Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 56

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 56
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 56
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4177/2024 R.G.
TRA
HI UI, con Avv. Roberta Perna
ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.10.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e, premesso di aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in forza di contratti
a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del Sig. RL TI di percepire la carta del docente, pari ad euro 500,00 annui, mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente, con conseguente condanna del Ministero convenuto al
1


pagamento della somma di euro 500,00 per gli aa.ss. 2020/2021 –
2021/2022- 2022/2023 - 2023/2024 e 2024/2025, oltre accessori ,come per legge [..]”.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio concludendo “Si aderisce alla domanda di carta elettronica con compensazione delle spese di lite”.
Fissata l'udienza del 14.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve,
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