Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12394
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Testo completo
N. R.G. 39702/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice designato Dr. Francesco Rigato, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 39702/2022 R.G. promossa da rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Guido Chiodetti Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, in Via Antonio Gramsci n.7
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Via CP
Monzambano n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Luigi
Fiorillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini,
n. 134
RESISTENTE
OGGETTO: appalto illecito di manodopera;
inquadramento;
differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti difensivi, da intendere qui trascritti limitatamente alle conclusioni
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.12.2022 esponeva di prestare sin dall'1° Parte_1
giugno 2004 ininterrottamente e senza alcuna soluzione di continuità la sua attività di lavoro subordinato in favore di presso la sede legale della convenuta in CP
Roma, via Monzambano n.10. Il ricorrente esponeva di prestare la sua attività lavorativa in favore della resistente sin dalla data dell'1.6.2004 anche se il rapporto di lavoro sia stato formalizzato mediante stipula di una pluralità di contratti di lavoro, anche nella modalità a progetto e di apprendistato professionalizzante, con società diverse a favore delle quali in realtà non ha reso alcuna prestazione. Più precisamente, esponeva che solo formalmente il suo rapporto di lavoro era intercorso dall'1.6.2004 al 14.9.2007 con la
[...]
dal 18.9.2007 al 15.7.2009 con la Controparte_2 Controparte_3
dal 16.7.2009 al 15.7.2011 con la RO SpA;
dal 18.7.2011 al 27.6.2014
[...]
con la ;
dal 1°.
7.2014 al 31.10.2021 con la ET srl e dal 9.11.2021 alla CP_4
attualità con la CY (come da estratti previdenziali, contratti, buste paga e Parte_2
CUD all.
1-10 al ricorso) con inquadramento al 4° livello, qualifica di impiegato e mansioni di sistemista. Pur essendo individuata la sua sede formale di lavoro in Roma, Piazza
Azolino Hazon 17, di fatto sta continuando a lavorare per presso la sede CP
legale della convenuta, in Roma, Via Monzambano n.10, svolgendo le medesime mansioni espletate a decorrere dall'1 giugno 2004, talora anche in assenza di alcuna copertura contrattuale come nei casi , nei brevissimi periodi di tempo (generalmente un paio di giorni) intercorsi tra la scadenza di un contratto e la stipula del successivo. Ciò era accaduto anche con riferimento al periodo di tempo di otto giorni ricompreso tra
l'1.11.2021 (essendo stato il 31.10.2021 l'ultimo giorno di lavoro alle dipendenze di ET srl) e l'8.11.2021, in quanto assunto a decorrere dal 9.11.2021 assunto alle dipendenze di
CY IT sr. A dimostrazione di quanto sostenuto allegava al ricorso i messaggi
Whatsapp relativi alla attività lavorativa svolta dal 2.11.2021 secondo le direttive del suo superiore gerarchico dr. . Precisava che sin dall'1.6.2004 le società sopra Persona_1
menzionate, si erano di fatto sempre occupate esclusivamente della gestione amministrativa del rapporto di lavoro del ricorrente con particolare riguardo alla mera elaborazione delle buste paga e comunque sempre senza alcuna ingerenza circa le modalità esecutive della prestazione lavorativa, che venivano dettate direttamente ed esclusivamente da per la quale il ricorrente aveva lavorato sempre soltanto CP
2
presso la sede di Via Monzambano n. 10, costituendo parte integrante dell'organizzazione aziendale della convenuta alle cui dipendenze e secondo le cui direttive impartite dai dipendenti aveva sempre svolto la sua attività. Soggiungeva di avere sempre CP
utilizzato per lavorare strumenti di lavoro di proprietà di quali postazione fissa, pc, CP
utenza telefonica e account aziendale. In tutto l'arco del rapporto lavorativo si era sempre relazionato esclusivamente con dipendenti svolgendo la sua attività lavorativa negli CP
stessi orari e negli stessi giorni. In particolare, affermava che sin dal primo giorno di lavoro presso l aveva lavorato alle dirette dipendenze e secondo le direttive del superiore CP
gerarchico funzionario responsabile dell'ufficio telefonia fissa. Per i primi mesi detto CP
responsabile era stato e dalla fine del 2004 sino alla attualità tal figura Persona_2
è rappresentata da . Il ricorrente è dunque addetto al servizio di Persona_1
telefonia fissa e in tale veste si occupa della attivazione di nuove linee telefoniche e fax, installazioni, manutenzione, cablaggi, presidio locale, programmazione del centralino e relativi programmi di gestione. Nello svolgimento del suo lavoro, sin dal 2006 aveva avuto modo di utilizzare quotidianamente anche il computer fisso del in quanto a _1
ciò autorizzato ed essendo posto a conoscenza della necessaria password. Dal 2007 era stato anche collocato nella stanza della centrale telefonica al piano terra unitamente al collega e al responsabile dr. . In seguito era stato Testimone_1 Persona_1
