Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 3773

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 02/12/2024, n. 3773
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3773
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice Relatore nella causa iscritta a n. r.g.5743 /2024
PROMOSSA DA:
con l'avv. LORENZETTI STEFANO ;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
; Controparte_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

INTERVENUTO Ex lege
all'esito della camera di consiglio del 27/11/2024 ha pronunciato il seguente
SENTENZA
ex artt. 281terdecies c.p.c.
avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 14.05.2024 ha impugnato Parte_1
il decreto del Questore di Prato del 30.01.2024 e notificato il 17.04.2024 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze la quale ha evidenziato che non sussistono le ragioni per il riconoscimento della protezione invocata.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato il radicamento famigliare e lavorativo sul territorio italiano.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamANo le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21.11.2024 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, senza fissazione di ulteriore udienza di discussione orale collegiale, rinunciANo ai termini per note conclusionali.
Occorre osservare preliminarmente che la domANa di protezione internazionale è stata presentata da parte ricorrente dopo l'entrata in vigore del D.L. 113/2018 cioè dopo il 5 ottobre
2018.
Ne consegue che essa deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018, convertito nella L. 132/2018, così come novellata dal D.L. 130/2020. In particolare, il D.L.
113/2018 ha comportato la sostanziale abolizione della protezione umanitaria previgente:
l'art. 1 co. 1 ha difatti abrogato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha escluso ogni riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari limitANone la concessione ad una serie di ipotesi rigorosamente tipizzate, il c.d. permesso di soggiorno per “casi speciali”.
Il successivo D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020, ha invece risposto all'esigenza di superare alcuni profili problematici derivanti dall'incompatibilità del D.L. 113/2018 con il diritto d'asilo costituzionale e ne ha modificato la disciplina, reintroducendo nell'art. 5 co. 6
2
del d.lgs. 286/1998
il riferimento testuale agli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato italiano ed estendendo le ipotesi di permessi per casi speciali.
Il D.L. 130/2020 ha, inoltre inciso sull'art. 19 del d.lgs. 286/1998, il cui comma 1.1 è così formulato: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute […]. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.”
Alla luce di ciò, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 non ha ripristinato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e ha mantenuto l'istituto della
“protezione speciale” ampliANo i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale e dANo espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato - comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
In particolare, nell'art. 19 del d.lgs. 286/1998: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla
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