Trib. Fermo, sentenza 17/01/2025, n. 18
TRIB Fermo
Sentenza
17 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito del deposito di note contenenti le conclusioni scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 16 gennaio 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 655/2024 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] in [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Giannattasio Salvatore e
Giannattasio Andrea, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENTUTI CONTUMACI avente ad oggetto Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note conclusive scritte depositate entro il 16/01/2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
***
1) SINTESI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 6 novembre 2024 esponeva: Parte_2
- di esser docente non di ruolo di scuola primaria inserita nelle vigenti G.P.S. della provincia di
Ascoli Piceno e di quella di Fermo ed attualmente in servizio dal 7.09.2024 al 30.06.2025, con orario completo, e di aver prestato servizio, nell'a.s.2022/2023, dal 01/12/2022 al
30/06/2023 con orario completo e nell'a.s. 2023/24, dal 14/09/2023 al 30/06/2024,
ugualmente con orario completo;
- di non aver fruito nel corso dei periodi di servizio reso della Carta del Docente;
- che l'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015 aveva istituito la carta Elettronica, per un importo nominale di € 500,00, per sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo e demandato a provvedimenti attuativi la regolamentazione del beneficio;
- che l'attuativo d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ed il successivo del 28 novembre 2016 limitavano tale emolumento ai soli docenti di ruolo a tempo pieno ed a tempo parziale, a quelli che sostenevano il periodo di prova, a quelli dichiarati inidonei per motivi di salute, a quelli che si trovavano in comando, distacco o fuori ruolo, a quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari;
- che la contrattazione collettiva di comparto, agli artt. 63 e 64 del c.c.n.l. 29 novembre 2017 e l'art. 282 del d. lgs. n. 297/94 non distinguevano il personale a tempo determinato da quello a tempo indeterminato e tale disciplina andava interpretata in chiave di complementarità con la disciplina primaria nel rispetto del criterio di competenza rispetto alla normazione primaria;
- che il beneficio era confermato anche durante la sospensione delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 22 dell'8/4/2020, che peraltro mirava a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza;
CP
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il d.p.c.m. n. 32313/2015
e la pronuncia aveva valenza erga omnes;
- che il diritto, in base all'art. 15 del d.l. n. 69/2023, era esteso per l'anno 2023 anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
- che la disciplina di legge, oltre a porsi in antitesi con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., violava la direttiva 1999/70 ed il relativo Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP, nella parte in cui imponeva che i lavoratori a tempo determinato non fossero trattati in maniera deteriore rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un rapporto a termine e che tale disciplina era applicabile anche alle PP.AA.;
- che le modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa erano del tutto sovrapponibili a quella dei docenti a tempo indeterminato;
- che la clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999 prevedeva che i datori di lavoro dovessero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale e l'art. 14 della C.D.F.U.E. annoverava il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali.
Nel richiamarsi anche alle pronunce del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della Cassazione del 2023, secondo cui la Carta del Docente andava riconosciuta anche ai docenti cd. precari, ed al diritto vivente sovranazionale, insisteva nel riconoscimento di tale beneficio per la docenza prestata negli aa.ss.
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e nella conseguentemente condanna del Controparte_1
ad ogni atto finalizzato ad assicurarne il godimento.
[...]
Il e l' , pur Controparte_1 Controparte_3
avendo ricevuto una regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del giudizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non si costituivano, risultando contumaci, e la causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa mediante scambio di note conclusive scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate entro il 16 gennaio 2025 e viene decisa con il deposito della presente sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c., da reputarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127 ter ult. comma c.p.c..
***
2) RICOSRUZIONE FATTUALE DELLA VICENDA
Va osservato che dallo stato matricolare emerge che la docente di scuola primaria iscritta Pt_1
nelle vigenti g.p.s. della provincia di Ascoli Piceno e di quella di Fermo, ha prestato servizio;
nell'a.s. 2022/2023 dal 17 ottobre al 2 novembre 2022 e dal 3 al 30 novembre 2022, con orario completo su posto comune di lingua inglese, presso la scuola primaria Monterubbiano Capoluogo di
Monterubbiano, nonché dal I dicembre 2022 al 30 giugno 2023, con orario completo su posto di sostegno, presso la scuola primaria Porto S. Elpidio Capoluogo di Porto Sant'Elpidio;
nell'a.s. 2023/3024 dal 14 settembre 2023 al 30 giugno 2024, con orario completo su posto di lingua inglese, presso la scuola primaria Porto S. Elpidio Capoluogo di Porto
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