Trib. Busto arsizio, sentenza 09/12/2024, n. 1469
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1703/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice estensore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1703/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CORSI Parte_1 C.F._1
ELISA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
ZANONI PAOLA e CUGNASCA VIVIANA ALESSANDRA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
con (C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._3
dalla Curatrice Speciale Avv. TRANQUILLO DARIA
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2024 le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni, alle quali aderiva anche la Curatrice Speciale della minore:
“1. Confermare l'affido congiunto a entrambi i genitori della figlia minore con suo CP_2
prevalente collocamento presso la madre.
2. Confermare l'assegnazione alla RA , affinché vi abiti esclusivamente con la figlia minore Pt_1
della ex casa coniugale di RB (MI), Via Monte Ruzzo n. 7 censita al NCEU del Comune CP_2
di RB foglio 7, mapp. 758, sub. 701, cat A/3, classe 4, vani 8, rendita € 516,46, piano T-1;
foglio
7, mapp. 758, sub. 703, cat A/3, classe 4, vani 3,5, rendita € 225,95, piano T;
foglio 7, mapp. 758, sub. 702, cat C/6, classe 4, mq. 44, rendita € 124,98, piano S1;
foglio 7, mapp. 758, sub. 22, cat C/6, classe 1, mq. 16, rendita € 28,10, piano T e foglio 7, mapp. 758, sub. 23, cat C/6, classe 1, mq. 16, rendita € 28,10, piano T e relative pertinenze a cui verranno altresì assegnati in godimento gli arredi
e corredi ivi presenti che vengono riconosciuti tutti in proprietà esclusiva della sig.ra ad Pt_1
eccezione di: un divano, una poltrona, un tavolino, le porte con formelle antiche, quadro ritraente cascina, quadro ritraente Madonna, n. 1 grata in ferro antico, redini boma, fotoquadro grande ritraente Sig. alla guida di auto su strada cascina, scultura condotto acquedotto romano, CP_1 in quanto di proprietà esclusiva del sig. il tutto fino al raggiungimento dell'indipendenza CP_1
economica della ragazza e/o al termine della sua convivenza con la madre.
3. La figlia minore proseguirà il percorso di sostegno psicologico attualmente in essere, con CP_2
impegno dei genitori a rispettare le indicazioni eventualmente loro fornite dalla psicologa.
4. Il padre, salvi diversi accordi genitoriali e i suggerimenti che verranno dati nell'ambito del percorso che precede, nonché nel rispetto dei desideri e delle esigenze della minore tenuto conto della sua età, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo gli accordi direttamente CP_2
presi tra lui e la figlia e/o quelli assunti con la madre.
5. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare preventivamente all'altro i luoghi e i recapiti di vacanza e/o villeggiatura in cui si recheranno con la figlia, garantendo quotidiani contatti telefonici della minore con ciascun genitore, nonché a far espatriare la minore solo dietro accordo e assenso di entrambi i genitori, con l'espresso divieto di condurre in CP_2
Paesi a rischio geopolitico.
6. Il Signor contribuirà al mantenimento della figlia minore Controparte_1 CP_2
continuando a corrispondere alla madre collocataria:
2
a) in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat costo della vita (base giugno 2021, prossima rivalutazione giugno 2025)
l'assegno mensile attualmente pari a € 968,15, come correttamente rivalutato;
b) l'80% alle spese extra di nel rispetto delle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano CP_2
e, dunque, secondo i seguenti termini e modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse