Trib. Marsala, sentenza 27/03/2024, n. 275
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 746 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente tra:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Mazara Parte_1
del Vallo, nella Via Capitolo n. 3, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Gilda Ferrantello, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Mazara del Vallo, nella Via G. Toniolo n. 23/F, presso lo studio dell'avv. Marilena Messina, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale con domanda di addebito.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 26.10.2023, tenuta mediante il sistema della trattazione scritta, previsto dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Difese delle parti 1.1) Con ricorso depositato in data 02.04.2022, , dopo avere premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Mazara del Vallo l'11 giugno 2016, Controparte_1
chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Mazara del Vallo, nella via Vincenzo Ingraldo n. 33;
l'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento per un importo di € 500,00 mensili;
un contributo per le spese straordinarie inerenti al loro animale domestico;
il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dei comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal marito, da liquidare in via equitativa. Con vittoria di spese,
A fondamento delle spiegate domande, la ricorrente deduceva:
− che era cessata ogni forma di comunione di vita, spirituale e materiale, tra i coniugi a causa delle condotte contrarie ai doveri coniugali del CP
− che, in particolare, il resistente si rifiutava di avere rapporti intimi con la moglie, pur avendo con ella concordato l'inizio di un percorso volto al concepimento di un figlio, e aveva abbandonato la casa coniugale tra il mese di aprile e il mese di luglio del 2021, bloccando la carta bancomat collegata al conto corrente al medesimo intestato così impedendo alla moglie di provvedere al proprio mantenimento;
− che il da quando aveva abbandonato la casa coniugale, aveva omesso di CP
contribuire alle spese per la cura del loro cane;
− di essersi trasferita, a decorrere dal mese di settembre del 2021, nella città di Firenze, ove svolgeva l'attività di insegnante con contratto a tempo determinato (in scadenza nel mese di giugno 2022);
− di percepire un reddito mensile pari ad € 1.200,00, gravato da un canone di locazione di €
650,00;
− che il dipendente della azienda , percepiva uno stipendio mensile CP Org_1 pari ad € 1.200,00 e godeva di numerosi benefits aziendali.
1.2) Il , costituitosi in giudizio, aderiva alla chiesta separazione, opponendosi Controparte_1
tuttavia alla pronuncia di addebito a suo carico, e chiedeva di condannare la ricorrente alla restituzione dei beni di sua proprietà siti all'interno della casa coniugale, di regolamentare
l'affidamento del loro animale domestico e, infine, di rigettare le ulteriori domande spiegate dalla
Con vittoria di spese. _1
Il resistente esponeva:
− che la frattura del vincolo coniugale era da imputare ad incompatibilità caratteriali della coppia;
− di essersi allontanato dalla casa familiare soltanto in via temporanea e per esigenze lavorative e, dunque, nei soli periodi di imbarco per la navigazione, facendo poi rientro presso l'abitazione;
− che i coniugi avevano desistito dall'iniziale proposito di avere un bambino a causa delle incompatibilità caratteriali che si erano manifestate e della distanza dovuta al lavoro del resistente;
− che la non si era mai prodigata per reperire una attività lavorativa in costanza di _1
matrimonio, sicché egli aveva sempre provveduto da solo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, anche nei periodi in cui era in navigazione;
− di non avere mai fatto mancare alla moglie sostegno morale e materiale.
1.3) Sentite le parti all'udienza del 07.06.2022 ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza resa in pari data, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha dichiarato che nessun contributo al mantenimento della dovesse essere posto a _1
carico del resistente. Ha, quindi, disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.
1.4) Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2) Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage familiare il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato dalle parti nell'udienza presidenziale (cfr. verbale del 07.06.2022) nonché il contrasto che traspare dalle rispettive difese.
3) Sulla domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione a carico del coniuge, deducendo, Parte_2 quali cause della disgregazione familiare, l'abbandono volontario della casa coniugale ad opera del
il rifiuto dal medesimo espresso di avere rapporti intimi con la moglie nel periodo in cui CP ella si sottoponeva a cure ormonali nonché l'omessa contribuzione al suo sostentamento.
Nella prima delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. la ricorrente ha altresì allegato che il marito aveva iniziato ad intrattenere relazioni extraconiugali dal 2021.
Orbene, giova rammentare che la pronuncia di addebito della separazione presuppone che sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Invero, secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece,
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