Trib. Massa, sentenza 11/06/2024, n. 383

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 11/06/2024, n. 383
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 383
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo



TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. G L M G Presidente
Dott. D P Giudice relatore
Dott.ssa V P Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi iscritto al n.
172472019 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in data 12.08.2019 da

Parte_1
(Cod. Fisc. , nata a Seravezza (LU), il 02.02.1975, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. I P, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1
attrice
1
nei confronti di

CP_1
(Cod. Fisc. ), nato a Pietrasanta (LU), il 09.01.1976, rappresentato C.F._2
e difeso dall'Avv. B B e dall'Avv. L B, in virtù di procura agli atti, domiciliato presso l'indirizzo PEC vvocati.prato.it, Email_2
convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI

Per parte attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in dats 04.05.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 05.05.2023):

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis rejectis:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo reciproco rispetto, con addebito della separazione al sig. a seguito dei comportamenti violenti e CP_1
maltrattanti da quest'ultimo assunti in costanza di matrimonio nei confronti della moglie
e per la relazione intrapresa dal predetto con altra donna sempre in costanza Parte_1
di matrimonio;

2) Dichiarare la decadenza e/o la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al
[...]
relativamente al figlio minore nato a Massa, in data CP_1 Persona_1
11/04/2008;

3) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore nato a Massa in data Persona_1
11/04/2008 in capo alla Sig.ra che sarà l'unica ad esercitare la responsabilità Parte_1
genitoriale e continuerà ad esercitarla così come è in atto. Il figlio minore Per_1
continuerà a vivere stabilmente con la madre unitamente alla sorella Parte_1 Per_2
così come è in essere;

[...]
2 4) Porre a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 [...]
corrispondendo a la somma mensile di €. 400,00 e della figlia Persona_1 Parte_1
la somma di €. 300,00 da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di Persona_2
ogni mese, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT sino a quando i figli non saranno autosufficienti a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla ricorrente o su carta prepagata alla medesima intestata con riserva di indicare iban o dati della carta;

5) Porre a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie di cui al protocollo emesso dal
CNF, necessarie al mantenimento del figlio ;
Per_1

6) Porre a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento della Sig.ra CP_1
nella misura di €. 400,00 mensili somme rivalutabili annualmente secondo gli Parte_1
indici ISTAT da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla ricorrente o su carta prepagata alla medesima intestata con riserva di indicare iban o dati della carta;

7) Assegnare la casa coniugale di proprietà della figlia , alla ricorrente, ove Persona_2
peraltro ella già abita, unitamente ai figli;

8) Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge.
Per parte convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
04.05.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c. del 05.05.2023):
Voglia il Tribunale di Massa, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,
1) rigettare le istanze mosse da parte ricorrente con riferimento alle questioni patrimoniali afferenti il mantenimento del figlio minore il mantenimento della figlia Persona_1
maggiorenne la ripartizione delle spese straordinarie, nonché il Persona_2
mantenimento della moglie sig.ra Parte_1
2) accogliere l'istanza avanzata da parte resistente all'udienza del 10.1.2022;

3) [in via istruttoria, parte resistente insiste affinché Codesto Ecc.mo Tribunale Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla sig.ra la esibizione e la allegazione in giudizio Parte_1
della dichiarazione dei redditi o, comunque, altra documentazione che possa consentire di
3 ricostruire la posizione reddituale e patrimoniale della sig.ra e del proprio Parte_1
nucleo familiare].

Il tutto con vittoria di spese, competenze, oltre IVA e CAP come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale intestato, , Parte_1 CP_1
proponendo domanda volta alla separazione personale tra le stesse parti, in riferimento al matrimonio contratto in Massa, il 08.06.1997, trascritto nel detto Comune al n. 70, Parte II
S dell'anno 1997 ed instando, altresì, per la declaratoria di addebito al coniuge della stessa separazione, all'assegnazione a sè della casa familiare, dalla medesima abitata unitamente ai due figli nati dall'unione coniugale, all'affidamento esclusivo del figlio minore Per_1
(nato il 11.04.2008), con collocazione residenziale dello stesso presso la suddetta abitazione, nonchè per la statuizione dell'obbligo del convenuto a concorrere al mantenimento ordinario del predetto figlio e dell'altra figlia (nata il 21.11.1997), Per_2 rispettivamente per l'importo mensile di € 400,00 e di € 300,00, oltre alla compartecipazione paritetica alle spese straordinarie relative ai medesimi, e di quello inerente al contributo al proprio mantenimento, quantificato in € 400,00 mensili.
Ha dedotto:
di essere stata sottoposta dal marito a violenza fisica e morale, essendole impedito di uscire da sola per la sua eccessiva gelosia, avendo dovuto sopportare soprusi vari e la sua infedeltà coniugale, condotte lesive della propria dignità di donna e di madre, con rilevante riduzione della propria libertà di autodeterminazione, avendo trovato difficoltà nel reperire un'occupazione lavorativa in ragione della cattiva fama del marito;

