Trib. Crotone, sentenza 16/04/2024, n. 301

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Crotone, sentenza 16/04/2024, n. 301
Giurisdizione : Trib. Crotone
Numero : 301
Data del deposito : 16 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa A
V, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc con scadenza prevista al giorno 16.04.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2710/2023 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
RITORTO BRUZZESE DICO
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa , dott. Controparte_2
V P e dal dott. F S;

Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, appartenente all'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area
“A” del C.C.N.L. del Comparto Scuola, esponeva, in estrema sintesi: i) di essere stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2016;
ii) di avere, in realtà, lavorato alle dipendenze del , con le stesse mansioni, sin dall'anno CP_1 scolastico 2001/2002 in forza di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, stipulati e rinnovati in successione ( cfr. decreto di ricostruzione di carriera e certificato di servizio, all. 1 2 fascicolo ricorrente);
iii) di avere diritto all'integrale ricostruzione dell'anzianità di servizio maturata durante tutti i rapporti di lavoro a termine prestati alle dipendenze del convenuto, con valorizzazione di tale progressione CP_1 anche successivamente all'immissione in ruolo con condanna dell'Amministrazione alle relative differenze retributive, come da conteggi allegati in atti.
1
In particolare, contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuata dal
in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del D.Lgs. n. CP_1
297/1994, come modificata dalla legge 124/1999, che ometteva di valorizzare l'intero periodo di lavoro con contratti a tempo determinato, in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea (Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto
a tempo indeterminato (secondo la clausola): "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive" - punto 1;
inoltre "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" - punto 4);

Conveniva, pertanto, in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: "A – In CP_3 applicazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE e previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente (Assistente Amministrativo) al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto e all'integrale ricostruzione di carriera.
B – Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a provvedere nuovamente alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente, con conseguente inquadramento nelle corrette posizioni stipendiali di competenza, come di seguito indicate:
- anni 3, con decorrenza giuridica ed economica dal 05/07/2007 al 07/08/2015 per l'importo di €
2.347,25;

- anni 9, con decorrenza giuridica ed economica dal 08/08/2015 al 10/08/2017 per l'importo di €
3.652,64;

- anni 15, con decorrenza giuridica ed economica dal 09/08/2021 al 31/08/2023 per l'importo di €
2.864,89;

e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e non percepite per la somma complessiva di € 8.864,77.
C – Condannare le resistenti a corrispondere alla parte ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi