Trib. Venezia, sentenza 20/11/2024, n. 724

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 20/11/2024, n. 724
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 724
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 910 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 12.5.2023
da

- e Parte_1 Parte_2
(avv. NASTARI DOMENICO)
contro

- Controparte_1
(avv. CAPPELLETTO MARCO)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti. FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, dipendenti di , entrambi inquadrati come Capo Treno/Capo Servizio CP_1
Treno ex CCNL Attività Ferroviarie, lamentano la mancata corresponsione durante i periodi di ferie
di voci variabili della retribuzione, strettamente correlate alla mansione svolta, ed in particolare del
compenso assenza dalla residenza, delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno,
dell'indennità di utilizzazione professionale, oltre la misura forfettaria, dell'indennità per scorta
vetture eccedenti. Richiamando il principio ermeneutico giurisprudenziale di matrice europea,
secondo cui la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in modo da coincidere
sostanzialmente con la retribuzione ordinaria del lavoratore, i ricorrenti chiedono la condanna di
parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, accertata la nullità delle
disposizioni della contrattazione nazionale e aziendale che non prevedono l'inclusione nella
retribuzione dovuta durante i periodi di ferie delle voci indicate.
La sig. , assunta con contratto di apprendistato professionalizzante con decorrenza Parte_1
10.4.2006 per 46 mesi, chiede inoltre la condanna di a computare l'intero periodo di CP_1
apprendistato nell'anzianità di servizio, dal 10/04/2006 al 09/02/2010, e per l'effetto a riconoscere il
superiore livello retributivo nonché a corrispondere le differenze retributive tutte derivanti da tale
computo e dalla conseguente maturazione degli aumenti periodici di anzianità previsti dal c.c.n.l.
del settore ed istituti retributivi, detratto l'importo di € 1.647,38 riconosciuto a luglio 2022.
Quanto alle domande proposte da entrambi i ricorrenti, relative alla corretta retribuzione delle
giornate di ferie, in via preliminare eccepisce la inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1
allegazione e prova. Sempre in via preliminare eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione in
relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio
rispetto alla notifica del ricorso perfezionatasi il 1°.

6.2023. Nel merito rileva che l'individuazione
della retribuzione spettante per le giornate di ferie, effettuata dalle parti sociali, non può essere
sindacata dall'autorità giudiziaria e non contrasta, di per sé, con il disposto dell'art. 36 Cost.. Parte
convenuta nega in ogni caso che, con riferimento alle indennità elencate in ricorso, sussistano i
presupposti indicati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni
di ferie e contesta le modalità con le quali sono stati quantificati gli importi dovuti ai ricorrenti.
richiama la recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino e il principio di CP_1
inscindibilità delle clausole negoziali, di cui viene chiesta la declaratoria di nullità.
Quanto alla domanda proposta dalla sig. , dà atto di aver provveduto a Parte_1 CP_1
regolarizzare la posizione della ricorrente secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva,
con conseguente ricostruzione giuridica ed economica della integrale carriera, e di aver corrisposto,
con la busta paga di Luglio 2022, le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
Eccepisce in ogni caso l'intervenuta prescrizione quinquennale ovvero decennale con riferimento
alla data di notifica del ricorso, rilevando nel merito la totale autonomia dell'apprendistato
professionalizzante rispetto ad ogni precedente disciplina, confermata dall'ampia delega alla
contrattazione collettiva per la disciplina del contratto de quo.
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
Il ricorso è fondato.
QUANTO ALLE DOMANDE DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DURANTE IL
PERIODO DI FERIE.
Deve, in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per
carenza di sufficiente allegazione e prova: il ricorso consente di comprendere le pretese azionate in
giudizio e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle stesse, come del resto risulta evidente
dall'ampia ed articolata difesa di . CP_1
Nel merito le domande attoree sono da accogliersi.
Deve muoversi dalle recenti pronunce della S.C., che facendo propria la giurisprudenza della
CGUE, hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al
quadro normativo europeo. A queste decisioni il Giudicante si riporta integralmente. La S.C. ha
evidenziato:
“ Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della
Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto
sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_1
citata);
ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti
può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del
12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente,
secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello
all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti)
dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- CP_2
350/06 e C-520/06, punto 60;
del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26;
del 13
dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). … Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16
marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_2
occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva
n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la
retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di
riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Per_3
e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione
[...]
della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di
lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Controparte_3 Persona_3
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15
settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione
delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la
retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il
lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto
dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la
struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi
disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di
godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili
a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23);
pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è
tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve
obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore
durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24);
all'opposto, non devono
essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli
elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese
occasionali o
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