Trib. Sulmona, sentenza 20/11/2024, n. 283

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sulmona, sentenza 20/11/2024, n. 283
Giurisdizione : Trib. Sulmona
Numero : 283
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
nella persona del Giudice di Pace, dott. Angelo Di Francescantonio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 531 dell'anno 2019 vertente TRA
G.S.A. GR SA UA PA (P.IVA 00083520668) in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. v. Fabrizio Fiore, presso il cui studio in L'Aquila loc. Coppito alla Piazza Rustici n. 8, è elettivamente domiciliata
- opponente = CONTRO
Fallimento CO srls. (P. IVA 01935240661), in persona del curatore fallimentare Dott. Mattia Di Paolo, legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Avv. Giuseppe Leone presso il cui studio in Roma, alla Via Antonino Pio n. 65, elettivamente domiciliato
- opposta =
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Visto l'atto di citazione, ritualmente notificato, con il quale la G.S.A. GR SA UA PA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 138/2019 (n. 476/19 RG), dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Sulmona in data
02.7.2019, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente CO s.r.l.s., la somma di euro € 700.315,65, oltre interessi e spese di procedura, portata dalle fatture nn. 14-15-16/19, emesse in data 19/4/2019, asseritamente dovuta a fronte del servizio di recupero crediti stragiudiziale, presuntivamente svolto da quest'ultima in suo favore, in esecuzione dell'appalto pubblico di servizio integrato di spedizione, recapito analogico e digitale delle bollette, fatturazione elettronica nei confronti della P.A. e relativa conservazione sostitutiva, sollecito e riscossione dei crediti insoluti anche a sportello, per il quale la GR SA UA PA avrebbe “sempre corrisposto il dovuto, stabilito nell'offerta economica, per tutti i servizi contrattuali tranne che per quello del recupero crediti stragiudiziale”.
2. A sostegno della spiegata domanda la GR SA UA PA deduceva in sintesi che
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CO Srl, non aveva mai effettuata alcuna prestazione di recupero credito stragiudiziale in favore della GR SA UA PA la quale, peraltro, aveva provveduto puntualmente e regolarmente al pagamento di ogni corrispettivo, a favore di altra società, DAMA Srl, con la quale intercorreva, sin dagli inizi dell'anno 2014 (gennaio 2014), il rapporto contrattuale a riferimento del servizio di recupero di crediti stragiudiziale e giudiziale. Spiegava ulteriormente che la GR SA UA PA aveva regolarmente eseguito il pagamento dei corrispettivi a favore di DAMA Srl, quale unico soggetto esecutore del servizio di recupero crediti e che non esiste alcuna comunicazione di affidamento di incarichi di recupero crediti, a firma del Dirigente Amministrativo di GR SA UA PA o di altri dirigenti apicali dell'Ente, a favore di CO. Deduce ulteriormente che la società opposta, a fronte del servizio di recupero crediti effettivamente svolto, aveva emesso, nel corso del tempo, n. 13 fatture per un corrispettivo complessivo di € 190.627,61, tutte puntualmente pagate a saldo dall'odierna opponente e precisava che tali documenti fiscali si riferivano ad altre e diverse prestazioni di recupero rispetto a quelle oggetto di contraddittorio, portate dalla opposta nelle fatture nn. 14- 15-16/19. Eccepiva inoltre l'illegittimità della richiesta di versamento dell'addizionale i.v.a. atteso che, essendo la GR SA UA PA, società totalmente a partecipazione pubblica, ad essa si applicava il regime della scissione di pagamenti (c.d. split payment) ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 ter co. 1 bis lett. C) del D.P.R. n. 633/72.
3. Chiedeva pertanto: a. in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 C.P.C. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, sospendere, ricorrendone gravi motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 C.P.C. ed anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 138/19 (r.g. n. 476/19) emesso dal Tribunale di Sulmona in data 2/7/19 e notificato il successivo 16/7/19;
b. ove non accolta l'istanza di sospensione ex art. 649 C.P.C. che precede, condizionarsi e subordinarsi l'efficacia del provvedimento di provvisoria esecutorietà all'onere di prestazione, a carico di essa CO Srl, di una cauzione, a scopo di garanzia a mezzo primaria fidejussione bancaria e/o assicurativa, a favore di GR SA UA PA di importo pari a quello ingiunto e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 669 undecies C.P.C., 119 C.P.C., 86 e 115 Disp. Att. C.P.C.;
c. nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da GR SA UA PA a CO Srl per le ragioni in premessa e, conseguentemente, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 138/19 emesso in data 2/7/19 dal Tribunale di Sulmona e notificato in data 16/7/19 privo di qualunque giuridica rilevanza ed efficacia nei confronti di GR SA UA PA e, per l'effetto, revocarlo per i motivi tutti spiegati nelle premesse.
4. Vista la comparsa di costituzione con la quale CO s.r.l.s. contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, sostenendo in estrema sintesi: a. che a far data dal 8.10.2015 le erano stati affidati da parte di GR SA UA, svariati servizi tra cui il servizio di recupero crediti sia stragiudiziale che giudiziale, giusta determina di affidamento n. 36 del 8.10.2015;
b. che SA non aveva mai pagato alcunché a CO per l'attività di recupero crediti sia stragiudiziale che giudiziale;
c. che l'importo fatturato e richiesto da CO (€ 700.315,65 o comunque € 574.029,22 al netto dell'IVA gravante su SA in virtù del cosiddetto Split Payement e comunque dalla stessa ad oggi non versatole) derivante dalle prestazioni rese, non era contestato nel suo ammontare ma addirittura confermato quale esattamente coincidente con quanto pagato da SA a DA srls;
d. che era pacificamente confermato il Contratto (di pagina 2 di 9
affidamento, comprendente, tra l'altro, l'incarico al recupero dei crediti) quale fonte obbligazionaria tra CO e SA e, inoltre, non era contestato il quantum della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto.
5. Chiedeva pertanto nel merito: a. rigettare l'opposizione proposta dalla GR SA UA in quanto infondata per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto dichiarare efficace e confermare ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 138/19 (RG 476/2019) già provvisoriamente esecutivo ex art 642 cpc, con vittoria di spese e compensi anche del giudizio di opposizione da distrarsi in favore del sottoscritto patrocinatore che se ne dichiara all'uopo antistatario.
5. Con provvedimento del 20.10.2020, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo, a seguito di sentenza n. 9 del 15.10.2020 del Tribunale di Sulmona dichiarativa del fallimento di CO S.r.l.s., dichiarava l'interruzione del presente procedimento, riassunto su ricorso dell'opponente, ritualmente notificato al Fallimento CO srls.
6. Si costituiva il Fallimento CO srls con comparsa del 29.12.2020 riportandosi a tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi dalla CO srls.
7. Richiamati, per quanto non espressamente riportato, gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come introdotto dall'art. 45 legge 18/06/2009, n. 69.
8. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita con produzioni documentali, prova orale e CTU, previa precisazione delle conclusioni, è stata è stata riservata per essere decisa.
9. L'opposizione proposta dalla GR SA UA PA è fondata per le ragioni qui di seguito esposte e, pertanto, va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
10. Premesso preliminarmente, che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito, al quale l'odierno Giudicante intende dar seguito anche in questa sede, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che incombe a carico dell'opposto, quale creditore in senso sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito mentre, spetta all'opponente, quale debitore in senso sostanziale, provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. (Cass. Civ. sez. I, 19/10/2015, n. 21101;
nel medesimo
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