Trib. Messina, sentenza 19/10/2024, n. 2300
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2547/2023 R.G. trattenuto per la decisione all'udienza del 19.09.2024
TRA
1. AR AN TE, C.F. [...], nata in [...] il
21.03.1962;
2. PH AL, C.F. [...], nato in [...] il
07.01.1935;
3. IT AN TE, C.F. [...], nata in [...] il [...];
4. ER AI TE, C.F. [...], nato in [...] il
16.11.1996;
5. ZA AN GR, C.F. [...], nata in [...] il
16.01.1989, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Paiano per procura in atti,
ricorrenti
E
MINISTERO DELL'INTERNO, c.f.: 80005400835, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina,
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2023, i ricorrenti adivano questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis;
a tal fine, premettevano di essere diretti discendenti della sig.ra PA AN, conosciuta anche come YL AN, cittadina italiana, nata nel Comune di Milazzo (Messina) in data
01.10.1912. Più precisamente, i richiedenti esponevano: che la sig.ra PA AN emigrava in America, dove sposava, in data 27.11.1932, il sig. ZO AS, divenendo NY o PA AS;
che da predetta unione coniugale nasceva, in data 07.01.1935, a Brooklyn, il sig. EN AS, odierno ricorrente;
che il sig.
ZO AS si naturalizzava cittadino americano in data 27.12.1932, mentre la sig.ra PA AN si naturalizzava statunitense in data 23.01.1951;
che il sig.
EN AS sposava, in data 16.02.1958, la sig.ra OA K. RE, che passava
a chiamarsi OA AS;
che da quest'ultimo legame nascevano, in data
02.12.1958, il sig. EN AE AS e, in data 21.03.1962, la sig.ra RO
OA AS, entrambi a Brooklyn;
che il sig. EN AE AS, in data
25.05.1985, nella città di Greenwich, convolava a nozze con la sig.ra AN
IN LG;
che dalla predetta unione nasceva la richiedente LI OA
LG, in data 16.01.1989, a Brooklyn;
che quest'ultima, in data 18.08.2018, nella città di New York, sposava il sig. RA OV;
che la sig.ra RO OA
AS, in data 29.10.1988, convolava a nozze con il sig. IG IN CA, adottando il nome di RO OA CA;
che dai predetti coniugi nascevano la sig.ra RE AN CA (23.01.1993 - Contea di Westchester) e il sig. ER
IG CA (16.11.1996 – Contea di Westchester);
che la sig. RE AN
CA contraeva matrimonio, in data 28.08.2021, con il sig. HE HO
Harvey, in Colorado. Deducevano, altresì, i richiedenti che l'intervenuta naturalizzazione dell'ava PA AN come cittadina americana, intervenuta quando il figlio EN AS aveva 16 anni, non avesse impedito la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis a favore dello stesso.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne ricorrenti. Parte resistente allegava, tuttavia, la sussistenza di validi motivi per compensare le spese di lite, evidenziando come i Consolati italiani siano effettivamente impossibilitati, in assenza di un intervento del legislatore, a dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo gli stessi vincolati alla letterale applicazione delle disposizioni ancora vigenti in materia.
All'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.09.2024, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di Milazzo (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di discendenza per derivazione materna, la pretesa dei ricorrenti non potrebbe trovare tutela in via amministrativa.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare
"proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati.
Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano
l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n.
87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della