Trib. Vicenza, sentenza 15/11/2024, n. 584

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 15/11/2024, n. 584
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 584
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa G S Presidente dott.ssa E S Giudice dott.ssa B B Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 01/08/2024, al n. 2900/2024 V.G. e promossa da
nata a Thiene (VI) il 29/11/1974 e residente in Fara Vicentino (VI), Via Parte_1
Valle Zaccona n. 35,
C.F. C.F._1 assistita e difesa dall'Avv.to GROTTO LISA del Foro di Vicenza
e nato a Trieste (TS) il 09/11/1967 e residente in Svizzera, Località Parte_2
Paradiso, Via delle Scuole n. 13
C.F. C.F._2 assistito e difeso dall'Avv.to PALLADINO MADDALENA del Foro di Milano
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi Signora e Signor Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..;
Parte_2
• ordinare al Comune di Trieste di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando, laddove occorrer possa, che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;

OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione personale

1. Premesse e allegati
Le Premesse e gli allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Separazione e residenza
Le Parti vivranno separate con obbligo di mutuo rispetto. I manterranno la loro attuale CP_1
rispettiva residenza e, quindi, la Sig.ra in Fara Vicentino (VI), via Valle Zaccona, 35, Parte_1 presso l'attuale casa coniugale, fino a che la medesima non avrà individuato altra dimora in forza di quanto previsto al successivo Art. 3, e il Sig. in Paradiso (Svizzera), via delle Scuole, Parte_2
13.

3. Casa coniugale
Con riferimento alla casa coniugale sita in Fara Vicentino (VI), via Valle Zaccona, 35, censita al catasto Fabbricati al Foglio 4, Part. 1076, Sub 14, Cl. 2, Classamento A7, 15 vani, Rend. 1.433,17 e relative pertinenze così censite: i) magazzino al Foglio 4, Part. 1076, Sub 13, Cl. U, Classamento
C2, 143mq, Rend. 125,55;

ii) autorimessa al Foglio 4, Part. 1076, Sub 10, Cl. 3, Classamento C6, 30mq, Rend. 27,89);
intestata alla Sig.ra , ma che quest'ultima riconosce espressamente essere stata acquista Parte_1 con provvista elargita esclusivamente dal Sig. nell'ambito della regolamentazione delle Parte_2
rispettive ragioni economiche fra i le Parti convengono quanto segue. CP_1
La Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. che si impegna ad acquistare, Parte_1 Parte_2
l'intera proprietà del predetto immobile, ivi inclusi gli arredi, i corredi e i beni mobili presenti nel medesimo, che le Parti definiranno di comune accordo, eccetto i beni che appartengano in via esclusiva al signor in quanto beni personali, entro 60 (sessanta) giorni dall'omologa del Parte_2
verbale di separazione consensuale, al corrispettivo convenuto di Euro 550.000,00
(cinquecentocinquantamila/00), da corrispondere entro il suindicato termine.
La Sig.ra , al contempo, si impegna a trasferirsi in altro immobile da adibire a nuova Parte_1
casa familiare, che risponda alle esigenze del nuovo nucleo costituito da madre, Figlia ed animali domestici (due pastori australiani e una gatta).
Nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla volontà delle parti (es. ritardata e/o mancata concessione da parte del comune di Fara Vicentino, dell'autorizzazione al cambio di destinazione
d'uso dell'interrato dell'immobile), non si perfezionasse l'atto notarile di compravendita entro entro
60 (sessanta) giorni dall'omologa del verbale di separazione consensuale, il signor Parte_2
verserà alla signora la somma di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) entro 60 Parte_1
(sessanta) giorni dall'omologa del verbale di separazione consensuale e la residua somma di euro
300.000,00
(trecentomila,00) entro 40 giorni dalla comunicazione, da parte della signora , Parte_1 dell'individuazione dell'immobile da adibire a casa familiare o, comunque, entro il 30 aprile 2025
e, in ogni caso, al perfezionamento dell'atto notarile di cessione di detto immobile.
Fino a che la proprietà della suddetta casa coniugale e dei beni mobili che la compongono, non verrà trasferita al signor come supra indicato, la medesima resterà assegnata alla signora Parte_2
, in quanto collocataria della Minore , la quale, in ogni caso, potrà permanere Parte_1 Per_1
con la Minore nel predetto immobile fintantoché non troverà altra soluzione abitativa ma, comunque, entro un tempo ragionevole che le Parti stimano concordemente in nove mesi dall'omologa della separazione, oltre ad un termine di tolleranza di ulteriori tre mesi. Resta convenuto tra i he, CP_1 nel caso in cui la signora reperisca la nuova abitazione familiare prima dell'omologa Parte_1
della separazione, il signor verserà alla medesima un anticipo di Euro 100.000,00, sul Parte_2
maggiore importo di euro 550.000,00.
Inoltre, nel caso in cui la signora dovesse contrarre un mutuo per l'acquisto della nuova Parte_1
abitazione il signor si impegna a prestare garanzia fidejuissoria per il pagamento Parte_2 dell'intero prezzo, fermo restando che la garanzia si intenderà automaticamente rinunziata e/o revocata e/o priva di effetti tra le Parti alla dazione alla signora della somma concordata Parte_1
di Euro 550.000,00 da parte del signor Parte_2
I Coniugi precisano che l'accordo patrimoniale di cui sopra costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
Il signor inoltre, si impegna a sostenere le spese ordinarie e straordinarie di detto Parte_2
immobile adibito a casa familiare fino al momento del trasferimento a sé della proprietà da parte della signora , ivi inclusi i costi delle utenze. Parte_1
All'atto del trasferimento della proprietà, o comunque, a fronte dell'avvenuto pagamento dell'intero
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