Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 62
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
1299/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1299/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Dei Mille 19, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Marianna Annunziata, presso il cui studio, in Torre Annunziata alla Via Pastore n. 65, è elettivamente domiciliata e CP_1
, nato a [...] il giorno 01.04.1977, residente in [...]alla
[...]
Via Dei Mille, 4, rappresentato e difeso gusta procura in atti dall'avv. Fausta Antonella Cirillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 47/E
RICORRENTI
NONCHÈ resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025, i coniugi si sono riportati al ricorso introduttivo del giudizio e ne hanno chiesto l'integrale accoglimento.
Il PM, in data 11.02.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.07.2008 nel Comune di Castellammare di Stabia, nel corso del quale è nato il figlio (nato a [...] il [...]), minorenne;
che essendo intervenuta tra i Per_1
coniugi una forte intollerabilità e incompatibilità caratteriale, veniva instaurato procedimento per la
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separazione giudiziale e all'esito con sentenza n.1442/2016 pubblicata in data 18.05.2016 veniva previsto l'affido congiunto del figlio minore con collocazione presso la madre, alla quale Per_1 veniva assegnata la casa coniugale, con disciplina del diritto di visita paterno;
l'obbligo a carico del di corrispondere un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1
di e un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per quest'ultimo; che da allora non avevano mai ripreso la convivenza per cui ricorrevano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Hanno, altresì, dedotto che la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 4385/20216 rigettava l'appello proposto dal confermando quanto statuito con la sentenza di separazione e che, CP_1
successivamente il Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1448/2028 del 04.05.2018, a parziale modifica delle condizioni della separazione giudiziale, revocava l'assegno di € 200,00 posto a carico del Sig. a favore del coniuge , mantenendo inalterate le altre condizioni. CP_1 Parte_1
Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, i coniugi hanno allegato che il lavora come CP_1
impiegato presso la società Nautica Store s.r.l. (con un reddito lordo annuo di euro 40.534,19 per l'anno 2023, di euro 39.410,00 per l'anno 2022 ed euro 38.961,31 per l'anno 2021), è