Trib. Venezia, sentenza 08/10/2024, n. 3509
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Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4127 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Martellago Parte_1 C.F._1
(VE), piazza Vittoria 97, presso lo Studio dell'avv. Alberto Ferri (pec
, il quale lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1 telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Dolo (VE), P.tta CP_1 C.F._2
A. Moro 11, presso lo Studio dell'avv. Barbara Berto (pec , la Email_2 quale la rappresenta e difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione;
resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore dott. Giorgio Gava;
intervenuto per legge
In punto: cessazione degli effetti civili di matrimonio
Conclusioni: per parte attrice: “In Via Principale Dichiararsi nulla dovuto alla NOa a titolo di assegno di CP_1 mantenimento da parte del NO e con espressa riserva di ripetizione delle somme pagate e non dovute Parte_1 dalla data di presentazione di ricorso al pagamento effettivo. In via istruttoria …”. per parte convenuta: “per tutte le ragioni esposte disporre l'assegno ex art. 5 L. 898/1970, in favore della sig.ra
nella somma di € 600,00 mensili o, in subordine, nella somma di € 400,00 mensili come confermati in CP_1 sede di emissione dei provvedimenti presidenziali, con rivalutazione ISTAT, da continuare a versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente dall'INPS competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 6 comma c.c., con decorrenza dalla data della domanda.” In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse come formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il NO ha introdotto il presente procedimento al fine di ottenere Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile con la NOa in CP_1 data 28.05.1994 in Spinea, con atto trascritto al n. 11 P.I. Anno 1994.
A fondamento della domanda, ha riferito che il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2870 del 18 ottobre 2016, ha dichiarato la separazione coniugale delle parti, stabilendo un assegno di mantenimento
a favore della moglie nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili.
La NOa ha proposto appello avverso la sentenza di separazione esclusivamente in ordine alla CP_1 statuizione economica, così come ha fatto lo stesso ricorrente.
Con sentenza n. 2797 del 2017, la Corte d'Appello di Venezia, a parziale modifica della sentenza di primo grado, ha esonerato il NO dal pagamento integrale del mutuo gravante sulla casa di Pt_1 abitazione, ma contemporaneamente ha portato l'assegno di mantenimento da € 250,00 ad € 400,00.
Nelle more, la casa coniugale è stata venduta ed i coniugi ora vivono separatamente in residenze diverse.
Ciò premesso, in questo giudizio il NO ha chiesto, oltre alla pronuncia di scioglimento del Pt_1 matrimonio, anche la modifica del regime di mantenimento, ritenendo nulla essere dovuto alla moglie.
Al riguardo, ha riferito di essere pensionato con un emolumento di circa € 1.800,00 mensili, mentre la NOa aveva, ai tempi della separazione, un reddito lordo di circa € 8.000,00 annui. CP_1
Il patrimonio personale del NO si è ridotto ad un mini appartamento acquistato Pt_1 recentemente, sul quale grava un mutuo ipotecario.
Il medesimo, per contro, in costanza di matrimonio era unico proprietario esclusivo di un appartamento, sul quale gravava diritto di usufrutto, a favore della di Lui madre, Persona_1
I coniugi, fino al 2011 vivevano, senza alcun problema, nella casa di proprietà del NO , ma da Pt_1
tempo la NOa insisteva affinché il marito vendesse la casa e ne venisse comprata altra CP_1 intestata ad entrambi.
Il NO si convinceva dunque a vendere casa propria, unitamente alla di lui madre, Pt_1 usufruttuaria, otteneva un mutuo di € 166.000,00 della durata di 25 anni ed acquistava, cointestandola con la moglie, una casa singola.
Peraltro, tale nuova situazione aveva determinato l'insorgere di liti coniugali perché il peso del mutuo mensile incideva profondamente sulla vita economica della coppia.
Inoltre, la NOa aveva cominciato a non versare più nulla nel conto corrente cointestato;
la CP_1 crisi coniugale diveniva, così, irreversibile sino alla separazione.
I coniugi, dopo la separazione, hanno venduto la casa e saldato il mutuo ipotecario.
Non è stato invece saldato un residuo finanziamento con la società perché la NOa al Pt_2 CP_1 contrario del marito, si rifiutava di porre le somme di propria competenza a disposizione e dunque il NO , per onor di firma, rimase onerato anche di tale debito, contratto per i bisogni della Pt_1 famiglia.
Ciò premesso, il ricorrente, dopo avere richiamato la pronuncia a Sezioni Unire della Corte di
Cassazione del 2018, ha sostenuto che, nella vicenda in esame, non sussiste una situazione tale da far ritenere sussistenti funzioni assistenziali e solidaristiche, posto che parte del patrimonio di cui attualmente dispone la NOa le è pervenuto grazie al sacrificio del solo marito. CP_1
Con riferimento alla funzione compensativa, la quale mira a compensare i sacrifici fatti dai coniugi nel matrimonio, non vi poteva essere spazio per l'attribuzione dell'assegno quando i sacrifici non siano stati effettuati.
Rispetto alla funzione assistenziale dell'istituto, laddove si riconosce al coniuge il diritto a percepire un assegno divorzile nel solo caso in cui il medesimo non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli (per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali);
ha rilevato che, in tale eventualità, l'assegno dovrà essere ricondotto ad un importo sostanzialmente “alimentare”, ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Nella fattispecie, per contro, la NOa ha sempre volontariamente lasciato i posti di lavoro, né, CP_1 dopo la crisi coniugale, si è mai preoccupata di reperire una soluzione lavorativa.
I coniugi non hanno avuto figli e, dal giorno del matrimonio, la NOa ha sempre lavorato part CP_1 time, per propria esplicita volontà, non è mai riuscita ad avere un posto stabile, perché ogni volta si licenziava
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