Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1668
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Testo completo
N.r.g.l. 1912 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1912 /2022 promossa da:
INAIL con il patrocinio dell'avv. GRASSO PATRIZIA RITA
RICORRENTE
Contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. R.F.I. con il patrocinio dell'avv. PANDOLFO ANGELO
RESISTENTE
In punto a: azione di regresso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.10.2022 l'INAIL, nella persona del Presidente pro tempore, conveniva in giudizio
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., chiedendone la condanna, dato atto del pagamento, a causa di patologie oncologiche polmonari, riconosciute di natura professionale, di prestazioni per complessivi € 1.280.036,26, a favore di
GI LT, GG IN, e ai superstiti di
OL MA, deceduto, e di GI EO, deceduto, tutti già dipendenti di Ferrovie dello Stato, addetti alle Officine Grandi Riparazioni e Deposito
Locomotive di Bologna, e accertata la responsabilità civile della convenuta datrice di lavoro ex art. 10 e 11 dpr n. 1124/65 o anche ex art. 2087 c.c. o 2043, 2049 e
2051 c.c., in ordine all'insorgenza della malattia professionale, a corrispondere quanto dovuto all'Istituto assicuratore a titolo di rimborso delle prestazioni erogate, nell'importo da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Precisava che i suddetti lavoratori erano stati addetti, quanto a LT, alle mansioni di motorista aggiustatore meccanico, nel reparto T.D. ove svolgeva attività di
«revisione, smontaggio, montaggio di apparati meccanici e termici, installati sui rotabili tipo ALN 880 – D341 – D342
– D225 – D245 D255»;
quanto a IN, “alla sostituzione e pulizia dei cristalli e dei rotabili ferroviari» fino al 1983 e, dal 1° gennaio 1984, quale
«falegname addetto alla lavorazione di vetri, aggiustatore meccanico e assemblaggio di telai e vetri»;
ove si occupava di smontaggio e rimontaggio delle carrozze ferroviarie;
quanto a MA, dal 9 maggio 1972 al 30 novembre 1977
«presso il reparto 3^ Branca Produzione: Operazioni di movimento carri, carico e scarico;
movimento rotabili circolazione materiali;
gru parco sale;
spogliatoi bagni e ritirate;
pulizie riordino reparti e rotabili;
ritiro custodia attrezzi rotabili;
spedizione e ricevimento riparazione accentrata;
servizi generali» fino al 1983 e, dal 1° gennaio 1984, quale “falegname addetto alla lavorazione di vetri, aggiustatore meccanico e assemblaggio di telai e vetri»;
dal 1° dicembre 1977 al 31 gennaio 1980 quale ausiliare nel «reparto verniciatori svolgendo attività di: Manovalanza in ausilio agli operai addetti alla sverniciatura e successive coloritura dell'esterno della cassa dei rotabili ferroviari»;
dal 1° febbraio 1980 al 31 dicembre 1988 sempre quale ausiliare «presso il reparto riparazione circuiti elettrici svolgendo attività relative a: Manovalanza in ausilio agli operai»;
dal 1° gennaio 1989 al 1991 fu promosso operaio qualificato con la stessa mansione di servizi «presso il reparto riparazione circuiti elettrici dove si svolgevano attività relative a: smontaggi, revisione e montaggi di apparecchiature elettriche»;
quanto a EO, a mansioni di elettricista,
«presso il reparto riparazione circuiti elettrici dove si svolgevano attività relative a: smontaggi, revisione e montaggi di apparecchiature elettriche».
Radicatosi il contraddittorio con Rete Ferroviaria Italiana
Spa, che ha chiesto il rigetto della domanda, all'udienza del 5.12.2024 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa;
dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo, riservato il termine di
60 giorni per il
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