Trib. Pescara, sentenza 09/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 09/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 9
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

n. 1024/2023 r.g.lav.
REPY BBLICA HALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 9/01/2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 (C.F. C.F. 1
DI GIANDOMENICO ANTONIO, giusta procura in atti;

PARTE RICORRENTE
e
CP_1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CORBO
NICOLA e DI GIROLAMO ORIANA, elettivamente domiciliato come in atti;

PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione da corrispondere durante il periodo di godimento delle ferie.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di conveniva dinanzi l'intestato Tribunale lafissazione udienza, Parte 1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni "In via società Controparte_1


preliminare: accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute: a) nell'art. 31 p. 4 del
Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui esclude dalla retribuzione dovuta durante le giornate di ferie, tutte le indennità di utilizzazione professionale per condotta;
b) nell'art. 31 p. 5 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 dicembre 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale per riserva, disponibilità attiva, traghettamento, manovra, tragitto-Assenze, formazione, lavoro, da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 12,80;
c) nell'art. 77 p. 2 del
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 e 2016, nella parte in cui esclude
l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
d) nell'art. 22 p.

2.13 del CCNL del 16.04.2003 nella parte in cui esclude l'indennità per completamento fine corsa dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
e) nell'art. 34 p.8 del Contratto Aziendale e Accordo di Confluenza al CCNL delle attività ferroviarie, del 16.4.2003, nella parte in cui esclude l'indennità per utilizzazione ed il relativo incremento percentuale, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
f) nell' art. 25 c. 6 del CCNL del 2003, nella parte in cui esclude tutte le indennità richieste nel presente ricorso, durante le giornate di ferie, perchè tutte in contrasto con le disposizioni imperative di legge e dell'Unione Europea, per le causali di cui in premessa come descritto nel dettaglio della descrizione in fatto e diritto;
di conseguenza accertare e dichiarare che il ricorrente, ha maturato il diritto di percepire, durante le giornate di ferie tutte le indennità descritte nei punti 5-6-7-8-9 del presente ricorso, e, per l'effetto, condannare CP 1
[...] (c.f. e p.iva: P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la somma di €. 1.993,60, a titolo di differenze retributive maturate per gli anni
2007, 2008, 2009, 2010, come descritto nel ricorso o al pagamento di quella differente somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo, così come calcolata nei conteggi analitici in allegato con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori".
La ricorrente, dipendente dal 26.07.2001 della società convenuta con le mansioni e la qualifica di capo treno/capo servizi treno, Liv. Prof. / Pos. Retr. B1 Tecnici Specializzati, in servizio presso l'Impianto condotta della Stazione di Pescara, lamentava la illegittimità della retribuzione a lei corrisposta durante la fruizione dei periodi di ferie. Rappresentava, infatti, che, del tutto arbitrariamente, parte datoriale in detti periodi ometteva di corrispondergli la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale erogandogli in via esclusiva la componente fissa pari ad € 4,50 così come non gli corrispondeva affatto l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta per vetture eccedenti (art. 32) e quella di
completamento/fine corsa. Deduceva che tali indennità dovevano qualificarsi come componenti della retribuzione in quanto, come poteva evincersi dai prospetti paga allegati, non avevano natura occasionale ma venivano corrisposti in maniera abituale e continuativa durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Eccepiva, quindi, la nullità delle previsioni della contrattazione collettiva nella parte in cui non garantivano la equiparazione della retribuzione ordinaria con quella erogata durante la fruizione delle ferie risultando dette disposizioni contrarie ai principi di diritto comunitario e, in particolar modo, al disposto dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 trasfusa a livello nazionale nell'art. 10 del Dlgs. N.
66/2003 così come interpretati dalla Corte di Giustizia.
Si costituiva con rituale memoria difensiva Controparte 1 la quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto chiedendo il rigetto del ricorso stante la assoluta legittimità del modus operandi adottato dall'azienda. Rappresentava parte resistente che la disciplina comunitaria non ha in alcun modo affermato il principio della piena equiparazione tra entità della retribuzione percepita in servizio e retribuzione da percepirsi nel periodo di ferie ma ha semplicemente previsto che il trattamento economico corrisposto durante le ferie risulti paragonabile a quello di lavoro effettivo;
che, peraltro, nel nostro ordinamento il diritto al godimento di ferie retribuite risulta già ampiamente tutelato sia da norme di carattere generale – anche di rango costituzionale - che da norme della stessa contrattazione collettiva. Sottolineava, inoltre, che, nel caso di specie, il personale viaggiante percepiva durante il godimento delle ferie una retribuzione composta non soltanto da componenti fisse ma anche da talune indennità sì che appariva sicuramente scongiurato il pericolo di dissuasione del dipendente dal non godere delle ferie.
Ad ogni buon conto, eccepiva l'erroneità dei criteri di calcolo adottati per quantificare gli importi domandati dovendo questi essere contenuti in somme decisamente minori. Ad ogni buon conto, eccepiva la prescrizione quinquennale di tutte le differenze retributive maturate nel periodo antecedente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Sollevava, infine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 c.c. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 come interpretati dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 63/1966, 143/1969 e 174/1972, in relazione all'art. 18 L. 300/1970 come modificato dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015, per violazione degli art. 3, 4 e 36 della
Costituzione nonché questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del D.lgs 66/2003
e dell'art. 2 della L. 2 agosto 2008 numero 130, per violazione degli articoli 3, 36, 39 e 41 della Costituzione.
All'esito dell'esame degli scritti difensivi depositati dalle parti e delle numerose produzioni documentali in atti, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che qui di seguito verranno esposte.
Oggetto della presente controversia è, dunque, quello di verificare se alcune indennità aggiuntive nella specie indennità di condotta o di utilizzazione professionale, indennità per
-
assenza dalla residenza, indennità per scorta vetture eccedenti e indennità per termini di servizio legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano o meno essere
-
escluse dal computo della retribuzione da erogare nei giorni per le ferie annuali.
Come è noto, il diritto alle ferie è un diritto fondamentale ed inderogabile sancito dall'art. 36 della Costituzione, il quale al suo comma 3 così dispone "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Le ferie hanno, infatti, la precipua finalità di consentire al lavoratore di reintegrare le energie psico-fisiche e consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. Previsione del medesimo tenore la rinveniamo anche a livello codicistico laddove l'art. 2109 c.c. dispone che
"(Il lavoratore) dopo un anno di ininterrotto servizio ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo..."
Anche il diritto comunitario prevede e sancisce il diritto insopprimibile alle ferie all'art. 7 della Direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, norma che così recita: "1.Gli Stati membri
prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva (v. sentenza 26 giugno 2001, causa C-173/99, BECTU, Racc. pag. 1-4881, punto 43;
v. sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06,
Schultz-Hoff e a., Racc. pag. I-179, punti 22 e 54).
Il diritto a un siffatto periodo annuale di ferie
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