collocato nella adiacente e comunicante stanza 25 bis unitamente al ove in _1
seguito erano stati collocati anche e . Il Persona_3 Persona_4 Pt_1
rappresentava poi che nel corso del rapporto di lavoro aveva sempre dovuto giustificare le assenze con il , al quale doveva anche chiedere ferie e permessi. Dall'1.9.2009 _1
al 31.1.2010 il si era dovuto assentare per infortunio e in quel periodo il _1
ricorrente di fatto aveva assunto piena responsabilità del servizio EL Fissa (ciò trovava conferma nelle email in entrata e in uscita dall'account del , nelle quali _1
compare il nome del . Non era inoltre mancata occasione (cfr. doc. 22) in cui il Pt_1
si era anche rapportato con il dirigente della unità ITC Integration Management Pt_1
come dimostrato da una email che il gli aveva inviato il 22.7.2022. Persona_5 Pt_1
Ciò posto, esponeva che in forza delle mansioni in concreto svolte alle dirette dipendenze di avrebbe potuto essergli applicato in via analogica il CCNL per il personale CP
non dirigente dell' (doc. 23) e in base a detto contratto con inquadramento come CP
consollista/programmatore, posizione economica e organizzativa B. Deduceva dunque che nel suo caso ricorre chiara ipotesi di interposizione illecita in forza del combinato disposto degli artt. 18 e 84 D.Lgs 276/2003.
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Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo:
a) accertare e dichiarare – previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto e/o di una somministrazione irregolare – che tra il ricorrente e sussiste ed è tuttora in essere un rapporto CP
di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un atto idoneo a risolverlo) sin dal 1° giugno 2004 (o dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia), con diritto del primo all'inquadramento nel profilo di Consollista/Programmatore, posizione economica ed organizzativa B del CCNL per il personale non dirigente CP
b) condannare, per l'effetto, l in persona del suo legale appresentante pro CP
tempore con sede a Roma, in Via Monzambano 10, a corrispondere al ricorrente tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti, come da conteggio analitico allegato da intendersi parte integrante del presente ricorso, che si quantificano in complessivi Euro
248.876,30 (euro duecentoquarantottomilaottocentosettantasei//30) nel periodo ricompreso tra il 1° giugno 2004 ed 31 agosto 2022, o la diversa somma, anche maggiore, che riterrà di giustizia, oltre interessi dalle scadenze e rivalutazione monetaria come per legge;
c) condannare altresì l in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP
con sede a Roma, in Via Monzambano 10, a corrispondere al ricorrente, per il medesimo titolo, tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti a far data dal 1° settembre
2022 sino all'emananda sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
d) condannare infine la convenuta alla consequenziale regolarizzazione contributiva e previdenziale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con memoria depositata il 15.6.2023 si costituiva tempestivamente ed CP
eccepiva anzitutto la nullità del ricorso per indeterminatezza di causa petendi e petitum, sul presupposto che il ricorrente non avesse allegato i fatti costitutivi della subordinazione. rilevava che dal ricorso non si evince se il agisca per l'accertamento della CP Pt_1
nullità o illiceità degli appalti intercorsi tra e società appaltatrici o se invochi CP
l'irregolarità dei contratti di somministrazione di lavoro mai formalizzati da CP
La resistente eccepiva quindi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, posto che il lavora alle dipendenze di CY IT srl, che rappresenta una realtà Pt_1
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imprenditoriale di non poso momento e in grado di conseguire rilevanti fatturati.
Rilevava inoltre che le sue attività non riguardano telefonia fissa o help desk, CP
per il cui svolgimento si avvale di società esterne. Sino al 2008 aveva provveduto ad CP
affidare detti incarichi in via diretta alle società esterne di volta in volta individuate.
Successivamente, l'affidamento di detti servizi era stato assegnato tramite Consip. In entrambi casi aveva comunque sempre sottoscritto genuini contratti di appalto per CP
gestire la telefonia fissa aziendale. Negava che il ricorrente lavori presso sin CP dall'1.6.2004 perché non ha mai sottoscritto contratti con la CP Controparte_5
, datrice di lavoro del ricorrente dall'1.6.2004 al luglio del 2007. La
[...]
resistente rilevava poi che tutte le attività svolte dal presso erano sempre Pt_1 CP ricomprese nell'oggetto dei contratti di appalto di volta in volta sottoscritti perché inerenti all'help desk o relative alla implementazione delle linee telefoniche
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