Trib. Terni, sentenza 31/01/2024, n. 29
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al numero 824 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa DA AR VA, nata ad [...] il giorno 9.06.1948, quale erede di ZZ IG, deceduto a Terni il 15.03.2017, elettivamente domiciliata in Terni, via G. Ferraris n.1 presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Marini che, anche disgiuntamente dall'Avv.to Antonio Cannoletta, lo rappresenta e difende come da procura rilasciata a margine del ricorso RICORRENTE CONTRO
INPS, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/13 presso la locale Agenzia dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio Roberto Fantini in Fiumicino del 23.01.2023 rep.n.37590
RESISTENTE OGGETTO: riliquidazione pensione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, premetteva: di essere vedova di ZZ IG, ex dipendente della società Bosco Industrie Meccaniche S.p.a. e della Acciai Speciali Terni S.p.A., con qualifica operaio CCNL EC;
- che il coniuge in vita era titolare di pensione di anzianità erogata dall'Inps di Terni, categoria VO n. 10037034, a decorrere dal 01.08.2001;
- di essere a propria volta titolare dal 1.04.2017 della pensione di reversibilità cat. SO n.20046515;
- che il de cuius, in vita, aveva usufruito di periodi di CIG e mobilità computati ai fini della retribuzione pensionabile e successivamente nel trattamento pensionistico di reversibilità in godimento alla ricorrente;
- che i periodi registrati in estratto conto quali settimane di contribuzione figurativa per CIGS e mobilità risultano i seguenti: “anno 1998 n.12 settimane di CIGS, anno 1999 n.51 settimane di CIGS, anno 2000
n.13 settimane di CIGS e n.39 settimane di mobilità, anno 2001 n.31 settimane di mobilità” (cfr. estratto contributivo all.ti nn. 2 - 3 al ricorso).
Sosteneva: - che alla pensione doveva essere applicato l'art.8, comma 4 Legge n.151/1981 secondo cui il contributo figurativo è calcolato in base alla retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale e quindi alla retribuzione globale o retribuzione di fatto percepita nel periodo immediatamente precedente la sospensione del rapporto di lavoro;
- che per tale retribuzione di riferimento, ai sensi della Legge n.427/1980, è prevista, a partire dal 1995, la rivalutazione dell'80% derivante dall'aumento della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- che con riferimento ai periodi di mobilità, la cui disciplina è identica a quella relativa ai periodi di CIG, non era stato considerato che la retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 7, comma 1° della Legge n.223/1991 non poteva essere inferiore a quella riconosciuta per il precedente periodo di CIG subito dal lavoratore;
- che, infine deve essere applicata la rivalutazione ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. n.503/1992;
- che la retribuzione
media settimanale, anziché avere un andamento crescente, per effetto della rivalutazione (indice FOI), aveva un andamento decrescente;
mentre la rms relativa al periodo di mobilità, anziché avere un importo sovrapponibile a quello quantificato dall'INPS per la CIGS (€ 440,26) e poi rivalutato per effetto del D.Lgs.n.503/1992, riporta l'importo inferiore di € 420,80;
- che la differenza mensile sul trattamento pensionistico a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per CIGS e mobilità ammonta ad € 80,47 mensili, come da conteggio allegato.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale: - di accertare che il de cuius ZZ IG, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per CIG e mobilità;
- di dichiarare che l'INPS, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente ha omesso la prescritta rivalutazione della retribuzione imponibile dei periodi di CIG ed ha applicato per i periodi di mobilità una Retribuzione Media settimanale inferiore al dovuto perché non parametrata a quella riconosciuta dall'INPS per la CIG, omettendo la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art.3, comma 6 del D.Lgs.n.503/1992;
- per l'effetto, di condannare l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per CIG e mobilità tenendo conto di quanto sopra;
- di condannare l'INPS alla corresponsione delle differenze di rateo mensile pari ad € 80,47 o nella diversa misura che risulterà in corso di causa, degli arretrati ed interessi di legge (in base alla decadenza triennale decorrente dalla domanda giudiziale), con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si è costituito l'Ente resistente: - eccependo in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso nonché la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970 come modificato dall'art.38, comma 1°, lett. d) del D.L. del 6.07.2011 n.98 convertito in Legge n.111/2011;
- eccependo, in via ulteriormente preliminare, nel merito l'intervenuta prescrizione quinquennale e decennale dei ratei, nonchè la
prescrizione del diritto all'accredito di una maggiorazione contributiva;
- nel merito, ribadendo la piena correttezza della propria determinazione, ha insistito per il rigetto del ricorso. L'istruttoria si è articolata con la sola produzione documentale offerta dalle parti, senza espletamento di ulteriori attività.
Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti di cui appresso.
1. Improponibilità e improcedibilità della domanda.
L'INPS ha eccepito in prima battuta l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda non preceduta da domanda amministrativa e ricorso al Comitato INPS. Le eccezioni non colgono nel segno alla luce della documentazione versata in atti che attesta la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità in godimento alla ricorrente del 6.12.2018, ricorso amministrativo datato 8.11.2019 (per l'esatto calcolo del valore retributivo da assegnare ai periodi di contribuzione figurativa per CIGS e mobilità) cui faceva seguito delibera del Comitato di rigetto dell'11.12.2019 e successivo deposito del ricorso giudiziario del 14.11.2022 (cfr. all.ti al ricorso n. 4 – 5 - 6).
2. Eccezione di decadenza. L'INPS ha, quindi, eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, trattandosi di ricorso giurisdizionale depositato in data 14.11.2022 a fronte di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1.04.2001.
L'eccezione di decadenza è infondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con sentenza n. 17430 del 17.6.2021, come richiamata nella motivazione della recentissima sentenza degli Ermellini n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della querelle giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. Va ricordato che l'art 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce:
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2);
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111).
Nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione in godimento al de cuius ZZ avente decorrenza 1.08.2001, da cui ha avuto origine la pensione di reversibilità SO n.20046515 di cui è titolare la ricorrente, quale vedova ed erede, ha chiesto la riliquidazione oggetto di causa. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni
pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene, invece, applicabile il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, a decorrere