di vivere in virtù del sostegno economico della propria madre;

4
che l'affidamento esclusivo del figlio si imponeva in ragione dello stato detentivo Per_1 in cui si trovava il convenuto, condizione non preclusiva dell'obbligo sullo stesso gravante di contribuire al mantenimento dei figli secondo la propria capacità patrimoniale.
Si è costituito il chiedendo la rinnovazione della notificazione del ricorso CP_1
introduttivo, avvenuta a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza, allorchè egli si trovava ristretto in stato detentivo, non avendo avuto effettiva contezza della pendenza della causa. Nel merito, ha resistito alle pretese a contenuto economico, sul rilievo di trovarsi, senza soluzione di continuità a far tempo dal 2017, in regime di custodia cautelare carceraria
e di detezione per espiazione delle condanne penali irrogate a suo carico, non essendogli quindi consentito reperire attività lavorativa produttiva di reddito, avendo, a proprio dire, la figlia intrapreso attività lavorativa presso un supermercato e la ricorrente, da parte Per_2
sua, reperito un impiego presso una ditta di pulizie.
A seguito dei provvedimenti emessi ex art 708 c.p.c. in via provvisoria ed urgente in sede di udienza presidenziale in data 0.11.2019, con sentenza non definitiva pubblicata il
04.01.2021 è stata dichiarata la separazione personale tra le parti, con rimessione sul ruolo per il prosieguo della causa, che è stata istruita in forma documentale, mediante
l'acquisizione di Informativa della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria, circa le condizioni economiche del convenuto, nonchè con l'assunzione di prove testimoniali ed è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate (come in epigrafe trascritte) con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.05.2023, alla scadenza de termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§§
La questione inerente alla sanatoria di qualsivoglia ipotetica invalidità della notificazione al convenuto del ricorso introduttivo è già stata trattata e decisa con l sentenza non definitiva emessa in corso di giudizio, cui si f in questa sede richiamo, per quanto occorrer possa.
La domanda di addebito della (già dichiarata) separazione personale merita accoglimento, stante il conclamato comportamento di infedeltà coniugale di cui si è reso responsabile il
[...]
non specificamente contestata dal medesimo e che ha trovato riscontro, oltre che CP_1
nella relazione psicologica a forma della dott.ssa nella dichiarazione sostitutiva di Per_3
atto di notorietà datata 17.08.2012 a firma di tale , attestante la convivenza Persona_4
5
della medesima con il convenuto (cfr. docc. doc. 7, 4 bis parte ricorrente) e nella relazione della Guardia di Finanza, con la quale si è rappresentata la titolarità in capo alla stessa
di conto corrente bancario sul quale era legittimato ad operare il Per_4 CP_1
(circostanze rivelatrici della relazione extraconiugale in essere, del resto, giova ribadire, non controversa, oltre che nell'intervenuta condanna penale emessa a carico del convenuto, per il reato previsto e punito ex artt. 572 e 61 n. 11 c.p., confermata in grado di appello con sentenza che è incontestato essere passata in giudicato (sia pure con riduzione della reclusione applicata, per effetto di pena concordata definita ex art. 599 bis c.p.p.), risultando quindi in tal guisa acclarati, con pronuncia giudiziale incontrovertibile, le vessazioni, i soprusi ed i maltrattamenti cui è stata sottoposta la nel corso della vita coniugale, posti a Pt_1
fondamento della condanna già emessa con sentenza del G.I.P. di questo stesso Tribunale, impugnata in quella sede.
La domanda volta all'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore merita Per_1 accoglimento, in considerazione, oltre che dell'acclarato stato detentivo del convenuto ed essendo innegabile che l'infedeltà coniugale di quest'ultimo, manifestatosi in una incontestata
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