Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 5155
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8262/2024 R.G. promossa da
(avv. TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE ) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv.ti CHERUBINI SIMONA MARIA DOMENICA e FORESTI Controparte_1
ELENA LUCREZIA CARLA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate
a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono genitori di , di anni quattordici, e sono divorziate in forza di Persona_1
sentenza di questo Tribunale n. 529/2023 pubblicata il 7 marzo 2023, pronunciata su ricorso congiunto.
La minore è affidata ad entrambi i genitori, vive con la madre e dovrebbe restare col padre
«una sera a settimana (attualmente concordata nel giorno di mercoledì), e tre fine – settimana di ogni mese dalle h 18:00 di sabato alle h 08:00 di lunedì, compatibilmente con le esigenze scolastiche». Il mantenimento ordinario a carico del padre è fissato in euro 443,00 mensili e le spese straordinarie sono suddivise a metà fra i genitori.
Il ricorrente ha chiesto una riduzione ad euro 250,00 mensili dell'assegno a suo carico,
«essendo nell'ultimo periodo 2023 e 2024 sensibilmente peggiorate le condizioni economico – reddituali», nonché una modifica del suo diritto di visita, da contenere a «un giorno a settimana dalle
h 09:00 alle h 22:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia minore Per_1
».
[...]
La resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2024 sono state sentite le parti, assistite dai rispettivi difensori.
All'esito, è stata adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le note scritte autorizzate, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La revisione delle condizioni di divorzio è consentita «qualora sopravvengano giustificati motivi» (art. 473-bis.29 c.p.c.).
In applicazione di tale norma, spetta a chi domandi la modifica di una precedente regolamentazione dettagliare i fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione del regime vigente.
Il ricorrente non ha minimamente assolto a questo onere.
La richiesta di riduzione del mantenimento è laconicamente motivata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8262/2024 R.G. promossa da
(avv. TADDEOLINI MARANGONI EMANUELE ) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv.ti CHERUBINI SIMONA MARIA DOMENICA e FORESTI Controparte_1
ELENA LUCREZIA CARLA)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate
a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono genitori di , di anni quattordici, e sono divorziate in forza di Persona_1
sentenza di questo Tribunale n. 529/2023 pubblicata il 7 marzo 2023, pronunciata su ricorso congiunto.
La minore è affidata ad entrambi i genitori, vive con la madre e dovrebbe restare col padre
«una sera a settimana (attualmente concordata nel giorno di mercoledì), e tre fine – settimana di ogni mese dalle h 18:00 di sabato alle h 08:00 di lunedì, compatibilmente con le esigenze scolastiche». Il mantenimento ordinario a carico del padre è fissato in euro 443,00 mensili e le spese straordinarie sono suddivise a metà fra i genitori.
Il ricorrente ha chiesto una riduzione ad euro 250,00 mensili dell'assegno a suo carico,
«essendo nell'ultimo periodo 2023 e 2024 sensibilmente peggiorate le condizioni economico – reddituali», nonché una modifica del suo diritto di visita, da contenere a «un giorno a settimana dalle
h 09:00 alle h 22:00, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia minore Per_1
».
[...]
La resistente si è opposta all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 26 novembre 2024 sono state sentite le parti, assistite dai rispettivi difensori.
All'esito, è stata adottata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Non è stata svolta attività istruttoria.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Acquisite le note scritte autorizzate, la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La revisione delle condizioni di divorzio è consentita «qualora sopravvengano giustificati motivi» (art. 473-bis.29 c.p.c.).
In applicazione di tale norma, spetta a chi domandi la modifica di una precedente regolamentazione dettagliare i fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione del regime vigente.
Il ricorrente non ha minimamente assolto a questo onere.
La richiesta di riduzione del mantenimento è laconicamente motivata
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