Trib. Roma, sentenza 01/07/2024, n. 7737
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all' udienza di trattazione scritta dell'1/7/2024 nella causa civile iscritta sotto il numero 890 R.G. dell'anno 2023,
e vertente
Tra
(Avv. G. Bernardi ) Parte 1
ricorrente
e
(Avv. V. Serpilli ) CP_1 resistente
contumace CP 2
Oggetto differenze retributive
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio CP 1 premettendo in fatto : in data 29/1/2009 era stata assunta dalla Dott.ssa CP 1 specialista in odontostomatologia, ortodonzia ed odontoiatria infantile con la qualifica di
-
impiegata part time inquadrata nel IV livello del CCNL " Studi Professionali” con le mansioni di 66
addetta all'accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti clinici ;
il rapporto lavorativo cessava in data 18 Settembre 2018 ( rectius 2020) quando rassegnava oralmente le proprie dimissioni, dando alla Dott.ssa CP 1 il preavviso di 30 giorni ;
essa ricorrente cessava l'attività lavorativa alle dipendenze della resistente in data 17 Novembre 2020;
in data 04 Dicembre 2020 formalizzava per iscritto le dimissioni per giusta causa- adducendo la non proporzionalità della retribuzione percepita rispetto all'attività lavorativa prestata poi inviate telematicamente nel
Febbraio 2021 ;la retribuzione corrispostale era sempre stata quantificata in base ad un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate, avendo essa ricorrente lavorato dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 ;al momento della fine del rapporto di lavoro, aveva diritto a percepire a titolo di differenze retributive, TFR, festività, 14^, ferie, ROL, permessi retribuiti la somma di € 45.551,02 lordi per differenze retributive ed € 10.093,36 lordi per TFR, come da conteggi elaborati con riferimento al CCNL “Studi Professionali ” allegati al ricorso;
a titolo di "
TFR,rispetto agli importi come quantificati nei suddetti conteggi, residuavano ancora dovuti € 3.207,39 lordi, avendo percepito complessivi € 6.885,97 lordi (pari ad € 5285,95 netti) a seguito della conciliazione con cui si definiva il giudizio di opposizione instaurato dalla Dott.ssa CP_1 a decreto ingiuntivo richiesto ed emesso solo per il TFR da essa odierna ricorrente;
la transazione sottoscritta tra le parti in data 21.02.22 "non era né afferente né estensibile alle altre spettanze retributive di cui oggi la ricorrente rivendica il pagamento, né può essere intesa quale soddisfo del
quantum oggi richiesto a titolo di Trattamento di Fine rapporto laddove al capo C delle condizioni della transazione si legge la Sig.ra Pt 1 accetta la suddetta somma così come offerta e dichiara, pertanto, di ritenersi soddisfatta e di non aver nulla più a pretendere dalla Dott.ssa CP 1 in merito alle competenze di fine rapporto dovute per tabulas (cfr All. 19), laddove l'espressione per tabulas è chiaramente riferita alla documentazione versata in atti unitamente al ricorso monitorio e che non comprendeva i conteggi per cui oggi è causa". Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse: "a) in via principale: accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le odierne parti in causa dal 29 Gennaio 2009 al 17 Novembre 2020, il suo svolgimento nelle modalità di cui alle premesse del presente atto e l'applicabilità allo stesso del CCNL Studi Professionali, con inquadramento della lavoratrice nel 4 livello dello stesso;
b) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire tutte le spettanze retributive da quest'ultima maturate, così come specificato in premessa, per l'attività lavorativa svolta in favore ed alle dipendenze della Dott.ssa CP 1
[...];
c) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore della Sig.ra Parte 1
[...] della somma lorda di € 48.758,41 ut supra specificate o alla somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole scadenze al saldo;
d) sempre per l'effetto condannare la società resistente al versamento dei contributi CP_2 in favore della lavoratrice versati in maniera inferiore e/o non versati, oltre alle sanzioni per il mancato versamento;
comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese al 15%.” Si costituiva la convenuta contestando il ricorso in fatto e diritto.
In particolare osservava: la ricorrente era stata assunta il 29/1/2009 con contratto part time al 40% ed inquadramento nel Iv livello CCNL studi professionali;
dall'assunzione al 17/9/2020 (data nella quale la ricorrente aveva di fatto cessato di lavorare ) la ricorrente aveva lavorato solo nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì con orario dalle 15,00 alle 19,00;
lo studio ha una segreteria telefonica che risponde ai pazienti durante le ore e nei giorni e periodi di chiusura al pubblico che viene ascoltata esclusivamente da essa resistente ;
la ricorrente era tenuta a prestare la prestazione di lavoro solo negli orari di apertura al pubblico;
il mercoledì lo studio era sempre stato chiuso;
la ricorrente aveva goduto dei periodi di ferie e permessi segnatamente indicati in memoria regolarmente retribuiti ;
i giorni di ferie / permessi goduti in eccedenza dovevano essere imputati a recupero ore di lavoro;
dal 2009 alla cessazione del rapporto la ricorrente si recava al lavoro con il proprio motorino che posteggiava all'interno del parcheggio condominiale dello stabile di via Salvini 2, dove era situato lo studio;
nel marzo 2017, essa resistente aveva avuto un grave infortunio alla gamba destra e le venivano