Trib. Lecce, sentenza 03/10/2024, n. 2926
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza e assistenza sociale tra: CA ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Summa, ricorrente;
e Ministero della Difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, resistente;
e Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, resistente;
oggetto: benefici vittime del dovere
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 27.2.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso di aver prestato servizio dal 1984 al 2017, quale Agente Scelto e Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, presso la Casa Circondariale di Lecce, occupandosi del monitoraggio e della sorveglianza dei detenuti, delle perquisizioni, e di vari altri controlli dei soggetti ristretti in AS;
di essere stato costretto, a causa della carenza di personale addetto, “a svolgere le predette attività senza il supporto di altri colleghi, il tutto in manifesta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di DAP relativi alle strutture di Alta Sicurezza” ed avere, altresì, dedotto che, in data 10.12.2009, alle ore 08:30 circa, all'interno di una sezione detentiva sottoposta al regime di Alta Sicurezza con 70 detenuti, era stato aggredito, offeso e minacciato da un detenuto ivi ristretto;
in particolare “veniva chiamato dal detenuto sig. CA NT, di stanza nella cella n. 15, il quale chiedeva di poter cambiare il materasso del letto all'interno della propria cella. … A fronte di tale richiesta, l'odierno ricorrente, poiché impegnato in altre attività all'interno della struttura penitenziaria, rispondeva che detta richiesta non poteva essere esaudita nell'immediato. A fronte di ciò, il detenuto iniziava ad inveire e minacciare, con frasi offensive il sig. CA ET, fin quando questi, giunto nella cella del detenuto, intento a raccogliere i rifiuti, veniva aggredito e spinto con forza dal Sig. ON, che continuava a minacciare ed inveire contro l'odierno ricorrente con ulteriore veemenza”;
deducendo, infine, di aver vanamente presentato in sede amministrativa, “a seguito della grave patologia insorta di
“sindrome ansiosa- depressiva reattiva con fobie elettive” conseguente all'evento verificatosi in data 10.12.2009 ed alle gravose condizioni ambientali ed operative, … domanda di attribuzione dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 commi 563 e 564 L. 266/05 e del DPR 243/06”;
sostenendo, in conclusione, trattarsi di una fattispecie riconducibile alla disciplina di cui all'art. 1, co. 563 o 564, legge n. 266/05 ed al regolamento di cui al D.P.R. 7 luglio 2006, N. 243, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
- Accertare e dichiarare che il Sig. CC ET ha svolto le mansioni affidategli durante la carriera militare in particolari condizioni ambientali o operative che hanno
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implicato l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi e fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto;
- Accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal ricorrente sono direttamente riconducibili alla specificità del lavoro svolto ed in particolare alle complessive e particolari condizioni ambientali e operative ed all'evento traumatico occorso il 10.12.2009 all'interno di una sezione detentiva sottoposta al regime di Alta Sicurezza.
- Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento dello status di
“Vittima del dovere” ovvero di soggetto ad esso “equiparato”, così come previsto dall'art. 1, commi 563 - 564, legge n. 266/2005, per le causali di cui al presente atto;
- Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del Sig. CC ET all'attribuzione di tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle “Vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati”, di cui alla legge n. 232/2016 in combinato disposto con il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e legge n. 206/2004;
- Accertare e dichiarare che le patologie sofferte dal sig. CC ET determinano una percentuale invalidante pari al 40 %, così come da relazione medico-legale di parte versata in atti, o di quell'altra percentuale maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- Conseguentemente, condannare il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica
Sicurezza ed il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri legali rapp. pro- tempore, ciascuno per quanto di propria competenza, alla corresponsione in favore del Sig. CC ET di tutti i benefici di legge previsti per le Vittime del Dovere, nonché dei seguenti benefici:
• attribuzione del beneficio della “speciale elargizione”, previsto dall' art. 5, comma 1, legge n. 206/2004, pari a complessive € 80.000,00 per le causali di cui al presente atto, o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi rivalutazione monetaria come per legge;
• attribuzione dello “speciale assegno vitalizio” di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, ai sensi dell'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007 (legge finanziaria per l'anno 2008);
• attribuzione dell'assegno vitalizio di € 500,00, così previsto dal D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n.1 e come rivalutato dalla legge n. 350/2003 e sancito dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 7761/2017;
• l'attribuzione di tutti gli altri benefici, nessuno escluso, previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 243/2006, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
o l'esenzione dal pagamento dei ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;
o l'assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
o l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
o l'assistenza psicologica a carico dello Stato;
o l'esenzione dall'imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d'imposta;
o la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale. Le amministrazione convenute, costituitesi tramite una difesa congiunta, hanno resistito, contestando le deduzioni avversarie e rassegnando le seguenti conclusioni:
- dichiarare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa;
- rigettare siccome inammissibile per difetto di titolarità del diritto e comunque infondata
-anche per maturata prescrizione decennale e quinquennale pure del diritto ai singoli benefici
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assistenziali per come meglio eccepito nella presente memoria - la pretesa di parte ricorrente, anche relativamente alla richiesta di condanna solidale alle spese di lite, per le ragioni tutte sopra dedotte”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Benchè non costituisca oggetto di contestazione è in via preliminare da affermarsi la giurisdizione del giudice adito, dovendosi, a tale riguardo, richiamare il condivisibile orientamento ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” (Cassazione civile sez. un. 16.11.2016 n. 23300).
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