dal Tribunale di Roma in data 18 luglio 2017 non è stata adempiuta e per l'effetto condannare la IT dei Cistercensi Riformati
PP. PP delle Tre Fontane a pagare in favore della Società “Il Cioccolato di Roma” a r.l. la penale giornaliera per il ritardo ivi statuita fino al momento di un'adeguata pubblicazione del provvedimento cautelare, sulla base delle indicazioni fornite nella narrativa dell'atto;
con riserva di formulare ulteriori istanze cautelari in corso di giudizio. In via principale b) accertare la nullità dei marchi registrati dalla IT dei Cistercensi Riformati PP. PP delle Tre Fontane e descritti in narrativa e condannare la convenuta agli eventuali conseguenti adempimenti per la cancellazione delle registrazioni;
c) inibire alla IT dei Cistercensi Riformati PP. PP delle Tre Fontane l'uso in qualsiasi forma dei marchi illegittimamente registrati di cui in narrativa;
d) accertare le condotte di concorrenza sleale e per l'effetto disporre l'inibitoria della commercializzazione e pubblicizzazione del cioccolato recante la denominazione “Cioccolato dei
ON PP” ed il marchio “T PP” comunque rappresentati così come documentati nel presente atto, anche da parte di eventuali intermediari, ordinando altresì il ritiro dal mercato di tale prodotto e di ogni altro prodotto oggetto delle condotte illecite;
e) ordinare l'eliminazione delle informazioni equivoche sui prodotti e sul marchio nelle pagine web specificamente indicate in narrativa e nelle altre eventualmente esistenti, a spese ed opera della convenuta;
f) condannare la IT dei Cistercensi Riformati PP. PP delle Tre Fontane al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dalle condotte illecite della convenuta, nella misura di € 250.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che emergerà dall'istruttoria, eventualmente anche in via equitativa;
g) Condannare alla pubblicazione per intero e per estratto dei provvedimenti di condanna, con le adeguate modalità di pubblicazione già descritte nel par. 4.2, sulla home page del sito internet www.abbaziatrefontane.it nonché la pubblicazione con caratteri evidenziati per intero
e per estratto su uno o più giornali tra “Il Messaggero”, “Il Corriere della Sera”, “Il Tempo”, “Il
Giornale”, “RomaToday”. h) con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio e della fase cautelare”.
1.4 A sostegno della propria domanda, parte attrice assumeva, in sintesi, che:
- la famiglia GH vantava un rapporto di lunghissima data con la IT e con l'Abbazia di
Frattocchie di Marino, difatti, sin dai primi anni del 1900, il signor AN GH, nonno della signora AO GH, collaborava per la commercializzazione dei prodotti con i PP e si trasferiva con la sua famiglia nell'Abbazia delle Tre Fontane;
- nel 1925 veniva incaricato, altresì, della vendita di prodotti alimentari, di oggetti sacri e di souvenir, e iniziava a lavorare nella fabbrica di produzione del cioccolato dei monaci trappisti sita nell'Abbazia di Frattocchie di Marino, acquisendo il know how relativo alle speciali modalità di produzione e preparazione del cd. “Cioccolato dei Trappi-sti”, prodotto contrassegnato da apposito marchio trascritto nel 1895 e raffigurante l'immagine del Colosseo sovrastato da una croce, dalla quale si irradiano dei raggi e sottoscritto dalle parole marchio di fabbrica come emergente dal doc.
29 di Parte Attrice – Attestato di Trascrizione del marchio - nel quale vengono elencate – secondo gli usi dell'epoca – una serie di informazioni relative al marchio quali “Cioccolato di Roma fabbricato dai PP. PP, 23 via Appia Antica Roma, garantito puro Cacao e Zucchero … oltre ad una serie di indicazioni su come il marchio dovrà essere
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