Trib. Milano, sentenza 05/07/2024, n. 3470

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 05/07/2024, n. 3470
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 3470
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

R.G. 2937/2024

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
OR NI [...], con l'Avv.to OR NI e con
l'Avv.to ROSSI ROBERTO ([...]), elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico;

RICORRENTE contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE 80027390584, con l'Avv.to SEGNANA GIORGIO, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 47
20122 MILANO;

RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 4/3/2024, il ricorrente PO IB conveniva in giudizio Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
e Agenzia delle Entrate – Riscossione (nei confronti della quale provvedeva, all'udienza di discussione in data odierna, a rinunciare alla domanda) al fine di proporre opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820230135379708000, notificata in data 01/02/2024 dall'Agenzia delle entrate-
Riscossione per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, avente per oggetto: “il pagamento di contributi previdenziali non versati alla Cassa Forense per la somma complessiva di €
1.248,48 richiesta per l'anno 2011, e la trattenuta dei contributi versati in più per l'anno 2012 di €
1.300,00”.
Deduceva che la somma richiesta risultava non dovuta per intervenuta prescrizione, posto che la disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247/2012, prevedente la natura decennale del termine di prescrizione per il pagamento di contributi e accessori dovuti agli iscritti a Cassa Forense, doveva ritenersi applicabile unicamente dall'anno 2012 in poi, dovendosi applicare, per il periodo precedente, il termine quinquennale, risultando la prima richiesta di pagamento del 22/12/2023, evidenziando, inoltre,
l'illegittimità della trattenuta operata per l'importo di € 1.300,00, in relazione ad un
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