Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3171

TRIB Bologna
Sentenza
5 dicembre 2024
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5 dicembre 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 3171
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3171
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N.R.G. 3078/2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3078/2024, promossa da:
(Codice CUI: ), con l'avv. SCOLARO FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, Controparte_2
RESISTENTE/I
All'esito della discussione all'udienza del 4 novembre 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies, 275 bis c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011

1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 03.03.2024, la ricorrente, cittadina della Tunisia nato nel 1970, ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 01.02.2024, notificato 02.02.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il recente D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020;
chiedeva altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso. All'udienza del 10 luglio 2024, innanzi al giudice delegato veniva sentita la ricorrente (alla quale venivano poste preliminarmente domande in italiano), che dichiarava: «D. Parla italiano? Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Si, comprendo bene Con l'italiano. D. Da quanto tempo è in Italia? R. Sono arrivata in Italia nel 2012. n Italia ha svolto Pagina 1 attività di studio e di formazione? R. Ho fatto dei corsi di italiano e svolto molti lavori quali aiuto cuoco, pulizie, negli hotel, un po' tutto quello che mi capitava. Tutto prima dei miei interventi. Ne ho avuti quattro per la plastica all'intestino. Ora lavoro alla Coopertiva San Martino con delle borse lavoro e faccio gli imballaggi. Ho appuntamento per il prossimo mese con il er un contratto a tempo indeterminato Pt_2 per assistenza agli anziani. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. No D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. Si. Ho fatto volontariato portando frutta nei dormitori. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..) R. No D. In Italia ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e in che rapporti siete. R. Sono da sola. In Tunisia ho un figlio di trent'anni ed ha un negozio di parrucchiere. D. Ha una relazione stabile in Italia? R. No. Sono stata sposata in Tunisia ed ora sono divorziata. Oggi vivo sola, ho avuto brutte esperienze e quindi al momento non voglio nessuno. D. Ha altri legami o contatti in Italia? R. Ho solo degli amici al lavoro che non frequento al di fuori del lavoro. D. Dove vive e con chi? R. Abito a Bologna in via Passarotti, n. 23 in una casa in locazione insieme ad un'altra ragazza. Abbiamo una camera per uno. D. Quanto paga come canone di locazione? R. Pago 150 euro al mese, comprese le bollette. Si tratta di canone agevolato. Pago regolarmente. Sono case fornite dai Servizi Sociali (Onlus Servizi di Piazza Grande). D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute) R. Si, ho problemi di salute e per gli interventi subiti devo fare controlli all'Ospedale Sant'Orsola dove sono stata operata. Anche oggi ho una visita per la mia asma. Voglio dire che lavoro da otto anni con questa associazione che mi rinnova ogni anno il tirocinio. Mi trovo molto bene ed ho ottimi rapporti con i miei colleghi e con il responsabile D. Che difficoltà pensa che avrebbe se dovesse rientrare nel suo Paese di origine? CP_4
R. Penso che morirei perché curarsi in Tunisia è molto difficile. Se si chiama un'ambulanza questa arriva dopo un'ora e anche il reperimento dei farmaci non è semplice. Sono preoccupata per le mie condizioni di salute che si stanno aggravando. Inoltre, le cicatrici che porto nel corpo e sul volto, conseguenza delle violenze di mio marito, sarebbero un problema nel mio paese. Qui in Italia non ci fanno caso, mentre in Tunisia oltre a guardarmi in maniera strana, non mi assumerebbero per un lavoro». La causa veniva quindi rimessa all'udienza collegiale del 4 novembre 2024 e sostituita con trattazione scritta per la decisione ai sensi degli artt. 281 undecies e terdecies e 275 bis c.p.c.. L'udienza collegiale veniva quindi sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella detta data alle ore 9,00 per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni. Le parti non chiedevano che la discussione avvenisse in presenza, prestando dunque implicito consenso alla trattazione scritta. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella nuova formulazione prevede adesso che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a
Pagina 2 meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. 2.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione antecedente ai recenti interventi legislativi (dl 20/2023 e legge conv. 50/2023), configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

2.2. Con riguardo al quadro normativo nella formulazione antecedente ai recenti interventi legislativi (dl 20/2023 e legge conv. 50/2023) le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui «il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale») e superando, dunque, le pregresse «oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza», di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo «definire più precisamente i contorni della comparazione
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