Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 20
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida DI DOMENICA e Adriano Parte_1
GALLO per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/10/2022, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio l'11.12.2015 in Roma con e che dall'unione Controparte_1
coniugale era nata la figlia (a Roma il 05/10/2016), chiedeva all'adito Persona_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “1)-
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;2)- La casa coniugale, sita in Roma alla
Via dei Due Ponti n° 204/C, verrà assegnata al ricorrente con quanto in essa contenuto, il quale continuerà ad abitarci insieme alla figlia 3)- I coniugi, economicamente autonomi, Persona_1 provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;4)- La figlia considerata la Persona_1 lontananza della madre, verrà affidata in via esclusiva al padre, il quale provvederà al suo mantenimento;5)- La madre potrà vedere la figlia, previo accordo con il padre, tutte le volte che rientrerà in Italia, secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite da questo Ill.mo Tribunale;
6)-
I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.”.
Deduceva all'uopo: che la moglie si era allontanata dalla casa familiare nel 2021, avendo manifestato il desiderio di recarsi alle Mauritius suo paese di origine a far visita alla famiglia di origine, con la figlia, dopo il lungo periodo della pandemia;
che, partita con la minore,
l'aveva contattato solo sporadicamente, tanto che, per avere notizie della figlia, era stato costretto a contattare i suoceri ed il cognato;
che nel mese di settembre del 2021, improvvisamente, la resistente lo aveva informato, tramite un SMS, di essersi trasferita in
Gran Bretagna, insieme alla figlia minore e che, quanto prima, gli avrebbe comunicato il nuovo indirizzo;
che nonostante le ripetute sollecitazioni soltanto nel mese di febbraio del
2022 era riuscito a rivedere la figlia, essendosi recato a tal fine in Gran Bretagna, dove la moglie gli aveva consentito di trascorrere del tempo con la minore;
che, dopo la fine della scuola, era riuscito a riportare in Italia la figlia, la quale attualmente viveva con lui e frequentava la prima elementare;
che la bambina, quando il padre era a lavoro, trascorreva
i pomeriggi con i cuginetti e la zia paterna;
che la moglie non lo aveva più informato del suo domicilio, anche se risultava ancora formalmente residente presso la ex casa familiare, nè risultava che la medesima avesse un lavoro regolare in Gran Bretagna, dove anzi, per quanto a sua conoscenza, si trovava senza permesso di soggiorno;
che egli era impiegato come corriere presso la Società DHL con uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro.
All'udienza presidenziale del 23.11.2023, espletato senza esito il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, irreperibile, il ricorrente dichiarava che, allorquando aveva raggiunto la moglie nel Regno Unito, avevano deciso che la bambina sarebbe rientrata con lui in Italia e di non conoscere il domicilio della resistente, la quale non vedeva la figlia da quando era rientrata con il padre in Italia, circa un anno e mezzo prima, sentiva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 61409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida DI DOMENICA e Adriano Parte_1
GALLO per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/10/2022, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio l'11.12.2015 in Roma con e che dall'unione Controparte_1
coniugale era nata la figlia (a Roma il 05/10/2016), chiedeva all'adito Persona_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: “1)-
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;2)- La casa coniugale, sita in Roma alla
Via dei Due Ponti n° 204/C, verrà assegnata al ricorrente con quanto in essa contenuto, il quale continuerà ad abitarci insieme alla figlia 3)- I coniugi, economicamente autonomi, Persona_1 provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;4)- La figlia considerata la Persona_1 lontananza della madre, verrà affidata in via esclusiva al padre, il quale provvederà al suo mantenimento;5)- La madre potrà vedere la figlia, previo accordo con il padre, tutte le volte che rientrerà in Italia, secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite da questo Ill.mo Tribunale;
6)-
I coniugi si concedono reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.”.
Deduceva all'uopo: che la moglie si era allontanata dalla casa familiare nel 2021, avendo manifestato il desiderio di recarsi alle Mauritius suo paese di origine a far visita alla famiglia di origine, con la figlia, dopo il lungo periodo della pandemia;
che, partita con la minore,
l'aveva contattato solo sporadicamente, tanto che, per avere notizie della figlia, era stato costretto a contattare i suoceri ed il cognato;
che nel mese di settembre del 2021, improvvisamente, la resistente lo aveva informato, tramite un SMS, di essersi trasferita in
Gran Bretagna, insieme alla figlia minore e che, quanto prima, gli avrebbe comunicato il nuovo indirizzo;
che nonostante le ripetute sollecitazioni soltanto nel mese di febbraio del
2022 era riuscito a rivedere la figlia, essendosi recato a tal fine in Gran Bretagna, dove la moglie gli aveva consentito di trascorrere del tempo con la minore;
che, dopo la fine della scuola, era riuscito a riportare in Italia la figlia, la quale attualmente viveva con lui e frequentava la prima elementare;
che la bambina, quando il padre era a lavoro, trascorreva
i pomeriggi con i cuginetti e la zia paterna;
che la moglie non lo aveva più informato del suo domicilio, anche se risultava ancora formalmente residente presso la ex casa familiare, nè risultava che la medesima avesse un lavoro regolare in Gran Bretagna, dove anzi, per quanto a sua conoscenza, si trovava senza permesso di soggiorno;
che egli era impiegato come corriere presso la Società DHL con uno stipendio mensile di circa 1.700,00 euro.
All'udienza presidenziale del 23.11.2023, espletato senza esito il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, irreperibile, il ricorrente dichiarava che, allorquando aveva raggiunto la moglie nel Regno Unito, avevano deciso che la bambina sarebbe rientrata con lui in Italia e di non conoscere il domicilio della resistente, la quale non vedeva la figlia da quando era rientrata con il padre in Italia, circa un anno e mezzo prima, sentiva
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