Trib. Ragusa, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 3070/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3070/2019 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
985/2019 del 23/05/2019, promossa da:
COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA, C.F. 00196160881, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE MEZZASALMA, presso il cui studio è domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
BF BANK S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.), C.F. 07960110158, con il patrocinio dell'avv. PAOLO BONALUME, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
AR IZ, C.F. [...], con il patrocinio dell'avv. GAETANO
BARONE, presso il cui studio è domiciliato, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024, la causa veniva posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti loro conclusioni:
COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
“Piaccia al Tribunale Rigettata ogni avversa istanza, eccezione e difesa,
- accogliere nella forma e nel merito la presente opposizione ed i motivi su cui è fondata;
e per l'effetto,
- dichiarare il diritto di credito azionato in sede monitoria da Banca NG s.p.a. nei confronti del Comune di Santa Croce Camerina inesistente, infondato ed inammissibile in fatto ed in diritto sia riguardo all'an che al quantum debeatur;
- dare atto in ogni caso dell'intervenuto pagamento da parte del Comune di Santa Croce Camerina dell'importo complessivo di € 22.646,70;
- dichiarare non dovute da parte dell'ente opponente le somme per come ingiunte;
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- dichiarare la nullità ed inefficacia di tutti gli atti posti dall'opposta a fondamento del procedimento monitorio e della pretesa creditoria azionata in sede giudiziaria;
- revocare ed annullare comunque il decreto ingiuntivo opposto n. 985/2019 Trib. RG, privandolo di qualsiasi giuridico effetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e carente dei necessari presupposti sia sull'an che sul quantum debeatur;
- in via del tutto subordinata, per l'ipotesi non temuta di accoglimento sull'an della domanda dell'opposta, dire spettanti soltanto quelle minori somme che saranno accertate nel corso di giudizio nei limiti della prova raggiunta e senza debito di interessi ed accessori ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese;
- emanare ogni conseguente ed inerente statuizione a tutela delle ragioni e dei diritti dell'ente opponente. Vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
BF BANK S.P.A. (già Banca NG s.p.a.)
“Voglia il Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE
• differire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. la data della prima udienza allo scopo di consentire alla società esponente la citazione, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c, dei seguenti soggetti, per le ragioni di cui in narrativa:
− VA AR,
− SC TO,
− MA TI,
• ovvero, per l'ipotesi in cui il Giudice ritenga necessaria la preventiva autorizzazione alla chiamata in causa di un soggetto terzo, chiede che il Tribunale voglia autorizzare la chiamata in causa dei predetti soggetti e fissare a tal fine una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione degli stessi nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c., al fine di ottenerne la condanna al pagamento dei seguenti importi, in via subordinata per le ragioni di cui in narrativa:
• € 630.371,96 per sorte capitale,
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento - scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi:
− con decorrenza dalla data di deposito del decreto ingiuntivo;
− al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• € 32.200 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondata, per le ragioni di cui sopra, l'opposizione proposta dal Comune ed ogni eccezione/domanda avanzata dal medesimo e confermare il decreto ingiuntivo;
IN VIA SUBORDINATA: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondata, per le ragioni di cui sopra, l'opposizione proposta dal Comune ed ogni eccezione/domanda avanzata dal medesimo e condannare il Comune al pagamento in favore di BF di ogni diversa somma – per capitale, interessi di mora, interessi anatocistici correlati al capitale, importo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02 – ritenuta dovuta per le ragioni e i titoli di cui agli atti (ricorso per decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione);
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IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: condannare il Comune al pagamento in favore di BF di ogni somma dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di ingiustificato arricchimento;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: condannare i signori VA AR, SC TO e
MA TI, per le ragioni di cui in narrativa, al pagamento in favore di BF dei seguenti importi:
• € 630.371,96 per sorte capitale,
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 – tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da almeno sei mesi:
− con decorrenza dalla data di deposito del decreto ingiuntivo;
− al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• € 32.200 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Con vittoria di compensi e spese del giudizio – compresi quelli della fase monitoria – oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e IVA.”.
AR IZ
“Piaccia al Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigettare tutte le domande proposte con atto di citazione di terzo, per tutte le motivazioni espresse in atti, e per l'effetto condannare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. sia il Comune opponente che la Banca opposta al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 985/2019 del 23/05/2019 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto al Comune di Santa Croce Camerina di pagare a Banca NG s.p.a. la somma di €. 662.571,96, oltre agli interessi come richiesti e alle spese ivi liquidate.
Nel ricorso monitorio, in particolare, si deduceva:
- che la predetta “Banca NG S.p.A. (“BF”) è creditrice nei confronti del Comune di Santa Croce di Camerina […] dell'importo di € 630.371,96 in linea capitale, portato dalle fatture analiticamente indicate nell'elenco che si produce sub doc. 2”;
- che “I crediti costituenti il predetto importo:
− sono maturati a titolo di corrispettivo delle forniture / prestazioni di servizi erogate in favore del Comune e
− sono stati ceduti all'esponente BF in forza degli atti di cessione che si producono sub doc. 3”;
- che “Oltre alla predetta sorte capitale sono dovuti a BF :
i. gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 […] ii. gli interessi anatocistici sugli interessi che, alla data di deposito del presente ricorso, sono scaduti da almeno sei mesi […] iii. € 40 per ciascuna fattura costituente la predetta sorte capitale insoluta, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 […] le fatture costituenti la sorte capitale insoluta sono in totale 805. Di conseguenza, l'importo complessivamente dovuto a BF ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 ammonta ad € 32.200 (€ 40 moltiplicato per 805).”.
Avverso il decreto ingiuntivo in questione l'Ente ingiunto ha proposto opposizione eccependo, nello specifico: il “difetto (parziale) di legittimazione attiva della società opposta”, atteso che “solo due cessioni risultano notificate all'ente opponente”, e che “Pertanto, soltanto i crediti ceduti e portati dalle superiori cessioni sono in ipotesi azionabili nei confronti dell'opponente”;
il pagamento di una parte del credito ingiunto già in data anteriore alla notifica del relativo atto di cessione;
la “nullità del rapporto giuridico dedotto in giudizio per carenza di un contratto di fornitura redatto in forma scritta richiesta “ad substantiam””;
la carenza di legittimazione passiva in capo all'Ente opponente, atteso che “alla luce della vigente disciplina di cui agli artt. 191 e 192 D. Lgs. n. 267/2000 […] Nel caso in cui l'acquisizione di beni o di servizi avvenga in violazione delle norme sul procedimento di formazione della volontà dell'ente e di quello di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che hanno consentito la fornitura, determinandosi in tali circostanze l'interruzione del rapporto di