Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2024, n. 12

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi
Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria e redatto dal Dott. Giuseppe Campagna, riguarda la richiesta di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario e l'assegno divorzile. La parte ricorrente ha sostenuto l'impossibilità di ricostituire la comunione di vita con il coniuge, evidenziando la separazione protrattasi nel tempo e la condizione economica precaria, mentre la controparte ha contestato la richiesta di assegno divorzile, citando la propria malattia e la conseguente impossibilità di lavorare.

Il giudice ha accolto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando la decisione precedente e stabilendo un assegno divorzile di € 500,00 mensili, riconoscendo la disparità economica tra le parti e il contributo della ricorrente alla vita familiare. Ha argomentato che, nonostante la controparte avesse subito un cambiamento delle condizioni economiche, la ricorrente non disponeva di mezzi adeguati per una vita dignitosa, avendo dedicato la propria vita alla famiglia. Inoltre, ha confermato la collocazione del figlio minore presso la sorella, mantenendo la sospensione della responsabilità genitoriale della madre. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2024, n. 12
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 12
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 3223/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3223 R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 23 maggio 2023, vertente
TRA
(n. a Reggio Calabria il 27.08.1963, cod. fisc.: Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Curatola, giusta procura C.F._1
in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Cimino n.61 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(n. a Reggio Calabria il 16.01.1960, cod. fisc.: Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Bari, giusta procura in calce C.F._2
alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
Pio XI n.94/B ha eletto domicilio
-resistente-
pagina 1 di 12 NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 23 maggio 2023, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 10.11.2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Controparte_2
-il 22 agosto 1982 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;

-dall'unione coniugale sono nati tre figli, e entrambe Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e ancora minorenne;
Per_3
-con decreto n.117/2015 depositato il 29.05.2015 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 19.04.2012, prevedendosi l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre alla quale veniva assegnata la casa Per_3
coniugale e a cui il marito avrebbe dovuto corrispondere la complessiva somma di €
1.900,00 di cui € 500,00 per il mantenimento del figlio, € 900,00 per il mantenimento della moglie ed € 500,00 per il pagamento della rata del mutuo contratto dalla coppia;

-attualmente il marito risiedeva in Germania dove svolgeva attività lavorativa, e che ella era invece disoccupata ed aiutata economicamente dalla madre;

pagina 2 di 12
-il figlio minore è stato collocato presso la residenza della sorella Per_3 [...]
, a seguito della decisione del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria del Per_1
25.06.2019, con la quale è stata altresì disposta la limitazione della responsabilità genitoriale del padre e la sospensione della responsabilità genitoriale della madre.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che venisse previsto a carico del marito l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in suo favore nella misura di € 800,00 mensili.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 21.12.2020.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, all'udienza presidenziale del 21.10.2021 il resistente rimaneva contumace;
fallito, quindi, il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava la collocazione del figlio minore presso la residenza della sorella nonché la limitazione della Per_3 Persona_1
responsabilità genitoriale del padre e la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, ponendo a carico del l'obbligo del versamento mensile in favore della CP_1 Pt_1
della somma di € 700,00 a titolo di mantenimento.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, si costituiva CP
il quale rappresentava di non svolgere più alcuna attività lavorativa
[...]
remunerata e di essere stato costretto a far ritorno a Reggio Calabria a causa di una grave patologia oncologica da cui era stato colpito tanto da essere stato sottoposto ad intervento chirurgico il 10.12.2021;
aggiungeva che a causa delle sue condizioni di salute avrebbe dovuto percepire a breve una pensione di inabilità, sicchè la sua mutata condizione economica non gli consentiva di corrispondere alcun assegno divorzile.
pagina 3 di 12
All'udienza del 22.02.2022 entrambe le parti concordemente chiedevano l'emissione della sentenza parziale sulla questione di stato e contestualmente la concessione dei termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c.;
quindi, alla medesima udienza, la causa veniva riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato, senza la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., ma con l'assegnazione dei termini ex art.183 VI comma nn.1-2-3 e rinviando la causa all'udienza del 07.06.2022 per i provvedimenti ex art.184 c.p.c..
Con sentenza parziale n.243/2022 depositata il 26.02.2022, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in
Reggio Calabria il 22.08.1982 ne veniva ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle relative annotazioni di legge, mentre il giudizio proseguiva per
l'istruttoria;
quindi quindi si procedeva all'espletamento di indagini di polizia tributaria sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei due ex coniugi, delegando all'uopo la Guardia di Finanza;
infine, all'udienza del 23.05.2023, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Attesa la sentenza parziale n.243/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
22.08.2022, non resta in questa sede che adottare i provvedimenti consequenziali.
Va subito evidenziato, in limine litis, che va disattesa la richiesta di interruzione del processo ex art.300 c.p.c. formulata dal difensore di parte resistente con istanza depositata il 13.12.2023, fondata sull'intervenuto decesso della parte in data 16.08.2023.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi